Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
Il reclamo avverso il provvedimento di assegnazione del detenuto a una particolare sezione dell'istituto di pena è ammissibile solo quando con esso si deducano specifiche violazioni dei diritti del detenuto in conseguenza dell'assegnazione stessa, in quanto la ripartizione dei detenuti all'interno della struttura carceraria è riconducibile al potere discrezionale dell'Amministrazione di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti, tenendo conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 39974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39974 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2745
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 017320/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN CO, N. IL 29/01/1951;
avverso ORDINANZA del 25/02/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che il condannato in epigrafe ricorre avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza dell'Aquila che ha rigettato il suo reclamo avverso la collocazione del predetto all'interno dell'area riservata della casa circondariale de L'Aquila;
- che il reclamo avverso il provvedimento di assegnazione del detenuto a una particolare sezione dell'istituto di pena è ammissibile solo quando con esso si deducano specifiche violazioni dei diritti del detenuto in conseguenza dell'assegnazione stessa: e ciò in quanto la ripartizione dei detenuti all'interno della struttura carceraria è riconducibile al potere discrezionale dell'Amministrazione di organizzare e regolare la vita all'interno degli istituti, tenendo conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita intramuraria (Sez. 1, Sentenza n. 39530 del 04/10/2007 Cc. (dep. 25/10/2007) Rv. 237749, Presidente: Chieffi S. Estensore: Siotto MC. Relatore: Siotto MC. Imputato: Zagara);
- che le condizioni previste nella sentenza citata sono state tutte verificate dal tribunale di sorveglianza, in quanto la destinazione all'area riservata è stata disposta tenendo conto che la sua situazione detentiva non poteva definirsi isolata di fatto, dal momento che altri due detenuti erano presenti nella stessa sezione;
- che la destinazione a quella specifica area non precludeva al detenuto la fruizione di momenti di socialità; che tale assegnazione non era incompatibile con il regime differenziato di cui all'art. 41 bis cui il detenuto era sottoposto;
che la sezione dispone di una cella adibita a saletta di socialità, di una cella adibita a palestra con gli stessi attrezzi collocati nelle altre sezioni del carcere e dispone, infine, di un cortile per la socialità dei detenuti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2008