Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 12545
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Sentenza 14 febbraio 2002

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È illegittima, ma non abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare - accertato l'omesso tempestivo deposito da parte del Pubblico Ministero delle bobine delle intercettazioni telefoniche ed ambientali - dichiari, ex art. 416 cod. proc. pen., la nullità della richiesta di rinvio a giudizio disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero; detta ordinanza costituisce, infatti, manifestazione di un potere conferito ex art. 416 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza preliminare, sia pure indebitamente esteso ad un'ipotesi non prevista, con la conseguenza che non può ritenersi extra ordinem sotto il profilo strutturale; non sussistono parimenti i connotati dell'atto abnorme sotto il profilo funzionale in quanto non si determina alcuna stasi processuale, posto che il Pubblico Ministero può sempre formulare una nuova richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 12545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12545
    Data del deposito : 14 febbraio 2002

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