Sentenza 11 gennaio 2002
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- 1. Edilizia e urbanistica: illegittima la giurisdizione esclusiva su tutta la materiaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2002, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZ003 10/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SI Oggetto vendita su CI Caut pione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 10533/99 - Cron. 563 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 83 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI TROMBETTA - Rel. Consigliere Dott. Francesca Ud.16/05/01 - Dott. Sergio DEL CORE -p Consigliere- ha pronunciato la seguente 411 SE NTENZA sul ricorso proposto da: MARTINELLO ARTICOLI TECNICI S.p.A. in persona del FT Presidente Sig. JOLI PERICLE MARTINBELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LICINIO CALVO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocato PANE POLETTI41, Richiesta copia studio all'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE GIULIANA, che lo difende unitamente per diritti GIAQUINTO UMBERTO, giusta delega in atti;
CANCELLIEHE ricorrente [
contro
CANCELLERIA RADICE GOMMA DI AURELIO RADICE & C. S.A.S. in persona del legale rapp.te p.t.; 2001 - intimato- avverso la sentenza n. 12626/98 del Tribunale di 841 -1- MILANO, emessa il 15/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Giuliana POLETTI PANE, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. F12 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della CE Gomma S.a.s. di RE CE, il Pretore di Milano ingiungeva alla RT Articoli Tecnici S.p.A. il pagamento della somma di £. 4.260.610, oltre interessi e spese quale corrispettivo della vendita su campione di 1000 Kg. di trafilato allestito in gomma Dutral con durezza 70 shore, effettuata all'ingiunta. opposizione Avverso tale decreto proponeva quest'ultima, con citazione 10.9.97, opposizione che veniva accolta dal pretore con sentenza 27.3.97 FT2 con la quale veniva dichiarato risolto il contratto di vendita, per inadempimento della venditrice. Su impugnazione della CE Gomma S.a.s., che contestava il rigetto da parte del pretore dell'eccezione di decadenza dall'azione, in relazione alla tardività della denunzia dei vizi effettuata dall'acquirente società RT che pur aveva trattenuto la merce per vari giorni prima di inviarla alla destinataria finale società Copcal, il Tribunale di Milano, con sentenza 19 novembre 1998, in riforma della sentenza del pretore, rigettava l'opposizione, accogliendo l'eccezione di decadenza dall'azione per tardività della denunzia dei vizi. Evidenziati i due presupposti posti dal primo giudice a fondamento della dichiarata tempestività della denunzia dei vizi, e cioè: l'essersi trattato di vizi occulti ed il ritenere tempestiva la denuncia pervenuta a seguito della contestazione finale della merce;
afferma il del destinatario quanto interessa il presente Tribunale, per costituendo la verifica della giudizio, che, durezza della gomma, come asserito dal consulente tecnico, una operazione agevolmente effettuabile dell'inoltro della merce al destinatario prima Fπ2 finale;
ed equiparandosi la possibilità di accertamento della condizione dei beni alla riconoscibilità dei vizi apparenti, nella specie non era ipotizzabile la presenza di vizi occulti, per cui il dies a quo per la denuncia dei vizi decorreva dalla consegna della merce alla società RT e, conseguentemente, la denuncia effettuata a seguito delle contestazioni sollevate dalla destinataria finale della merce, era fuori termine. Quanto all'assunto dell'opponente, secondo cui, nel caso di merce destinata ad un utilizzatore finale, solo a questo competano le verifiche e solo a seguito della denuncia di quest'ultimo inizi a decorrere il termine a quo per la denuncia dei vizi, un taleprecisa il Tribunale che orientamento, ove fosse accolto, vanificherebbe la ratio della brevità del termine per la denuncia dei vizi, stabilita dal codice e finirebbe con l'attribuire rilevanza giuridica, in ordine alla regolamentazione di vicende contrattuali, al fatto (denuncia) di un terzo estraneo al rapporto di compravendita. Conclude, pertanto, il Tribunale che, anche nel caso di rivendita del bene a terzi, ove il vizio FTZ sia facilmente riconoscibile secondo l'ordinaria diligenza propria dell'operatore di un determinato settore, il termine per la denuncia dei vizi non può decorrere che dalla consegna della merce all'originario acquirente. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la RT Articoli Tecnici S.p.A. con tre motivi di impugnazione. Nessuna attività difensiva ha svolto la CE Gomma di RE CE e C. S.a.s. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la società ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 c.p.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione per essersi il Tribunale, nell'affermare che la verifica sulla durezza della gomma costituiva una operazione agevolmente effettuabile anche prima dell'inoltro della merce alla destinataria finale, erroneamente adeguato ad una affermazione del C.T.U. (quella secondo cui, essendo rimasta la merce nel deposito della RT per parecchi giorni, questa non aveva provveduto ad effettuare un minimo controllo di qualità, quale, ad esempio, una semplice misura di FT2. durezza) affermazione costituente una mera opinione del C.T.U., non motivata, e al di fuori del quesito postogli, della quale pertanto, non avrebbe dovuto tener conto perché resa in violazione del principio del contraddittorio;
