Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
È illegittima, ma non abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare - accertato l'omesso tempestivo deposito da parte del Pubblico Ministero delle bobine delle intercettazioni telefoniche ed ambientali - dichiari, ex art. 416 cod. proc. pen., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero; detta ordinanza costituisce, infatti, manifestazione di un potere conferito ex art. 416 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza preliminare, sia pure indebitamente esteso ad un'ipotesi non prevista, con la conseguenza che non può ritenersi extra ordinem sotto il profilo strutturale; non sussistono parimenti i connotati dell'atto abnorme sotto il profilo funzionale in quanto non si determina alcuna stasi processuale, posto che il Pubblico Ministero può sempre formulare una nuova richiesta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 12545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12545 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 14/02/2002
Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 602
Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 028426/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA OB N. IL 21/07/1954
avverso ORDINANZA del 04/07/2001 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANZARO
sentita la relazione fatta dal Consigliere SIOTTO MARIA CRISTINA lette le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria De Sandro che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVA
Con provvedimento del 4/7/2001 Il GUP del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio del P.M., e di tutti gli atti successivi, nel contempo ordinando la restituzione degli atti a quest'ultimo per gli adempimenti di competenza.
Il GUP ha invero ritenuto - su eccezione formulata da uno dei difensori - che in ragione dell'omesso tempestivo deposito delle bobine relative alle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte dalla Procura di TO RS (sia che lo si interpretasse quale violazione dell'art. 416 C.P.P. sia che lo si ritenesse violazione autonoma e generale del dovere di compiutezza del deposito ricollegato all'intervento difensivo) si fosse verificata una nullità incidente sulla richiesta di rinvio a giudizio e sugli atti conseguenti.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di ER LA sostenendo trattarsi di un provvedimento abnorme. Il ricorrente ha sottolineato: come il suo assistito avesse chiesto ed ottenuto, all'udienza 8/6/2001 nella quale era stata proposta dal difensore di altro imputato l'eccezione che aveva dato origine al provvedimento impugnato, la definizione del procedimento con il rito abbreviato;
come all'udienza 4/7/2001 fissata per la discussione del giudizio abbreviato il GUP avesse di contro, in accoglimento della citata eccezione, adottato il provvedimento impugnato senza alcuna revoca della precedente statuizione relativa alla richiesta di giudizio abbreviato;
come, peraltro, la sanzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. fosse prevista solo nel caso di omesso invito all'imputato ex art. 415 bis C.P.P.; come l'ordinanza del GUP, oltre ad essere completamente disancorata dalle previsioni di legge, si ponesse in stridente contrasto con l'ordinanza in precedenza pronunciata relativa alla richiesta di definizione con giudizio abbreviato;
come, una volta ammesso il giudizio abbreviato, e non essendo intervenuta eccezione difensiva sul deposito tardivo delle bobine, era inibita al giudice l'adozione di qualsiasi provvedimento in ordine agli atti di indagine già acquisiti.
Il ricorrente ha pertanto chiesto dichiararsi abnorme l'ordinanza impugnata con adozione di tutti i provvedimenti conseguenti. OSSERVA
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso un provvedimento inoppugnabile che, non potendo definirsi abnorme, non è suscettibile di impugnazione attraverso il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. Non dubita il Collegio - in proposito condividendo le osservazioni formulate in ricorso - del fatto che la violazione, da parte del P.M., dell'obbligo di depositare le bobine delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di TO RS dovesse essere sanzionata soltanto con l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista, come più volte affermato da questa Corte, alcuna specifica sanzione di invalidità o nullità per la predetta inosservanza (Cass. sez. 1^ n. 4707/99, sez. 6^ n. 5500/98, sez. 6^ n. 4108/96). Errato è quindi l'assunto, dal quale si è mosso il GUP presso il Tribunale di Catanzaro per pervenire alla impugnata decisione 4.7.2001, secondo il quale la predetta inosservanza avrebbe indotto una nullità della richiesta di rinvio a giudizio riconducibile al disposto dell'art. 416 comma 1^ del C.P.P.: non solo, infatti, la sanzione dell'inosservanza non è, come sopra rammentato, quella della nullità, ma è proprio la specificità e tassatività della previsione della indicata norma del codice di rito (comminante la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il solo caso in cui essa non sia preceduta dall'invito all'indagato di presentarsi per rendere l'interrogatorio) a far escludere che la violazione in discorso possa indurre addirittura l'invalidazione della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., e di tutti gli atti successivi. Ma se, su tali premesse, appaiono condivisibili le riportate osservazioni critiche del ricorrente, non da questo discende la possibilità di qualificare l'ordinanza 4/7/2001 come provvedimento abnorme.
Va invero rammentato l'indirizzo di questa Corte (da ultimo cfr. Cass. S.U. pen. n. 2000 del 24.11.99) secondo il quale è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità del contenuto, risulti avulso dall'ordinamento processuale ma anche quello che, pur essendo espressione del legittimo esercizio del potere, si esplichi con modalità ed effetti eversivi dei limiti previsti: in particolare, quando l'abnormità sia individuabile sul piano funzionale dell'atto, di essa potrà parlarsi le sole volte in cui l'atto stesso, pur formalmente coerente con il sistema processuale, nondimeno venga adottato in contesti e per finalità che inducano la stasi del processo (idest la sua improseguibilità). Venendo, conclusivamente, al caso sottoposto, va rilevato che l'ordinanza impugnata è, al contempo, espressione dell'esercizio del potere conferito e frutto di una sua indebita estensione ad ipotesi non prevista (art. 416 comma 1^ C.P.P.), ma che essa, comunque, non ha indotto quella situazione (inammissibile) di stallo dell'esercizio della giurisdizione che imporrebbe la sua rimozione in via straordinaria, non avendo l'ordinanza in questione in alcun modo impedito al P.M. di ripercorrere l'iter processuale previsto per una nuova richiesta.
E pertanto, insussistente la pretesa abnormità, avverso il provvedimento impugnato non è esperibile il proposto ricorso. Se da tale pronunzia discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ne deriva anche la condanna al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende devesi infatti valutare in suo favore una indubitabile condizione di assenza di colpa nella proposizione del ricorso (la ragionevole aspettativa che sulla sua posizione si potesse pronunziare con il rito abbreviato).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente LA ER al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2002