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Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2023, n. 51041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51041 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS LA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO Epidendio, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'appropriazione di denaro, inammissibilità nel resto. udito il difensore della "COSMARI" s.r.I., Avv. Stefania Pazzaglia, in sostituzione dell'avvocato Leonardo Filippucci, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di SS LA, Avv. Paolo Giustozzi, che insiste nella richiesta di annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 ottobre 2022, la Corte di appello di Ancona ha, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Macerata, rideterminato la pena nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 51041 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 26/10/2023 confronti di LA SS in anni due e mesi otto di reclusione, riducendo l'ammontare della riparazione pecuniaria disposta ex art. 322-quater cod. pen.. Secondo l'accusa LA SS sarebbe responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen, poiché, in qualità di capo del servizio della raccolta dei rifiuti della "COSMARI" s.r.I., società a totale capitale pubblico, capo area di riferimento addetto alla raccolta delle ricevute relative al rifornimento, alla assegnazione dei mezzi ed alla gestione dei turni di servizio, per ragione del suo servizio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si sarebbe appropriato di svariati litri di gasolio sottratti dai serbatoi dei mezzi dell'azienda parcheggiati nel deposito, di un compressore, di una pompa per aspirazione, delle catene da neve e di euro mille rinvenute in una busta occultata nel garage della propria abitazione;
fatti avvenuti a Pollenza e Tolentino tra il 29 agosto 2017 ed il 28 dicembre 2017. La Corte di appello ha condiviso la parte della decisione di primo grado che ha valutato essere sussistente il delitto di peculato in ragione della disponibilità dei beni che erano stati sottratti dai locali della "COSMARI" s.r.I., società le cui quote erano interamente in mano pubblica, ritenendo che il SS, per le funzioni svolte all'interno dell'azienda, rivestisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio in quanto competente nella gestione dei rifornimenti ed alla raccolta delle ricevute del carburante acquistato dagli autisti, in ragione della diretta relazione intrattenuta con i distributori del territorio. È stata attribuita valenza determinante al fatto che vedeva il SS essere autorizzato ad accedere in ogni tempo presso tutti i depositi della società ed alle officine dove venivano anche sottratti alcuni beni rinvenuti nella disponibilità del medesimo. La Corte di appello ha ridotto l'ammontare della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., disposizione ritenuta, ratione temporis, comunque applicabile. 2. LA SS, per il tramite del difensore avvocato Paolo Giustozzi, ricorre avverso la citata sentenza articolando sei motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta disponibilità delle cose sottratte. Osserva la difesa che il ricorrente, per le funzioni svolte, non aveva la disponibilità del carburante sottratto, in orario notturno e per mezzo di un tubo, dai serbatoi dei mezzi custoditi all'interno del deposito. Non risulta pertinente il riferimento effettuato dal Tribunale e dalla Corte di appello alla occasionalità del possesso, necessario collegamento con i beni sottratti che si rivela eccentrico se solo si pone l'attenzione alla mancanza di collegamento tra il carburante e le attribuzioni svolte dal SS che non ha mai avuto la 2 disponibilità del gasolio in maniera difforme e qualificata rispetto alla generalità di tutti i dipendenti della società. La Corte di appello fa coincidere la stessa condotta sottrattiva, attraverso cui si realizza il reato, con la confutata disponibilità dei beni. Inconferente, pertanto, si rivela il riferimento al concetto di "occasionalità del possesso estraneo all'esercizio delle mansioni" (a cui fa riferimento costante giurisprudenza di legittimità), che presuppone che l'occasionalità del possesso preesista alla sottrazione del bene e non coincida invece con la stessa condotta appropriativa;
