Sentenza 5 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del termine di fase delle indagini preliminari si deve aver riguardo al reato contestato nel provvedimento restrittivo, costituito dalla reciproca integrazione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari e di quella pronunciata ex art. 309 cod. proc. pen. dal tribunale del riesame, in quanto il "delitto per cui si procede" è quello enunciato nell'imputazione del provvedimento restrittivo, anche se l'azione penale sia stata esercitata successivamente per un delitto diverso. (Fattispecie relativa alla pronuncia di perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini della fase delle indagini preliminari e disposta la scarcerazione "ora per allora" da parte del giudice del rito abbreviato che ha correttamente considerato "delitto per cui si procede" quello risultante dall'imputazione del provvedimento cautelare, come modificata dal tribunale del riesame, anche se con la richiesta di rinvio a giudizio la qualificazione giuridica era mutata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2006, n. 35195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35195 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 05/10/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1375
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 009764/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
nei confronti di:
1) IC IO, N. IL 19/11/1967;
avverso ORDINANZA del 10/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciani Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 10 febbraio 2005, il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, decidendo sull'appello proposto dal P.M., confermava il provvedimento del GIP in sede con la quale era stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare applicata nei confronti di CI FA, indagato per usura continuata, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, essendosi in tal senso pronunciato il Tribunale del riesame con ordinanza del 30.12.2005 in sede di rinvio. Il Tribunale riteneva che correttamente era stata esclusa, ai fini del calcolo dei termini di carcerazione preventiva;
la detta circostanza aggravante, nonostante che la stessa fosse stata ritenuta nell'ordinanza con la quale è stato disposto il giudizio abbreviato, in quanto, in conformità della giurisprudenza di legittimità, "nessun riflesso automatico può conseguire dalla sviluppo peggiorativo dell'azione penale sulla vicenda cautelare che resti ancorata alla contestazione originaria"; inoltre, sulla scorta della sentenza Cass. S.U. n. 26350 del 10.7.2002, la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare deve essere disposta, senza preclusioni di sorta, in ogni stato e grado del giudizio, sicché ove non si sia tempestivamente provveduto deve essere disposta nella fase successiva "ora per allora", con superamento dell'orientamento contrario che si fondava sull'autonomia dei termini di fase.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto ai fini della individuazione dei termini di durata di fase della custodia cautelare deve considerarsi il "reato per il quale si procede" e quindi della qualificazione giuridica attribuita nell'ordinanza con la quale è stato disposto il giudizio abbreviato. Il principio di diritto attuato nel provvedimento impugnato era stata erroneamente desunto dalla decisione della Cass. S.U. 11.10.2000, Monforte, che riguardava questione diversa nella quale la diversa qualificazione giuridica scaturiva da iniziativa del P.M.. Erroneamente si era infine fatto ricorso al principio enunciato dalla sentenza Cass. S.U. 10.7.2002, Fiorenti, perché nel caso in esame ne' in relazione al reato per cui si è proceduto nella fase compresa tra l'inizio dell'esecuzione della misura e l'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato ne' con riferimento al reato per cui si procede nella fase attuale, successiva all'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, i termini di fase sono decorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero il provvedimento, che ha disposto la scarcerazione del CI per perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini massimi di fase, è stato pronunciato l'11.1.06 (successivamente all'ordinanza del 18.11.05 con la quale il GUP ha ammesso il CI al giudizio abbreviato) in ossequio al principio "ora per allora", in quanto la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, era stata esclusa con provvedimento divenuto definitivo nell'ambito del procedimento incidentale cautelare. Deve quindi affermarsi il principio secondo il quale ai fini del computo dei termini di fase delle indagini preliminari si deve avere riguardo al reato contestato nel provvedimento restrittivo, costituito dalla reciproca integrazione dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP e di quella emessa ex art. 309 c.p.p., dal Tribunale del riesame.
Ed invero "delitto per cui si procede" è quello rappresentato nell'imputazione del provvedimento restrittivo. La circostanza, che il caso esaminato nella sentenza Cass. S.U.
5.7.00 Monforte fosse in concreto diverso, non apporta contributo in senso favorevole all'assunto del P.M. ricorrente perché il principio enucleato è quello secondo il quale in caso di difformità tra il reato contestato nell'ordinanza cautelare (come eventualmente modificato dal Tribunale del riesame) e il reato contestato nel procedimento principale da parte del P.M., è al primo che deve farsi riferimento ai fini del calcolo del termine massimo custodiale di fase. Una volta accertato che il termine di fase si è esaurito, la scarcerazione per decorreva dei termini di fase deve essere disposta, senza preclusione alcuna, in ogni stato e grado del giudizio, sicché ove non si sia tempestivamente provveduto deve essere disposta nella fase successiva "ora per allora" (Cass. S.U. n. 26350 del 10.7.02 Fiorenti), a nulla rilevando che la qualificazione giuridica sia nel frattempo formalmente mutata. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006