Sentenza 10 aprile 2015
Massime • 1
È legittima la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione qualora le investigazioni prospettate dall'opponente non siano in grado di apportare elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di omissione di atti d'ufficio e omicidio colposo in cui era stata richiesta l'escussione di medici e infermieri relativamente a circostanze chiarite dalla cartella clinica del paziente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2015, n. 17181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17181 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 10/04/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 634
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 54340/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO ET N. IL 29/04/1966 parte offesa;
nel procedimento
contro
:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 7819/2014 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del 19/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. Baldi Fulvio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. EL CE ricorre avverso il decreto indicato in epigrafe con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di ignoti per i reati di cui agli artt. 328 e 589 c.p.. Premette di aver denunciato il ritardo diagnostico e quindi l'errore terapeutico commesso dai sanitari del Pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di Siracusa, presso il quale il 1.1.2012 era stato condotto il padre EL ES, al quale non venne diagnosticato l'infarto del miocardio in atto sicché sopraggiunse arresto cardiaco con ipossia celebrale che provocò gravi danni che condussero a morte il paziente il 23.3.2012; di aver proposto opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. all'esito delle indagini preliminari sul presupposto dell'assenza di condotte rimproverabili ai medici che avevano avuto in cura il EL.
Lamenta che il giudice abbia pronunciato il decreto de plano, ritenendo inammissibile l'opposizione all'archiviazione nonostante in essa fossero stati indicati gli atti di indagine suppletivi ritenuti necessari (segnala, al riguardo, l'errore del giudice che ha ritenuto già esaminata la EL) e la valutazione di superfluità e di non pertinenza degli stessi possa essere effettuata solo all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.
1.2. Con memoria depositata il 2.4.2015 la ricorrente contesta le conclusioni rese dal P.G. nella requisitoria scritta, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della Mortillaro, in quanto soggetto danneggiato dal reato e non persona offesa del medesimo. Rileva la ricorrente di essere congiunta della persona offesa deceduta in conseguenza del reato e pertanto legittimata a proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 90 c.p.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1. In via preliminare, stante l'assunto del P.G., va puntualizzato che la Mortillaro, che si indica quale figlia della persona offesa del reato di cui all'art. 589 c.p., è legittimata a proporre il ricorso per cassazione secondo la chiara previsione dell'art. 90 c.p.p., comma 3, a mente della quale "Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa".
2.2. Giova premettere che nella giurisprudenza di questa Corte si registrano inflessioni non esattamente coincidenti a riguardo delle condizioni che consentono al Giudice per le indagini preliminari di ritenere inammissibile l'opposizione all'archiviazione e procedere quindi de plano alla pronuncia del provvedimento di archiviazione. Infatti, in alcune decisioni si afferma che il giudizio di inammissibilità dell'opposizione è limitato alla pertinenza e alla specificità degli atti di indagine richiesti, mentre si esclude che possa estendersi a valutare, in chiave prognostica, la fondatezza degli stessi (Sez. 2, n. 43113 del 19/09/2013 - dep. 21/10/2013, P.O. in proc. Iacovone, Rv. 257236; nonché, tra le molte, Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012 - dep. 18/09/2012, P.O. in proc. Settembre e altro, Rv. 253349; Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013 - dep. 08/01/2014, P.O. in proc. De Michele, Rv. 258667).
In numerose pronunce si afferma che ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013 - dep. 19/03/2013, P.O. in proc. Adolfi, Rv. 256060).
In realtà non sembra che si tratti di affermazioni tra loro inconciliabili. Va rammentato che sul tema si è prodotto l'insegnamento delle sezioni unite, le quali ebbero ad affermare che l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410 c.p.p., comma 1, consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) (Sez. U, n. 2 del 14/02/1996 - dep. 15/03/1996, p.c. in proc. Testa ed altri, Rv. 204133). Il principio, rimanda alla ontologica alterità rinvenibile tra il giudizio di ammissibilità dell'opposizione e quello che verte sulla sua fondatezza.
Questa Corte ritiene quindi che vada rifiutata una interpretazione che, attraverso l'accezione data al concetto di rilevanza - intesa come concreta idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del tema di prova, all'esito della comparazione con gli ulteriori disponibili -^finisce per ampliare in eccesso il perimetro entro il quale deve muoversi giudizio sull'ammissibilità dell'istanza, consentendo valutazioni nel merito della consistenza delle prove identificate. Quel perimetro, di contro, va necessariamente contenuto entro gli stretti termini ricavabili dalla normativa, proprio perché dalla maggiore o minore estensione di esso dipende, secondo un rapporto di proporzione inversa, la minore o maggiore esplicazione del diritto al contraddittorio della parte offesa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'esponente il giudizio di pertinenza e di specificità (ovvero di non superfluità) va condotto ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'opposizione; ma esso non può trasformarsi in valutazioni di merito che richiedono la previa instaurazione del contraddittorio.
3.2. Nel caso che occupa il Giudice per le indagini preliminari ha motivato l'emissione del decreto de plano facendo riferimento al fatto che l'escussione della persona offesa era superflua perché ella si era fatta denunciante e perché già sentita sui fatti di causa;
e parimenti superflua era l'identificazione del personale infermieristico e sanitario in servizio il 1.1.2012 perché essi non avrebbero potuto offrire informazioni ulteriori rispetto a quelle desumibili dalla cartella clinica del paziente. Gli indicati incombenti erano stati indicati nell'opposizione come volti a ricostruire le condizioni fisiche del paziente al momento dell'arrivo in ospedale, alla mancata prescrizione di farmaci, al tempo trascorso prima che venissero disposte ed eseguite l'esame coronografico e la consulenza cardiologica, al tempo in cui furono disponibili al sanitario i tracciati eeg precedenti il suo accesso al P.S. Il giudizio di superfluità, quindi, non si è concretizzato in una valutazione di subvalenza dell'attitudine probatoria degli atti richiesti rispetto a quelli già disponibili ma nella constatazione che essi - per come prospettati dall'opponente - non risultavano suscettibili di apportare ulteriori informazioni. Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Segue al rigetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015