diversamente opinando, nell'ipotesi in cui sussista la qualifica soggettiva, si farebbe sempre coincidere la sottrazione del bene con la disponibilità rendendo, di fatto, impossibile (anche solo in linea astratta) che l'incaricato di pubblico servizio, nonostante l'assenza di posizione qualificata, possa rendersi responsabile di un furto di beni aziendali. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta fattispecie di peculato della somma di euro mille in contante, del compressore, della pompa di aspirazione e delle catene da neve. Quanto alla somma di denaro, il provvedimento omette di spiegare la rilevanza e pertinenza del possesso di una busta con all'interno del denaro con il contestato delitto di peculato, non occupandosi il ricorrente, neppure casualmente, del maneggio di denaro della società. Quanto alla sottrazione del compressore rinvenuto nel garage dell'abitazione, la pompa e le catene da neve rinvenute nell'armadietto personale posto nello spogliatoio dell'azienda, si osserva come detti beni fossero nella disponibilità dei soli meccanici dell'officina. Inoltre, il fatto che le catene da neve e la pompa di aspirazione fossero all'interno di un armadietto lasciato aperto nella disponibilità ed in uso di altri dipendenti, esclude la loro sottrazione. Apodittica risulta l'affermazione secondo cui il ricorrente aveva la disponibilità del materiale che era depositato in officina. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla qualifica di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 cod. proc. pen. del ricorrente. La Corte di appello presuppone che il SS avesse competenze in materia di rifornimento e manutenzione dei mezzi in realtà insussistenti. La sentenza finisce per valorizzare, non tanto la complessiva funzione dell'azienda, quanto singoli aspetti e momenti funzionali alla realizzazione del servizio. In tal modo è stato attribuito al SS un omnicomprensivo esercizio di pubblico servizio a prescindere dalla concreta attività svolta, dando rilevanza all'ormai superata concezione soggettiva della funzione non prevista dall'art. 358 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla portata dell'art. 322 -quater cod. pen. nella parte in cui la Corte di 3 appello ha ritenuto che la disposizione in esame, ratione temporis, potesse riferirsi ai beni sottratti in luogo di quelli "indebitamente ricevuti dal pubblico ufficiale"; risulta errata la parte della decisione in cui si afferma che la modifica, avvenuta con la legge n. 3 del 2019, là dove fa ora riferimento al prezzo o al profitto del reato quale riparazione pecuniaria, sia norma meramente interpretativa della precedente disposizione. In ragione del valore dei beni sottratti e non recuperati, si censura l'eccessiva quantificazione della somma operata dalla Corte di appello nonostante abbia comunque ridotto l'ammontare della riparazione pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 4.500,00. 2.5. Con il quinto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4) e 6), cod. pen. La Corte territoriale non spiega perché il danno non sia di particolare tenuità, né perché l'offerta dell'ammontare di euro 2.300,00 (oltre a quella di 1.200 da parte di RO Di CA, ritenuto responsabile di ricettazione), non si riveli adeguata rispetto ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti della "COSMARI" s.r.1.. 2.6. Con il sesto ed ultimo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena base ed i corrispondenti aumenti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Deve premettersi che al ricorrente è stato contestato, per il ricoperto ruolo di capo servizio nella raccolta di rifiuti della "COSMARI" s.r.I., azienda a totale partecipazione pubblica e certamente svolgente un servizio pubblico, come messo in evidenza dalla decisione del Tribunale (in tal senso puntuale risulta la motivazione alle pagg. 28, 29, 30 e 31 che analizza la natura dell'attività propria dell'azienda attiva, non solo alla raccolta dei rifiuti, ma anche in materia di tutela ambientale), di essersi appropriato di gasolio, che deteneva in ragione del servizio, sottraendolo dai serbatoi dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani parcheggiati nel deposito della società. Le decisioni hanno ritenuto esistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio del SS in quanto, come specificato nella contestazione, capo area di riferimento addetto alla raccolta delle ricevute relative al rifornimento, alla assegnazione dei mezzi ed alla gestione dei turni di servizio. 4 La condotta, consistita nell'aspirare con un tubo di gomma il carburante dai serbatoi che veniva travasato in contenitori che il ricorrente faceva fuoriuscire dal deposito attraverso varie modalità, non risulta oggetto di contestazione. I responsabili dell'azienda venivano a conoscenza dei fatti grazie a segnalazioni di ammanchi di carburante dagli autocarri impiegati nel servizio di raccolta dei rifiuti che non apparivano giustificati dall'effettivo utilizzo;
