Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
O T A 0 T 1 I . S 1 R E 1 O I L . N L T A E R R D T A S O 8 E C 9 I N - R IO 3 - A S 6 C L EPUBBLICA ITALIANA U L A P E S E E D S : E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 IA P 4 S R DI CASSAZIONE5668 /0 3 . E T L A LA CORT M Oggetto ESPULSIONE SEZI AMMINISTRATIVA DALLO STATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magisti R.G.N. 23994/01 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. 12597 Dott. Mario Consigliere ADAMO Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 12/02/2003 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e la PREFETTURA DI GORIZIA in persona del Prefetto pro tempore domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrenti
contro
GU SI IP;
intimato 2003 avverso l'ordinanza del Tribunale di GORIZIA, 358 depositata il 16/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Ministero, l'accoglimento del ricorso della Prefettura;
Svolgimento del processo Il Tribunale di Gorizia, con provvedimento del 16 luglio 2001 ha annullato il decreto di espulsione emes- SO dal Prefetto di Gorizia nei confronti dell'extracomunitario GU LE IA il 2 lu- glio 2001 che, entrato in Italia con regolare visto il 30 gennaio 1999 non aveva richiesto il permesso di sog- giorno nel termine previsto dall'art.5 del d.lgs.286 del 1998, in quanto: a) il provvedimento era stato emesso in violazione di una posizione differenziata e qualifi- cata del ricorrente al rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, una volta che il proprio da- tore di lavoro aveva conseguito un'autorizzazione alla stipula di un contratto di lavoro;
b)il visto di in- gresso costituisce, d'altra parte, diritto dello stranie- ro quando questi può stipulare un contratto di lavoro, a prescindere dalla circostanza che costui risieda all'estero ovvero in Italia e non può essere più rila- 2 sciato ove vi osti la sussistenza di un decreto di espulsione. Per la cassazione della sentenza, il Ministero s dell'Interno ed il Prefetto di Gorizia hamn proposto ri- corso affidato ad un motivo. L'GU non ha spiega- to difese. Motivi della decisione Il collegio deve anzitutto dichiarare inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno, avendo questa Corte ripetutamente ritenuto detto organo statuale non legittimato sia a contraddire l'opposizione dello straniero conto il decreto di espulsione, che a proporre ricorso contro la decisione su di essa del giudice di merito, in quanto l'art. 13 bis del ṭ.u. approvato con d.lg. 25 luglio 1998 sull'immigrazione, 286 del d.lgs.286 del 1988 detta legittimazione con- n. ferisce in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della 1. n. 689 del 1981, esclusivamente al Prefetto (Cass.4847/2002; 2036/2002; 5537/2001). Il Prefetto di Gorizia, con il ricorso propo- sto, denunciando violazione degli art.4,5 e 22 della legge 286 del 1998, nonché 5,30 e 31 del d.p.r. 394 del 1999, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile che 10 straniero presente sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno possa conseguire 3 visto di ingresso e permesso di soggiorno, senza consi- derare che tutta la normativa relativa all'ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro presuppone che lo straniero si trovi all'estero; e che il procedi- mento sia curato dal datore di lavoro e sfoci nel con- seguimento del visto di ingresso. Laddove 1'autorizzazione al lavoro non può giustificarne la presenza in Italia e neppure costituire valido motivo di una posizione differenziata che il decreto di espul- sione viene invece ad escludere. La censura è fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato anche a se- zioni unite, che nel giudizio ai sensi dell'art. 13, commi ottavo, nono e decimo, d.Lgs. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva pubbli- ca, a fronte della quale puo' recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, oggetto di indagine e' la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed dell'espulsione, costituita nel assunta a presupposto caso dalla mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine perentorio assegnato dall'art.5 della stes- quale può essere esclusa soltanto sa legge;
la nella specie neppure prospettata nell'ipotesi, dall'GU (cfr. pag.1 del provvedimento), che la 4 mancata richiesta sia “dipesa da forza maggiore". Men- tre tanto le ragioni del diniego del permesso di sog- giorno, quanto le aspettative a consegurlo sono attri- buite, invece, al giudice amministrativo (Cass. sez. un. 11725/2002) essendo, detto provvedimento discre- zionale e non vincolato: come, invece, lo è il decreto di espulsione allorquando lo straniero venga trovato nel territorio nazionale senza avere formulato la ri- chiesta sudetta (comma 2° lett.b). D'altra parte è principio altrettanto pacifico che in caso di espulsione dello straniero per omessa ri- chiesta del permesso di soggiorno nei termini, irrilevante la circostanza della sussistenza delle condizioni per ottenere il permesso medesimo, atteso che la politica dei flussi migratori in Italia presup- pone la rapida conoscenza delle persone autorizzate а rimanere nel paese, per cui il breve termine per la ri- chiesta del permesso e' stabilito affinchè chi presenta tale richiesta si trovi già in condizioni di restare nel territorio italiano:perciò non rilevando la circostanza che le condizioni per rimanervi sopravven- gano successivamente e prima dell'espulsione ed a mag- gior ragione la natura e la qualificazione della posi- zione soggettiva dell'extracomunitario in relazione al loro possibile verificarsi. La quale, infine, proprio 5 nel caso in cui il cittadino non comunitario è presente nel territorio dello Stato, contrariamente a quanto ri- tenuto dal provvedimento impugnato, non ha consistenza alcuna: posto che detto soggetto ove intenda ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel territorio dello Stato (e, quindi, il visto di ingresso presupposto) deve, al momento che ne costituisce il della domanda, soggiornare nel della presentazione paese di origine, come espressamente disposto dal- l'art. 22, 1° comma del D.Lgs. 286/1998 e ribadito dall'art. 30 d.p.r. 394 del 1999; ed essendo, per con- verso, motivo di inammissibilita' della sua domanda la circostanza che egli, al momento della relativa pre- sentazione, si trovi gia' а soggiornare in Italia (Cass. 13054/2002). In tal caso, pertanto, è del tutto irrilevante il conseguimento dell'autorizzazione al lavoro che nel si- stema previsto dalle disposizioni in esame e dal suc- cessivo art.31 del menzionato d.p.r. 394, invocato dal provvedimento impugnato, assume coerentemente valenza soltanto per far conseguire "allo straniero residente all'estero", il nulla osta della Questura nonché il vi- sto richiesti da quest'ultima norma per consentirgli l'ingresso in Italia. Conseguentemente, essendo divenuto definitivo il ca- 6 po del provvedimento impugnato che ha disatteso il mo- tivo del ricorso dell'GU concernente la mancata traduzione del provvedimento di espulsione, e non essen- dovi altre doglianze contro il decreto di espulsione, se non quella appena esaminata che erroneamente ha indotto il Tribunale ad annullare il provvedimento sudetto, il collegio, deve cassare la decisione impugnata e, deci- dendo nel merito rigettare l'opposizione dell'GU. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso del Prefetto di Gori- zia, cassa la decisione impugnata e decidendo nel meri- to, rigetta l'opposizione dell'GU e dichiara com- pensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Φαινει(Salvatore salvago) (Giovanni Olla) рейрир CORTE SAL PW Depositain encelleria 10 APR. 2003 WELLIERE Luisa Passinetti W e 7