Sentenza 20 marzo 2023
Massime • 1
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso. (Fattispecie relativa ad appropriazione di denaro da parte dell'addetta di fatto alla gestione della contabilità di un ente pubblico la quale, dopo aver ricoperto il medesimo incarico in forza di regolare contratto di assunzione, continuava ad avere la disponibilità esclusiva della chiavetta USB che le consentiva di effettuare prelievi "on line" dal conto corrente bancario intestato all'ente).
Commentario • 1
- 1. PeculatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 30 gennaio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2023, n. 11741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11741 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AN Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. Carlo Taormina, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 11741 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, riportata in primo grado, di IN DA alla pena di un anno, sette mesi e ventidue giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, in ordine al reato di cui agli art. 81, 314 cod. pen. e in relazione all'appropriazione della somma di 24.000,00 euro in danno dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, appropriazione commessa dal settembre 2011 al dicembre 2012 in qualità di addetta de facto alla gestione della contabilità dell'ente in collaborazione con una funzionaria, dopo avere assolto al medesimo incarico dal 2005 al 2007 in forza di regolare contratto di assunzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 314 cod. pen. per avere i giudici di merito ritenuto la configurabilità del delitto di peculato nel comportamento di soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione, carente in fatto ed in diritto del potere di maneggio di denaro pubblico, in relazione a fattispecie di accesso telematico indebito al conto bancario dell'ente con trasferimento di fondi su proprio conto corrente. La tesi difensiva è che, pacifico il principio secondo cui il cd. possesso qualificato dante luogo al peculato non nasce solo dalla competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ma da qualsiasi rapporto anche occasionale o arbitrario che consenta al soggetto di inserirsi nella disponibilità del denaro, deve, tuttavia, sussistere un rapporto che simuli la funzione in fatto, atteso che solo l'esistenza di un rapporto e non già di un singolo, autonomo atto criminale, può determinare quella disponibilità del denaro pubblico che è per un verso l'essenza del maneggio e par altro verso la situazione agevolatrice dell'indebita appropriazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La ricorrente fa mostra di conoscere compiutamente i principi elaborati dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità in tema di esercizio di fatto o arbitrario di funzioni pubbliche, ma introduce alcuni 9 argomenti - il principale dei quali consistente nell'asserita impossibilità di configurare dette situazioni quando la condotta si traduca in uno o più atti criminali - che si palesano per meri artifici argomentativi tesi a rendere inoperanti gli approdi ermeneutici della giurisprudenza. È stato, infatti, più volte affermato che in tema di peculato, è irrilevante per la consumazione che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il reato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (tra molte, v. Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 dei 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998) L'atto criminale di cui parla la ricorrente altro non è, infatti, che la qualificazione giuridica ex post - per l'appunto in termini di peculato - della condotta appropriativa, indifferentemente attuata nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio. Nel caso in esame, stando all'imputazione, la ricorrente aveva la disponibilità esclusiva della chiavetta USB che le consentiva di effettuare prelievi on line dal conto corrente bancario intestato all'ente (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) di cui continuava di fatto ad occuparsi della contabilità, pur essendo mutato nel tempo l'inquadramento giuridico del suo rapporto di lavoro (assunzione a progetto, collaborazione esterna con rimborso spese, assunzione a tempo determinato). Trattasi di profilo, tuttavia, del tutto irrilevante rispetto all'esercizio di fatto di funzioni pubbliche, che ha costituito la condizione per condotte appropriative tanto reiterate quanto, stando alle pronunce di merito, pacificamente ammesse dall'imputata nel corso dei precedenti gradi del giudizio. Nell'omogeneo panorama giurisprudenziale sopra ricordato, si deve, peraltro, segnalare il precedente formalmente contrario costituito da Sez. 6, n. 45084 del 19/01/2021, Genazzani, Rv. 282290 determinato, tuttavia, dalla obiettiva peculiarità della fattispecie (appropriazione da parte di un medico svolgente attività libero-professionale in regime di 'intramoenia allargata', delle somme di denaro versate direttamente dai pazienti come corrispettivo delle prestazioni sanitarie, in assenza di compiuto accertamento della legittimità di tale prassi e del legame funzionale tra attività dell'imputato e disponibilità delle somme stesse), ciò che induce il Collegio a rigettare l'impugnazione, piuttosto che dichiararla inammissibile. 3 Il consiglJerEestnsore 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, 27 ge naio 2023 Il Presi ente