venivano, pertanto, richieste indagini ad una agenzia privata che, sia avvalendosi di telecamere sia attraverso normali attività di osservazione in loco, relazionava sulle accertate condotte del SS che, al culmine delle investigazioni, veniva colto in flagranza da parte di militari dell'Arma allorché tentava nottetempo di asportare della taniche con all'interno del gasolio, riproducendo condotta sovrapponibile a quelle già accertate da parte della agenzia investigativa. In occasione della perquisizione che ne seguiva, venivano sequestrate altre taniche piene di carburante ed alcuni beni aziendali rinvenuti, sia all'interno dell'abitazione e delle relative pertinenze (una busta con euro 1.00 in contante e un compressore), sia in un armadietto personale collocato negli spogliatoi dell'azienda (pompa di aspirazione e catene da neve). Il compressore e la pompa di aspirazione sarebbero stati sottratti dall'officina allocata (ma separata) nell'area deputata a deposito dei mezzi ove il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa. 3. Ciò premesso, il primo motivo attraverso cui si censura la ritenuta disponibilità dei beni sottratti e, di conseguenza, la qualificazione del reato quale peculato, è fondato. Ed invero, dall'esame della condotta che ha caratterizzato l'agire del SS, emerge come il medesimo non avesse la diretta disponibilità dei beni sottratti che, rispetto alla qualifica e, in particolare, alle attribuzioni ricoperte all'interno dell'azienda ad intero capitale pubblico, lo vedevano svolgere, sì funzioni sovraordinate rispetto alla generalità degli autisti dei mezzi, ma certamente non di tale ampiezza da potersi fondatamente sostenere che la stessa fosse declinata in termini di detenzione, anche solo occasionale, del carburante che era all'interno dei serbatoi e che, a loro volta, alimentavano gli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 4. Il concetto di disponibilità, anche giuridica, di un bene, o quello di possesso, qualificato, richiesto dall' art. 314 cod. pen., implica di una effettiva relazione tra soggetto e bene anche in ragione della funzione svolta. In questo senso depone quella giurisprudenza che la Corte di appello ha inteso valorizzare al fine di ritenere sussistente la disponibilità del carburante e di tutti 5 gli altri beni rinvenuti (sia nell'armadietto aziendale che nella abitazione), secondo cui il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio che caratterizza il delitto di peculato non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza, Rv. 284578; Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161). Il citato principio di diritto che, ovviamente, il Collegio condivide, presuppone però l'esistenza di un rapporto di fatto per cui il possesso o la disponibilità, come anche osservato dal ricorrente, preesista o sia, al più, contestuale ma comunque logicamente distino rispetto all'appropriazione, non potendo invece essere fatto coincidere con la sola appropriazione (in realtà preceduta dalla "sottrazione") che, una volta realizzata, implica, giocoforza, la diretta disponibilità del bene. 5. Sotto detto profilo, con riferimento al carburante, ma il principio vale anche per gli altri beni (con la sola eccezione della somma di denaro di cui si dirà in seguito), la distanza concettuale e funzionale tra le mansioni svolte dal ricorrente e detti beni è di tale portata da far escludere una loro disponibilità - anche in forma meramente occasionale - o perché acquisita contra legem, visto che la condotta illecita non deve essere tesa all'acquisizione della disponibilità ma, come osservato nel ricorso, all'appropriazione del bene che, evidentemente, anche per la concreta condotta posta in essere dal SS che non differisce in nulla da una "ordinaria" condotta sottrattiva che connota il furto, depone per una insussistente materiale, giuridica o occasionale disponibilità. Il possesso, affinché possa assumere rilevanza ai fini dell'integrazione del delitto di peculato, deve essere «qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio» e, anche se esso si configuri come estraneo alla specifica competenza funzionale dell'agente, deve essere comunque «derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni» che permetta di (...) avere la disponibilità materiale del bene (Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, cit.). Se il ricorrente ha avuto la necessità di introdursi nottetempo nel deposito, di utilizzare un tubo di gomma per sottrarre materialmente il carburante dal serbatoio dei mezzi che erano lì parcheggiati o entrare nell'officina per asportare i beni custoditi all'interno, se ne deve dedurre che non vi fosse nessuna effettiva disponibilità «derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni» che permettesse di «avere la disponibilità materiale del bene». 