Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2006, n. 35195
CASS
Sentenza 5 ottobre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del termine di fase delle indagini preliminari si deve aver riguardo al reato contestato nel provvedimento restrittivo, costituito dalla reciproca integrazione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari e di quella pronunciata ex art. 309 cod. proc. pen. dal tribunale del riesame, in quanto il "delitto per cui si procede" è quello enunciato nell'imputazione del provvedimento restrittivo, anche se l'azione penale sia stata esercitata successivamente per un delitto diverso. (Fattispecie relativa alla pronuncia di perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini della fase delle indagini preliminari e disposta la scarcerazione "ora per allora" da parte del giudice del rito abbreviato che ha correttamente considerato "delitto per cui si procede" quello risultante dall'imputazione del provvedimento cautelare, come modificata dal tribunale del riesame, anche se con la richiesta di rinvio a giudizio la qualificazione giuridica era mutata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2006, n. 35195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35195
    Data del deposito : 5 ottobre 2006

    Testo completo