Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Prefetto di Rieti, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
PEGZA GALINA;
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di Rieti n. 1051 cron. del 17.05.02. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito l'avv. dello Stato Fiavilli.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 6.5.2002 il Prefetto di Rieti disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina moldava PEGZA Galina ai sensi dell'art. 13 c. 2^ lett. B) del D.Leg. 286/98 per essersi trattenuta nello Stato in violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri. Oppostasi la straniera avverso l'espulsione, notificata in pari data, l'adito Tribunale di Rieti - in composizione monocratica con decreto 24.4.2002 sospendeva l'efficacia del decreto di espulsione e l'intimazione a lasciare il territorio nazionale (intendendosi inibito in tal guisa il potere tanto di disporre l'accompagnamento coattivo ex art. 13 c. 4^ D.Leg.cit. quanto di impedire il rientro dello straniero ove espatriato).
Nella motivazione del decreto osservava il Giudicante:
che la mancata tempestiva richiesta di permesso di soggiorno, stante il carattere non perentorio del termine di legge e l'interesse nazionale a che gli stranieri possano reperire stabile occasione di lavoro, non comportava l'incondizionato obbligo di allontanamento del contravventore;
che l'espulsione, comunque, in quanto arto discrezionale e non dovuto, non aveva carattere di automaticità al ricorrere della situazione;
che lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'espulso rendeva inopportuna la stessa espulsione, anche con riguardo alla imminenza di sanatoria;
che pertanto andavano inibiti gli effetti della espulsione stessa, tanto con riguardo al potere di accompagnamento coattivo quanto in riferimento al divieto di rientro.
Per la cassazione di tale decreto il Prefetto di Rieti ha notificato ricorso - con unico complesso motivo - in data 15.07.2002. L'intimata non si è costituita ne' ha svolto difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Amministrazione si duole - denunziando violazione delle norme specificamente richiamate - del fatto che il decreto impugnato:
1. pur essendo diretto all'annullamento del decreto espulsivo, e pur avendo statuito in tal senso accertando l'illegittimità della misura, abbia incomprensibilmente appuntato la sua decisione sulla mera sospensione degli effetti cogenti della intimazione a lasciare il t.n.;
2. abbia preso le mosse dalle inconsistenti affermazioni della discrezionalità dell'atto espulsivo e della tenuità della violazione commessa con l'inosservanza delle prescrizioni in tema di soggiorno, per giungere ad affermare che l'inserimento lavorativo dello straniero sarebbe condizione necessaria e sufficiente per convalidare la sua permanenza di fatto;
3. abbia dunque ignorato il carattere vincolato dell'accertamento dell'Autorità e la tassatività delle deroghe poste dall'art. 19 T.U. all'esercizio del suo potere.
Ritiene il Collegio che il ricorso - assolutamente fondato - debba essere accolto e che il decreto impugnato, adottato in coerenza ad una lettura personale quanto illegittima dei dati normativi, debba essere cassato. La pronunzia rescindente deve attingere tanto l'abnorme decisione di sospendere l'efficacia della espulsione (sospensione ipotizzabile solo in sede di adozione di misura cautelare e non certo quale provvedimento conclusivo del procedimento di opposizione ex art. 13 e 13 bis D.Leg. 286/98) quanto le errate statuizioni in diritto poste a premessa logico giuridica della sospensione finale (e suscettibili di assumere efficacia di cosa giudicata). Premesso che alla vicenda sottoposta deve applicarsi ratione temporis la normativa del T.U. vigente prima della entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 189/02 (pubblicata sulla G.U. del 26.8.2002), deve affermarsi, in primo luogo, che è errata la statuizione per la quale l'espulsione nella ipotesi di cui all'art. 13 c. 2 lett. b) del T.U. non avrebbe alcun carattere di automaticità al ricorrere della situazione presupposta (nella specie il trattenimento della straniera sul t.n. senza aver richiesto nel termine il permesso di soggiorno) e sarebbe affatto discrezionale il potere espulsivo del Prefetto. Al proposito, ed in coerenza con l'affermazione (pervero formulata nella prima sentenza che ebbe ad occuparsi della nuova normativa sulla disciplina dell'immigrazione:
Cass. 1082/99) per la quale l'atto espulsivo incide su diritti soggettivi giustiziabili innanzi all'AGO, questa Corte ha ripetutamente ed anche di recente affermato (cfr. ex multis Cass. 5651/03 - 5650/03 - 5668/03) che la misura di espulsione discende con carattere di automaticità dalla ricorrenza delle ipotesi di entrata clandestina e di trattenimento illegale di cui alle lettere a) e b) del comma 2^ dell'art. 13 del T.U., ipotesi sulla cui sussistenza si espletano accertamenti affatto vincolati del Prefetto pienamente sindacabili da parte del Giudice del merito, automaticità di contro esclusa - ed in modo assai significativo - dalla recente pronunzia n. 7893/03 delle S.U. nella sola ipotesi della tardiva presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno. Se dunque il solo fatto della presenza dell'extracomunitario sul territorio nazionale senza la tempestiva richiesta del titolo per il soggiorno (e fatte salve le altrettanto oggettive ipotesi di inesigibilità della richiesta per forza maggiore o di divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19) rende doverosa la espulsione, e se tale rigorosa normativa rappresenta la traduzione di scelte (comuni a tutti i Paesi dell'Unione Europea) di salvaguardia della regolamentazione dei "flussi di ingresso" in una logica di attribuzione dei diritti nella misura consentita dalle possibilità di occupazione, non si scorge quale discrezionale valutatone sia consentita all'Ufficio territoriale del Governo. Contrariamente alla opinione del Giudice di Rieti, infatti, non rileva in alcun modo che lo straniero sia entrato regolarmente nel Paese ne' che abbia recato seco documenti di identificazione, non essendo stata contestata la (sola) ipotesi della introduzione di cui alla lettera a) della disposizione in esame. Tampoco rileva che - secondo mere illazioni del Tribunale - lo straniero abbia reperito occupazione e dimora nel nostro Paese, da un canto l'attività di lavoro essendo consentita solo a chi abbia acquisito regolare titolo autorizzatorio in tal senso e dall'altro canto essendo prevista specifica procedura amministrativa per la c.d. sanatoria degli stranieri (quanto disposto dal DPdCdM 16.10.98 e quanto successivamente previsto dall'art. 33 della L. 89/02 e dal D.L 195/02 conv. in L. 222/02), procedura che non risulta neanche attivata con la regolare dichiarazione di emersione e con i correlati adempimenti.
Resta dunque carente di alcuna giustificazione normativa la decisione del Tribunale di Rieti di affermare la illegittimità della opposta espulsione sulla base di considerazioni errate ed affidate ad inammissibili valutazioni di "opportunità". E, come esattamente denunziato dalla ricorrente Avvocatura, resta del tutto abnorme il dispositivo della illegittima decisione, per il quale, all'evidente scopo di evitare che la indebita permanenza dell'espulso possa determinarne l'accompagnamento coattivo alla frontiera ai sensi dell'art. 13 c. 4^ T.U. ed il divieto di reingresso, si sospende l'efficacia della intimazione contenuta del decreto espulsivo. Cassato il decreto, non essendo necessario alcun accertamento ben può il Collegio decidere nel merito della proposta opposizione: essa - affidata solo alle errate considerazioni condivise nella pronunzia annullata - deve essere respinta. Appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Rieti;
compensa per intero le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004