6 6. I Giudici di merito hanno ritenuto rilevante, a conferma della apprezzata disponibilità, la circostanza che il ricorrente fosse competente ad organizzare i turni di servizio, potere che gli avrebbe consentito di mutare in continuazione l'autista che, pertanto, non avrebbe potuto avvedersi dell'eventuale ammanco di carburante dal mezzo in precedenza rifornito da altro soggetto. A prescindere dalla contestata prova di tale illazione che viene espressa in termini meramente congetturale, la condotta in questione si caratterizza per essere semmai funzionale ad occultare o rendere più difficile l'accertamento dell'avvenuto impossessamento del carburante, ma non certo idonea a fondare un diverso e più significativo rapporto tra mansioni svolte e beni sottratti;
senza poi considerare come il valorizzato dato risulti eccentrico rispetto alle condotta che hanno portato alla sottrazione degli altri beni pur ricompresi nella articolata contestazione. 7. Dal venir meno del previo possesso o disponibilità dei beni in capo al ricorrente ed alla luce della condotta di impossessamento posta in essere consegue la riqualificazione dei fatti contestati ad opera di questa Corte in distinte ipotesi di furto aggravato che, quanto alla sottrazione del carburante, non è oggetto di contestazione. 8. Con riferimento al secondo motivo con cui si censura l'inclusione di altri beni tra quello sottratti, fermo restando, in linea astratta, quanto sopra enunciato in ordine alla sussunzione della condotta nella fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., si osserva che declinata in fatto risulta la parte della censura che tenta di accreditare la tesi secondo cui il compressore rinvenuto all'interno del garage non fosse dell'azienda, evenienza apoditticamente affermata che confligge con il chiaro tenore delle decisioni di merito specie nella parte in cui fa espresso riferimento agli esiti della perquisizione e delle dichiarazioni spontanee rese in tale sede ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. certamente utilizzabili in ragione del rito abbreviato prescelto. 9. Fondata risulta, invece, la parte del secondo motivo in cui si censura l'omessa motivazione in ordine alla sottrazione della pompa di aspirazione, delle catene da neve e della busta di denaro, tenuto conto che: 1) quanto alle catene da neve ed alla pompa di aspirazione, dalla combinata lettura delle decisioni di primo e secondo grado non è dato comprendere se l'armadietto in cui venivano rinvenute fosse aperto o chiuso a chiave (pag. 15 ove si afferma che gli armadietti erano chiusi a chiave, mentre a pag. 16 si afferma il contrario), evenienza che non risulta indifferente ai fini della integrazione del delitto di furto in ragione della 7 allegazione di elementi secondo cui detto armadietto fosse nella disponibilità di tutto il personale;
2) quanto alla busta con all'interno il denaro, la decisione omette ogni spiegazione in ordine alle ragioni da cui desumere che la somma sia stata sottratta alla società. 10. Le ulteriori censure risultano superate o per carenza di interesse (il terzo motivo con cui si contesta la qualifica in capo al ricorrente che, a seguito dell'accoglimento del primo, perde di effettiva rilevanza), o perché la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà rideterminare la pena (anche per quel che concerne le richieste attenuanti) e l'ammontare della liquidazione in favore della parte civile sulla base di differenti parametri normativi (venendo meno il riferimento all'art. 322-quater cod. pen. che richiama la fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen.). 11. Da quanto in conclusione sopra consegue, qualificati i fatti di peculato in quelli di furto aggravato, l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Perugia che provvederà a fornire adeguata risposta alle censure formulate nei motivi di gravame quanto ai beni sub 9. evidenziati e, all'esito, a rideterminare la pena sulla base della differente cornice edittale e dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti invocate;
statuirà, altresì, in merito in merito alle statuizioni civili.
P.Q.M.
