Sentenza 22 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la disposizione di cui all'art. 58 quater, comma settimo bis, introdotto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005, che vieta la plurima concessione delle misure alternative nei confronti del condannato cui sia stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve essere interpretata nel senso che il divieto non opera nell'ipotesi in cui l'istanza si riferisca ad una misura alternativa diversa da quella in precedenza applicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2006, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/12/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3966
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028587/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN RA, N. IL 14/12/1947;
avverso ORDINANZA del 14/06/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 giugno 2006 il Tribunale di sorveglianza di Bolzano rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da LC FR, sottolineando che allo stesso era stata applicata la recidiva ex art.99 c.p.p., comma 4, e che lo stesso aveva già in passato usufruito,
con esito negativo, dell'affidamento in prova al servizio sociale. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, LC, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art.58 quater, sotto plurimi profili;
a) la nuova disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, pur essendo una norma procedurale, produce effetti sul piano sostanziale e, pertanto, contenendo previsioni più sfavorevoli, non può essere applicata in violazione del principio stabilito dall'art. 2 c.p., considerata anche la circostanziata che, al momento del deposito dell'istanza, la disciplina legislativa non era ancora stata innovata;
b) il divieto di concessione reiterata del beneficio si riferisce alle singole misure alternative alla detenzione, ciascuna delle quali non può essere concessa più di una volta;
e) nel caso di specie la recidiva contestata non è quella prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, bensì quella disciplinata dal comma 2, della medesima disposizione con la conseguenza che non sussistono le condizioni ostative introdotte dalla nuova disciplina. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto i profili di seguito precisati.
1. Il primo motivo di censura non merita accoglimento. Le modifiche della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 bis, e art. 58 quater, comma 7 bis, introdotte con L. n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre 2005 e, quindi, prima della decisione del Tribunale di sorveglianza sono applicabili anche ai procedimenti in corso, trattandosi di modifiche di istituti penitenziari, cui si applicano le nuove disposizioni nel caso di rapporti non ancora esauriti (Sez. Un. 30 maggio 2006, ric. Aloi;
Sez. 1^, n. 2321/06;
Sez. Un. n. 20 del 1998, ric. Griffa, rv. 211467; Sez. 1^, 17 novembre 1999, n. 6297, rv. 215217).
2. Anche il terzo motivo di doglianza non è fondato.
Le nuove e più restrittive disposizioni di ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione trovano il loro comune denominatore e la loro ratio nella ostativa qualità personale del soggetto al quale "sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p.". Ai fini dell'esatta interpretazione del novellato art. 58 quater con particolare riguardo al concetto di "applicazione" della recidiva, occorre evidenziare che una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, come applicata non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 c.p., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.
Al contrario, l'aggravante non è da ritenere applicata allorquando, verificata la configurabilità delle circostanze fattuali dalla medesima descritte, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, a causa della prevalenza attribuita all'attenuante, che non si limita a paralizzarla, ma prevale su di essa, in modo che, sul piano dell'effettività sanzionatoria, l'aggravante risulta tamquam non esset (Sez. Un. 18 giugno 1991, n. 17, ric. Grassi, rv. 187856; Sez. 1^, 21 maggio 1992, n. 2303, ric. Castellano, rv. 192017; Sez. 1^, 26 giugno 1993, n. 1294, ric. Commisso, rv. 194003, tutte relative a fattispecie concernenti l'applicabilità dell'indulto).
Alla luce di questi principi il terzo motivo di doglianza non è fondato, in quanto con la sentenza pronunziata dal Tribunale di Bolzano il 12 dicembre 2002 (n. esec. 826/04) la recidiva, ritualmente contestata a LC FR ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, ha trovato concreta applicazione, incidendo sulla determinazione della pena.
3. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso. Il divieto di plurima concessione delle misure alternative alla detenzione, previsto dall'art. 58 quater O.P., comma 7 bis, nei confronti del condannato cui sia stata applicata (nel senso in precedenza chiarito) la recidiva ex 99 c.p., comma 4, non opera nelle ipotesi in cui l'istanza si riferisca ad una misura alternativa diversa da quella in precedenza concessa (v. in senso conforme Sez. 1^, 22 novembre 2006, n. 20089, ric. P.G. nel proc. pen. a carico di Del Genio).
A favore di tale conclusione militano plurime argomentazioni di tipo letterale e logico-sistematico.
Sotto il primo profilo è da evidenziare che l'interpretazione letterale della norma appare inequivocabile nel senso che l'applicazione di una specifica misura è preclusiva per il futuro della stessa misura, come si desume dalla indicazione degli specifici benefici e dalla previsione che ciascuno di essi non possa essere concesso più di una volta.
Anche l'interpretazione logico-sistematica conduce alla stessa conclusione, poiché ogni misura penitenziaria ha presupposti e finalità diverse che il legislatore ha sempre tenuto ben presenti e distinti, laddove ha riservato una autonoma e specifica regolamentazione a ciascuna delle misure.
Infine da numerose decisioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 306/1993, 173/1999, 445/1997, 257/2006) emerge una trama interpretativa unitaria, in base alla quale l'automatica preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari in ragione della configurazione normativa di "tipi d'autore" (quale, nel caso di specie, il recidivo ex 99 c.p., comma 4) e di una scelta general-preventiva si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa che caratterizzano il trattamento penitenziario. In questa cornice di principi generali, recepiti in una recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. Un. 28 marzo 2006, ric. Alloussi), il Collegio ritiene che l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione di un soggetto cui sia stata applicata la recidiva ex art. 99 c.p.p., comma 4, con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'8 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005) non può essere automaticamente preclusa dalla circostanza che la persona condannata abbia già in passato usufruito di altra, diversa misura, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire del differente beneficio richiesto. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2007