Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
Ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio a coloro che agiscono per conto delle Federazioni sportive, deve prendersi in considerazione il tipo di attività concretamente svolta dall'agente, perché le Federazioni sportive sono soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, i quali assumono connotazione pubblicistica solo quando agiscono come organo del C.O.N.I. in ordine a specifiche materie previste dallo Statuto di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di non luogo a procedere, emessa in relazione al reato di abuso d'ufficio, con la quale si è esclusa qualunque qualifica pubblicistica in capo al presidente della Lega professionisti che aveva bloccato nei riguardi di una società di calcio un bonifico avente ad oggetto una quota di contributi proveniente dalla divisione dei diritti televisivi conseguiti a seguito della contrattazione tra lega Calcio e piattaforme televisive).
Commentario • 1
- 1. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2015, n. 38562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38562 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
38 5 6 2/ 15 AND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez. 1061 Giorgio Fidelbo - Relatore CC 17/6/2015 : Stefano Mogini R.G.N. 14215/15 Vincenzo Capozzi Alessandra Bassi ' ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
nonché dalle parti civili: 2) ST ON, nato a [...] il [...]; 3) IO NT, nato a [...] il [...], nei confronti di IO LL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21 ottobre 2014 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito, per le parti civili, l'avvocato Gennaro Ermanno Arbia, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito, per l'imputato, l'avvocato Salvatore Catalano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la integrale conferma della sentenza impugnata. rr RITENUTO IN FATTO 1. A IO LL è stato contestato il reato di abuso d'ufficio per avere, nella sua qualità di presidente della Lega Pro, arrecato un ingiusto danno patrimoniale alla U.S. Pergocrema 1932, in quanto omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio avrebbe fornito agli uffici della Lega Pro la disposizione di bloccare, senza alcuna giustificazione, il bonifico di euro 256.488,80 in favore della Pergocrema quale quota di contributi derivante dalla suddivisione dei diritti televisivi, determinando di fatto il fallimento della stessa società. Con la sentenza in epigrafe indicata il G.u.p. del Tribunale di Firenze ha dichiarato non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p. perché il fatto non sussiste, escludendo che l'imputato rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero censurando la sentenza per avere negato erroneamente all'imputato la qualifica di esercente un pubblico servizio. Si sostiene che LL nella gestione, quale presidente della Lega Pro, dei contributi televisivi rivesta una qualifica pubblicistica, in quanto si tratta di contributi che seppur derivanti dalla commercializzazione del tutto privatistica dei diritti televisivi tra le squadre di calcio affiliate alla Lega Pro, non sono soltanto funzionali a sovvenzionare le società sportive, ma sono volti anche ad assicurare lo sviluppo del settore giovanile delle società professionistiche, sono cioè diretti all'attività promozionale dello sport, con la conseguenza che le erogazioni di denaro assegnate dalla FIGC alla Lega Calcio e quindi alla Lega di riferimento per poi essere dirottate sulle singole società non possono non seguire una normativa di diritto pubblico.
3. Ricorrono per cassazione anche le parti civili, ST ON e IO NT, entrambe rappresentate dall'avvocato Gennaro Arbia, deducendo gli stessi motivi contenuti nel ricorso del pubblico ministero.
4. I difensori dell'imputato hanno depositato una memoria con cui chiedono il rigetto dei ricorsi. дя 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I ricorsi sono infondati.
5.1. Il pubblico ministero nel censurare la ricostruzione fatta dal G.u.p. del Tribunale menziona una sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 7737 del 28/2/2012) per sostenere che le federazioni sportive, seppur enti privati, in presenza di determinati presupposti possono assumere la qualifica di organi del CONI partecipando della natura pubblica di questo organo. In particolare, assume che l'elemento discriminate tra pubblico e privato è da individuare nella natura dell'attività svolta, che è di rilievo pubblico tutte le volte in cui è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, dovendo in tali casi le federazioni essere considerate organi del CONI. Nello stesso senso argomentano i ricorsi delle parti private. Una tale ricostruzione non è in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata, che ha seguito un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui fa parte anche la citata sentenza della Sezione seconda. Infatti, con sentenza n. 8727 del 19/4/2000 (ric. Fardella), questa Sezione ha sostenuto che le Federazioni sportive nonché i relativi Comitati regionali sono di norma soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli enti restano autonomi l'uno dall'altro e non vi è confluenza degli interessi e delle funzioni. La Federazione sportiva assume connotazione pubblicistica solo allorché agisce come organo del C.O.N.I., e il rapporto intersoggettivo lascia spazio a quello di compenetrazione organica, il che si verifica, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 530 del 1974, solo in relazione "all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza". Questo orientamento è stato ribadito recentemente in un caso in cui si è affermato che la condotta appropriativa del responsabile della cassa di una Federazione sportiva integra il delitto di peculato quando ha ad oggetto fondi pubblici erogati per la promozione dell'attività sportiva e, invece, quello di appropriazione indebita aggravata, a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen., quando si riferisce a somme raccolte dall'ente per il proprio finanziamento quale soggetto giuridico privato, poiché nel primo caso, e non да 3 nel secondo, l'agente esercita un servizio pubblico (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano).
5.2. La divergenza tra la tesi della pubblica accusa e quella contenuta nella sentenza impugnata, attiene, quindi, al tipo di attività nell'ambito della quale l'imputato avrebbe posto in essere la propria condotta. Parte ricorrente attribuisce natura pubblicistica alle erogazioni di denaro assegnate alla Lega dalla FiGC e poi distribuite alle singole società sportive, in quanto rimarrebbe integro il vincolo originario della loro destinazione funzionale alla promozione e alla diffusione dello sport, funzione svolta direttamente dal CONI. Si tratta di una lettura dei rapporti organizzativi all'interno del sistema sportivo nazionale che non si attaglia alla fattispecie in esame, in cui la condotta contestata al LL riguarda la quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi. La sentenza impugnata sottolinea che si è trattato di una "contribuzione" riguardante esclusivamente la distribuzione di denaro derivante dalla contrattazione tra Lega Calcio e piattaforme televisive, cioè tra soggetti privati, sulla base dei parametri previsti dal d.lgs. n. 9 del 2008 (c.d. legge Melandri), che prevede che le leghe "con maggiore presenza e peso televisivo, una volta stipulato il contratto, concedano contributi percentuali (...) a quelle del medesimo settore, ma di livello più basso": si tratta, evidentemente, di denaro frutto di una trattativa privata tra soggetti privati, denaro che deve essere distribuito secondo i parametri e i criteri stabiliti dalla legge citata. Ne consegue, secondo la sentenza impugnata, che la gestione di tali specifici proventi, provenienti da diritti televisivi oggetto di contrattazione privata, non può considerarsi "gestione di denaro pubblico" e, di conseguenza, deve escludersi che il Presidente della Lega Pro nella gestione di tali contributi assuma la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio. Coerentemente il G.u.p., dopo avere escluso che il LL, quale presidente della Lega Pro, possa considerarsi pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio, ha ritenuto non ipotizzabile il reato di abuso d'ufficio, conclusione che questo Collegio condivide pienamente. да 4 6. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna delle parti private ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna ST ON e IO NT al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 giugno 2015 ConsigliereIl Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 23 SET 2015, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S E Piera Esposito T O R N O E C 5