Qualificati i reati quali furti aggravati, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia Così deciso il 26/10/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO Epidendio, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'appropriazione di denaro, inammissibilità nel resto. udito il difensore della "COSMARI" s.r.I., Avv. Stefania Pazzaglia, in sostituzione dell'avvocato Leonardo Filippucci, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di SS LA, Avv. Paolo Giustozzi, che insiste nella richiesta di annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 ottobre 2022, la Corte di appello di Ancona ha, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Macerata, rideterminato la pena nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 51041 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 26/10/2023 confronti di LA SS in anni due e mesi otto di reclusione, riducendo l'ammontare della riparazione pecuniaria disposta ex art. 322-quater cod. pen.. Secondo l'accusa LA SS sarebbe responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen, poiché, in qualità di capo del servizio della raccolta dei rifiuti della "COSMARI" s.r.I., società a totale capitale pubblico, capo area di riferimento addetto alla raccolta delle ricevute relative al rifornimento, alla assegnazione dei mezzi ed alla gestione dei turni di servizio, per ragione del suo servizio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si sarebbe appropriato di svariati litri di gasolio sottratti dai serbatoi dei mezzi dell'azienda parcheggiati nel deposito, di un compressore, di una pompa per aspirazione, delle catene da neve e di euro mille rinvenute in una busta occultata nel garage della propria abitazione;
fatti avvenuti a Pollenza e Tolentino tra il 29 agosto 2017 ed il 28 dicembre 2017. La Corte di appello ha condiviso la parte della decisione di primo grado che ha valutato essere sussistente il delitto di peculato in ragione della disponibilità dei beni che erano stati sottratti dai locali della "COSMARI" s.r.I., società le cui quote erano interamente in mano pubblica, ritenendo che il SS, per le funzioni svolte all'interno dell'azienda, rivestisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio in quanto competente nella gestione dei rifornimenti ed alla raccolta delle ricevute del carburante acquistato dagli autisti, in ragione della diretta relazione intrattenuta con i distributori del territorio. È stata attribuita valenza determinante al fatto che vedeva il SS essere autorizzato ad accedere in ogni tempo presso tutti i depositi della società ed alle officine dove venivano anche sottratti alcuni beni rinvenuti nella disponibilità del medesimo. La Corte di appello ha ridotto l'ammontare della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., disposizione ritenuta, ratione temporis, comunque applicabile. 2. LA SS, per il tramite del difensore avvocato Paolo Giustozzi, ricorre avverso la citata sentenza articolando sei motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta disponibilità delle cose sottratte. Osserva la difesa che il ricorrente, per le funzioni svolte, non aveva la disponibilità del carburante sottratto, in orario notturno e per mezzo di un tubo, dai serbatoi dei mezzi custoditi all'interno del deposito. Non risulta pertinente il riferimento effettuato dal Tribunale e dalla Corte di appello alla occasionalità del possesso, necessario collegamento con i beni sottratti che si rivela eccentrico se solo si pone l'attenzione alla mancanza di collegamento tra il carburante e le attribuzioni svolte dal SS che non ha mai avuto la 2 disponibilità del gasolio in maniera difforme e qualificata rispetto alla generalità di tutti i dipendenti della società. La Corte di appello fa coincidere la stessa condotta sottrattiva, attraverso cui si realizza il reato, con la confutata disponibilità dei beni. Inconferente, pertanto, si rivela il riferimento al concetto di "occasionalità del possesso estraneo all'esercizio delle mansioni" (a cui fa riferimento costante giurisprudenza di legittimità), che presuppone che l'occasionalità del possesso preesista alla sottrazione del bene e non coincida invece con la stessa condotta appropriativa;
