Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2015, n. 38562
CASS
Sentenza 17 giugno 2015

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La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, ha pronunciato sentenza rigettando i ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e dalle parti civili ST ON e IO NT avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di IO LL per il reato di abuso d'ufficio, poiché il fatto non sussiste, escludendo che l'imputato, nella sua qualità di presidente della Lega Pro, rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. L'imputato era accusato di aver arrecato un ingiusto danno patrimoniale alla U.S. Pergocrema 1932 omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e disponendo il blocco ingiustificato di un bonifico di euro 256.488,80, determinandone di fatto il fallimento. Il pubblico ministero e le parti civili hanno censurato la sentenza impugnata, sostenendo che LL, nella gestione dei contributi televisivi, rivesta una qualifica pubblicistica in quanto tali contributi, pur derivanti da una commercializzazione privatistica dei diritti televisivi, sono diretti anche allo sviluppo dello sport giovanile e all'attività promozionale dello sport, con conseguente applicabilità di una normativa di diritto pubblico alle relative erogazioni.

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati, confermando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le federazioni sportive sono di norma soggetti di diritto privato, assumendo connotazione pubblicistica solo allorché agiscono come organi del CONI in relazione all'esercizio di specifiche attività sportive. La Corte ha precisato che la divergenza tra la tesi della pubblica accusa e la sentenza impugnata attiene alla natura dell'attività nell'ambito della quale si sarebbe posta in essere la condotta contestata. Nel caso di specie, la condotta di LL riguardava la gestione della quota dei contributi derivanti dalla suddivisione dei diritti televisivi, frutto di contrattazione tra soggetti privati (Lega Calcio e piattaforme televisive) e distribuita secondo i parametri previsti dal d.lgs. n. 9 del 2008. Pertanto, la gestione di tali proventi non può considerarsi gestione di denaro pubblico, escludendo che il Presidente della Lega Pro assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in tale contesto. Di conseguenza, il reato di abuso d'ufficio non è ipotizzabile. La Corte ha rigettato i ricorsi e condannato le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio a coloro che agiscono per conto delle Federazioni sportive, deve prendersi in considerazione il tipo di attività concretamente svolta dall'agente, perché le Federazioni sportive sono soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, i quali assumono connotazione pubblicistica solo quando agiscono come organo del C.O.N.I. in ordine a specifiche materie previste dallo Statuto di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di non luogo a procedere, emessa in relazione al reato di abuso d'ufficio, con la quale si è esclusa qualunque qualifica pubblicistica in capo al presidente della Lega professionisti che aveva bloccato nei riguardi di una società di calcio un bonifico avente ad oggetto una quota di contributi proveniente dalla divisione dei diritti televisivi conseguiti a seguito della contrattazione tra lega Calcio e piattaforme televisive).

Commentario1

  • 1Art. 314 - Peculato (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2015, n. 38562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38562
Data del deposito : 17 giugno 2015

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