2) l'insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo per avere il Tribunale ritenuto il vizio facilmente riconoscibile (e conseguentemente il termine per la denuncia decorrente dalla consegna), erroneamente pervenendo a tale convincimento attraverso: A) l'acritico recepimento dell'opinione del C.T.U. relativa alla possibilità di un "agevole" controllo del vizio, opinione contraddittoriamente smentita dalla stessa relazione tecnica dalla quale risultava che lo stesso consulente per effettuare aveva dovuto rivolersi alquel controllo laboratorio del Politecnico di Milano;
B) l'equiparazione tra il possibile accertamento del per gli imprenditori esperti nel settore vizio, specifico e dotati di attrezzature tecniche idonee a controllare lo stato delle cose compravendute, e vizi apparenti, la riconoscibilità dei illogicamente, senza equiparazione affermata accertare se la RT possedesse о meno le Fπ2 attrezzature Tecniche idonee ad effettuare quell'accertamento; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1491, 1495 c. civ., 115 c.p.c., nonché l'erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il Tribunale, nel definire come "facilmente riconoscibili" i vizi individuabili usando l'ordinaria diligenza, propria dell'operatore specifico di un determinato settore, erroneamente ritenuto posto a carico dell'acquirente l'onere della diligenza media nella suddetta individuazione, nonostante, secondo la dottrina e la giurisprudenza di legittimità, il diritto di garanzia per i "vizi facilmente 7 riconoscibili" venga meno ove l'acquirente non osservi la diligenza minima del rilevare i vizi e versi, conseguentemente in colpa grave. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia un vizio logico della decisione, va trattato per primo. Esso è fondato. Il Tribunale, infatti, nel riformare la sentenza del Pretore respingendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'acquirente e rivenditrice RT Articoli Tecnici S.p.A. Fπ2 contro la CE Gomma S.a.s. di RE CE, società venditrice, ha ritenuto la ricorrente decaduta dall'azione di garanzia per vizi della cosa venduta, affermando che non di vizi occulti si trattava (come, viceversa, era stato asserito dal Pretore); ma di vizi che, in quanto facilmente conaccertabili, dovevano ritenersi riconoscibili, conseguente decorrenza, del termine di decadenza per la denuncia dei vizi, dalla consegna all'acquirente rivenditore e non dalla scoperta. La facile accertabilità del vizio è stata dal Tribunale affermata sulla base delle risultanze dell'espletata C.T.U., secondo la quale l'accertamento della misura di durezza della gomma 8 del trafilato, oggetto della vendita, era semplice e costituiva un minimo controllo di qualità. La semplicità di tale accertamento, tuttavia, affermata dal consulente e recepita dal Tribunale, contrasta, come posto in evidenza dalla ricorrente, con il fatto che, come si evince dalla stessa relazione tecnica, anche il consulente, pur esperto, ha avuto bisogno, per verificare il grado di durezza della gomma, di sottoporre i campioni all'esame del laboratorio prove materie plastiche presso il Politecnico di Milano, lasciando in tal FT2. modo presumere, non solo che il grado di durezza di 70 shore non era individuabile con una semplice verifica alla consegna della merce alla società ricorrente;
ma che quell'accertamento abbisognava di strumenti tecnici particolarmente sofisticati, tanto da essere reperibili solo in una struttura universitaria. Alla luce di quanto rilevato, illogica e contraddittoria si appalesa la sentenza impugnata, sia nel ritenere apparenti i vizi denunciati;
sia nel ritenere possibile il controllo da parte della senza accertare società ricorrente, la disponibilità, da parte della stessa, della strumentazione idonea. pertanto,Il secondo motivo di ricorso va, accolto con assorbimento del primo e del terzo. La sentenza impugnata va, conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per spese, alla corte d'appello di Milano che FT2 provvederà ad un nuovo esame della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia 100T/29,11 la causa, anche per spese, alla corte d'appello di 456T 30,99 Milano. TOT. 160,10 Così deciso in Roma il 16 maggio 2001. Francesca TT est. ивут Pre IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico's Paolo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 11 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1. Lalazico AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1.2.A.PR. 2007ė „4.. 1. 15521. versate C... 139,44 al n. CENTOTRENTANOVE/44 (euro p. II Dirigente Area Servizi G (Dott.ssa Mania Grazia DOFLAPPO) N I Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari H T (Dr. M. RACO CHINI A G 804A 2 10