diversamente opinando, nell'ipotesi in cui sussista la qualifica soggettiva, si farebbe sempre coincidere la sottrazione del bene con la disponibilità rendendo, di fatto, impossibile (anche solo in linea astratta) che l'incaricato di pubblico servizio, nonostante l'assenza di posizione qualificata, possa rendersi responsabile di un furto di beni aziendali. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta fattispecie di peculato della somma di euro mille in contante, del compressore, della pompa di aspirazione e delle catene da neve. Quanto alla somma di denaro, il provvedimento omette di spiegare la rilevanza e pertinenza del possesso di una busta con all'interno del denaro con il contestato delitto di peculato, non occupandosi il ricorrente, neppure casualmente, del maneggio di denaro della società. Quanto alla sottrazione del compressore rinvenuto nel garage dell'abitazione, la pompa e le catene da neve rinvenute nell'armadietto personale posto nello spogliatoio dell'azienda, si osserva come detti beni fossero nella disponibilità dei soli meccanici dell'officina. Inoltre, il fatto che le catene da neve e la pompa di aspirazione fossero all'interno di un armadietto lasciato aperto nella disponibilità ed in uso di altri dipendenti, esclude la loro sottrazione. Apodittica risulta l'affermazione secondo cui il ricorrente aveva la disponibilità del materiale che era depositato in officina. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla qualifica di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 cod. proc. pen. del ricorrente. La Corte di appello presuppone che il SS avesse competenze in materia di rifornimento e manutenzione dei mezzi in realtà insussistenti. La sentenza finisce per valorizzare, non tanto la complessiva funzione dell'azienda, quanto singoli aspetti e momenti funzionali alla realizzazione del servizio. In tal modo è stato attribuito al SS un omnicomprensivo esercizio di pubblico servizio a prescindere dalla concreta attività svolta, dando rilevanza all'ormai superata concezione soggettiva della funzione non prevista dall'art. 358 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla portata dell'art. 322 -quater cod. pen. nella parte in cui la Corte di 3 appello ha ritenuto che la disposizione in esame, ratione temporis, potesse riferirsi ai beni sottratti in luogo di quelli "indebitamente ricevuti dal pubblico ufficiale"; risulta errata la parte della decisione in cui si afferma che la modifica, avvenuta con la legge n. 3 del 2019, là dove fa ora riferimento al prezzo o al profitto del reato quale riparazione pecuniaria, sia norma meramente interpretativa della precedente disposizione. In ragione del valore dei beni sottratti e non recuperati, si censura l'eccessiva quantificazione della somma operata dalla Corte di appello nonostante abbia comunque ridotto l'ammontare della riparazione pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 4.500,00. 2.5. Con il quinto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4) e 6), cod. pen. La Corte territoriale non spiega perché il danno non sia di particolare tenuità, né perché l'offerta dell'ammontare di euro 2.300,00 (oltre a quella di 1.200 da parte di RO Di CA, ritenuto responsabile di ricettazione), non si riveli adeguata rispetto ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti della "COSMARI" s.r.1.. 2.6. Con il sesto ed ultimo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena base ed i corrispondenti aumenti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Deve premettersi che al ricorrente è stato contestato, per il ricoperto ruolo di capo servizio nella raccolta di rifiuti della "COSMARI" s.r.I., azienda a totale partecipazione pubblica e certamente svolgente un servizio pubblico, come messo in evidenza dalla decisione del Tribunale (in tal senso puntuale risulta la motivazione alle pagg. 28, 29, 30 e 31 che analizza la natura dell'attività propria dell'azienda attiva, non solo alla raccolta dei rifiuti, ma anche in materia di tutela ambientale), di essersi appropriato di gasolio, che deteneva in ragione del servizio, sottraendolo dai serbatoi dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani parcheggiati nel deposito della società. Le decisioni hanno ritenuto esistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio del SS in quanto, come specificato nella contestazione, capo area di riferimento addetto alla raccolta delle ricevute relative al rifornimento, alla assegnazione dei mezzi ed alla gestione dei turni di servizio. 4 La condotta, consistita nell'aspirare con un tubo di gomma il carburante dai serbatoi che veniva travasato in contenitori che il ricorrente faceva fuoriuscire dal deposito attraverso varie modalità, non risulta oggetto di contestazione. I responsabili dell'azienda venivano a conoscenza dei fatti grazie a segnalazioni di ammanchi di carburante dagli autocarri impiegati nel servizio di raccolta dei rifiuti che non apparivano giustificati dall'effettivo utilizzo;
venivano, pertanto, richieste indagini ad una agenzia privata che, sia avvalendosi di telecamere sia attraverso normali attività di osservazione in loco, relazionava sulle accertate condotte del SS che, al culmine delle investigazioni, veniva colto in flagranza da parte di militari dell'Arma allorché tentava nottetempo di asportare della taniche con all'interno del gasolio, riproducendo condotta sovrapponibile a quelle già accertate da parte della agenzia investigativa. In occasione della perquisizione che ne seguiva, venivano sequestrate altre taniche piene di carburante ed alcuni beni aziendali rinvenuti, sia all'interno dell'abitazione e delle relative pertinenze (una busta con euro 1.00 in contante e un compressore), sia in un armadietto personale collocato negli spogliatoi dell'azienda (pompa di aspirazione e catene da neve). Il compressore e la pompa di aspirazione sarebbero stati sottratti dall'officina allocata (ma separata) nell'area deputata a deposito dei mezzi ove il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa. 3. Ciò premesso, il primo motivo attraverso cui si censura la ritenuta disponibilità dei beni sottratti e, di conseguenza, la qualificazione del reato quale peculato, è fondato. Ed invero, dall'esame della condotta che ha caratterizzato l'agire del SS, emerge come il medesimo non avesse la diretta disponibilità dei beni sottratti che, rispetto alla qualifica e, in particolare, alle attribuzioni ricoperte all'interno dell'azienda ad intero capitale pubblico, lo vedevano svolgere, sì funzioni sovraordinate rispetto alla generalità degli autisti dei mezzi, ma certamente non di tale ampiezza da potersi fondatamente sostenere che la stessa fosse declinata in termini di detenzione, anche solo occasionale, del carburante che era all'interno dei serbatoi e che, a loro volta, alimentavano gli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 4. Il concetto di disponibilità, anche giuridica, di un bene, o quello di possesso, qualificato, richiesto dall' art. 314 cod. pen., implica di una effettiva relazione tra soggetto e bene anche in ragione della funzione svolta. In questo senso depone quella giurisprudenza che la Corte di appello ha inteso valorizzare al fine di ritenere sussistente la disponibilità del carburante e di tutti 5 gli altri beni rinvenuti (sia nell'armadietto aziendale che nella abitazione), secondo cui il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio che caratterizza il delitto di peculato non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, Abbondanza, Rv. 284578; Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161). Il citato principio di diritto che, ovviamente, il Collegio condivide, presuppone però l'esistenza di un rapporto di fatto per cui il possesso o la disponibilità, come anche osservato dal ricorrente, preesista o sia, al più, contestuale ma comunque logicamente distino rispetto all'appropriazione, non potendo invece essere fatto coincidere con la sola appropriazione (in realtà preceduta dalla "sottrazione") che, una volta realizzata, implica, giocoforza, la diretta disponibilità del bene. 5. Sotto detto profilo, con riferimento al carburante, ma il principio vale anche per gli altri beni (con la sola eccezione della somma di denaro di cui si dirà in seguito), la distanza concettuale e funzionale tra le mansioni svolte dal ricorrente e detti beni è di tale portata da far escludere una loro disponibilità - anche in forma meramente occasionale - o perché acquisita contra legem, visto che la condotta illecita non deve essere tesa all'acquisizione della disponibilità ma, come osservato nel ricorso, all'appropriazione del bene che, evidentemente, anche per la concreta condotta posta in essere dal SS che non differisce in nulla da una "ordinaria" condotta sottrattiva che connota il furto, depone per una insussistente materiale, giuridica o occasionale disponibilità. Il possesso, affinché possa assumere rilevanza ai fini dell'integrazione del delitto di peculato, deve essere «qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio» e, anche se esso si configuri come estraneo alla specifica competenza funzionale dell'agente, deve essere comunque «derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni» che permetta di (...) avere la disponibilità materiale del bene (Sez. 6, n. 11741 del 27/01/2023, cit.). Se il ricorrente ha avuto la necessità di introdursi nottetempo nel deposito, di utilizzare un tubo di gomma per sottrarre materialmente il carburante dal serbatoio dei mezzi che erano lì parcheggiati o entrare nell'officina per asportare i beni custoditi all'interno, se ne deve dedurre che non vi fosse nessuna effettiva disponibilità «derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni» che permettesse di «avere la disponibilità materiale del bene». 6 6. I Giudici di merito hanno ritenuto rilevante, a conferma della apprezzata disponibilità, la circostanza che il ricorrente fosse competente ad organizzare i turni di servizio, potere che gli avrebbe consentito di mutare in continuazione l'autista che, pertanto, non avrebbe potuto avvedersi dell'eventuale ammanco di carburante dal mezzo in precedenza rifornito da altro soggetto. A prescindere dalla contestata prova di tale illazione che viene espressa in termini meramente congetturale, la condotta in questione si caratterizza per essere semmai funzionale ad occultare o rendere più difficile l'accertamento dell'avvenuto impossessamento del carburante, ma non certo idonea a fondare un diverso e più significativo rapporto tra mansioni svolte e beni sottratti;
senza poi considerare come il valorizzato dato risulti eccentrico rispetto alle condotta che hanno portato alla sottrazione degli altri beni pur ricompresi nella articolata contestazione. 7. Dal venir meno del previo possesso o disponibilità dei beni in capo al ricorrente ed alla luce della condotta di impossessamento posta in essere consegue la riqualificazione dei fatti contestati ad opera di questa Corte in distinte ipotesi di furto aggravato che, quanto alla sottrazione del carburante, non è oggetto di contestazione. 8. Con riferimento al secondo motivo con cui si censura l'inclusione di altri beni tra quello sottratti, fermo restando, in linea astratta, quanto sopra enunciato in ordine alla sussunzione della condotta nella fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., si osserva che declinata in fatto risulta la parte della censura che tenta di accreditare la tesi secondo cui il compressore rinvenuto all'interno del garage non fosse dell'azienda, evenienza apoditticamente affermata che confligge con il chiaro tenore delle decisioni di merito specie nella parte in cui fa espresso riferimento agli esiti della perquisizione e delle dichiarazioni spontanee rese in tale sede ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. certamente utilizzabili in ragione del rito abbreviato prescelto. 9. Fondata risulta, invece, la parte del secondo motivo in cui si censura l'omessa motivazione in ordine alla sottrazione della pompa di aspirazione, delle catene da neve e della busta di denaro, tenuto conto che: 1) quanto alle catene da neve ed alla pompa di aspirazione, dalla combinata lettura delle decisioni di primo e secondo grado non è dato comprendere se l'armadietto in cui venivano rinvenute fosse aperto o chiuso a chiave (pag. 15 ove si afferma che gli armadietti erano chiusi a chiave, mentre a pag. 16 si afferma il contrario), evenienza che non risulta indifferente ai fini della integrazione del delitto di furto in ragione della 7 allegazione di elementi secondo cui detto armadietto fosse nella disponibilità di tutto il personale;
2) quanto alla busta con all'interno il denaro, la decisione omette ogni spiegazione in ordine alle ragioni da cui desumere che la somma sia stata sottratta alla società. 10. Le ulteriori censure risultano superate o per carenza di interesse (il terzo motivo con cui si contesta la qualifica in capo al ricorrente che, a seguito dell'accoglimento del primo, perde di effettiva rilevanza), o perché la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà rideterminare la pena (anche per quel che concerne le richieste attenuanti) e l'ammontare della liquidazione in favore della parte civile sulla base di differenti parametri normativi (venendo meno il riferimento all'art. 322-quater cod. pen. che richiama la fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen.). 11. Da quanto in conclusione sopra consegue, qualificati i fatti di peculato in quelli di furto aggravato, l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Perugia che provvederà a fornire adeguata risposta alle censure formulate nei motivi di gravame quanto ai beni sub 9. evidenziati e, all'esito, a rideterminare la pena sulla base della differente cornice edittale e dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti invocate;
statuirà, altresì, in merito in merito alle statuizioni civili.
P.Q.M.
Qualificati i reati quali furti aggravati, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia Così deciso il 26/10/2023.