Sentenza 12 giugno 1998
Massime • 1
In materia di sequestro probatorio la verifica, da parte del Tribunale del riesame e della Cassazione, delle condizioni di legittimità del decreto che lo ha disposto non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo, nei limiti del devolutum, della compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, con valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/1998, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 12/6/1998
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Componente SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Componente N. 1887
Dott. ALDO GRASSI Componente REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Componente N. 14557/98
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso la Pretura Circondariale di Genova;
e dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Genova;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova in data 24/3/'98 nel procedimento a carico di:
ON OM MA, nato a [...] il [...];
Udita la relazione fatta dal dr. Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. B. Ranieri, il quale ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso del P.M. presso la Pretura Circondariale, perché non legittimato e rigettarsi quello del P.M. presso il Tribunale, perché infondato;
Udito l'Avv. Felice Vaccaro, difensore dell'indagato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con decreto in data 16/02/'98 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Genova nel corso delle investigazioni preliminari condotte a carico di NO MA RI indagato, quale Presidente del Consiglio di amministrazione delle società delle emittenti televisive "TELEPIÙ BIANCO/EUROPA TV" E "TELEPIÙ NERO/PRIMA TV", in ordine al reato di cui all'art. 195 co. 3 e 4 D.P.R. 29/3/'73, n. 156 per presunta irradiazione di programmi televisivi su canali dismessi nel Gennaio '98 da "Telepiu' Tre", ma di fatto ancora operanti, disponeva la perquisizione ed il sequestro degli impianti installati su TE Maggio, TE Tugio, TE Figonga, Rapallo Montallegro, Punta CO, RD, TE BI e EI, essendovi fondato motivo di ritenere che presso le postazioni dei detti ripetitori potessero trovarsi "cose o tracce pertinenti al reato per cui si procede, la cui acquisizione agli atti del procedimento quali fonti di prova appariva indispensabile". Di tale decreto RI NI, quale rappresentante legale delle S.p.a. "PRIMA TV" ed "EUROPA TV" e RI NO MA, indagato, chiedevano il riesame deducendo che quest'ultimo non ricopriva più la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione delle dette società dall'1 Agosto '97 e che a fini probatori non appariva necessario il sequestro degli impianti di che trattasi, in quanto le vicende concernenti la loro cessione alle societa' "PRIMA TV" "EUROPA TV" erano in atti ampiamente documentate.
Il Tribunale di Genova annullava, con ordinanza del 24/3/'98, il decreto di perquisizione e sequestro sopra menzionato, osservando:
a) che con esso la necessità del vincolo sugli impianti, quali cose pertinenti al reato oggetto di investigazioni, era stata ritenuta al solo fine di assicurare le fonti di prova in ordine alle condotte illecite sussunte sotto le fattispecie di cui all'art. 195 co. 3) e 4 D.P.R. 156/'73;
b) che le vicende, complesse, relative alla cessione degli impianti sottoposti a sequestro probatorio ed alla loro situazione giuridica, sia sotto il profilo privatistico, che in relazione al regime concessorio relativo alla loro utilizzazione, risultavano dalla copiosa e particolareggiata documentazione prodotta dalle parti, in possesso degli organi inquirenti o facilmente reperibile presso i competenti organi amministrativi;
c) che la natura degli oggetti in sequestro-impianti assimilabili a beni immobili tenuto conto della loro fisica compenetrazione al suolo e della impossibilità di modificarne la collocazione senza alterarne o disperderne la possibilità di utilizzazione- costituiva idonea garanzia della loro materiale reperibilità e rendeva remoto il rischio di dispersione delle possibili fonti di prova;
d) che il decreto di perquisizione e sequestro, oggetto di riesame, non faceva cenno ad esigenze diverse da quella sopra indicata, che era da ritenersi altrimenti soddisfatta;
e) che il provvedimento impugnato, sebbene qualificato come sequestro probatorio, in realtà mirava a sortire l'effetto di un sequestro preventivo illegittimamente disposto dal P.M. e non dal Giudice, perché impediva, di fatto, la utilizzazione degli impianti da parte delle società cessionarle di essi.
Avverso l'ordinanza di riesame, considerata come emessa nel procedimento a carico dello NO MA MA, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Genova e quello presso il Tribunale della stessa città hanno proposto, rispettivamente in data 26 e 30 Marzo '98, ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge.
Deducono, in particolare, i. ricorrenti:
I. che gli impianti di trasmissione televisiva di che trattasi sarebbero stati sottoposti a sequestro probatorio non solo come cose pertinenti al reato oggetto di indagine, ma anche come corpo di tale reato, sicche' l'esigenza probatoria della loro acquisizione è "in re ipsa" e non abbisogna di essere provata specificamente, ne' motivata;
II. che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato come l'esigenza di mantenere inalterata la prova del reato oggetto di investigazione fosse data anche dal fatto che i collegamenti e le sintonizzazioni degli apparati di trasmissione sono suscettibili di modificazione in ogni momento, variandone i canali e le frequenze;
III. che, pertanto, sarebbe stato illegittimamente ritenuto che la prova del reato di cui all'art. 195 co. 3 e 4 D.P.R. 156/'73 è acquisibile anche solo documentalmente.
Con memoria depositata il 27/5/'98 i difensori del MA e del NI hanno chiesto il rigetto del ricorso proposto, avverso la detta ordinanza di riesame, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, rilevando fra l'altro:
- che l'impugnazione in esame sarebbe stata proposta solo nei confronti dello NO e non anche del NI, nei confronti del quale dovrebbe dunque ritenersi esservi stata acquiescenza;
- che il reato oggetto di indagine sarebbe stato illegittimamente ipotizzato in quanto la cessione degli impianti di che trattasi sarebbe avvenuta in epoca antecedente alla entrata in vigore della L. 6/11/'93, n. 422, impositiva dell'obbligo -per le emittenti codificate- di operare via cavo o per mezzo di satellite e di limiti alla cessione degli impianti di trasmissione;
- che la irradiazione di programmi attraverso le emittenti acquistate era stato imposto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
- che la estraneità dello NO ai fatti oggetto di indagine sarebbe in atti documentalmente provata, avendo egli lasciato nell'Agosto '97 la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione delle societa' in questione;
- che il P.M. il quale dispose il sequestro probatorio in esame sarebbe stato in riferimento agli impianti ubicati in Pedaigo Ventimiglia, M. BI e RD;
- che oggetto di sequestro sono state "cose pertinenti al reato" e non cose costituenti "corpo di reato", sicché le esigenze probatorie legittimanti il relativo provvedimento avrebbero dovuto essere puntualmente indicate e non lo sarebbero state;
- che il timore secondo cui i programmi potrebbero essere irradiati modificando i collegamenti e le sintonizzazioni degli apparati di trasmissione sarebbe infondato in quanto dette modifiche non potrebbero essere effettuate senza l'autorizzazione del Ministero competente e gli abbonati sanno di doversi sintonizzare sulle attuali frequenze per ricevere i programmi delle emittenti in questione. Motivi della decisione
Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Genova va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.
A mente dell'art. 257 c.p.p. del decreto di sequestro probatorio può essere chiesto il riesame a norma dell'art. 324 c.p.p. e, dunque, avverso l'ordinanza conclusiva del relativo procedimento incidentale può essere proposto ricorso in Cassazione solo da parte del P.M. presso lo stesso Tribunale, non anche da quello presso la Pretura Circondariale, anche se il provvedimento di sequestro è stato da costui emesso o richiesto.
In tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche se la misura oggetto di impugnazione è stata disposta dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura, questi non è legittimato a partecipare al procedimento di riesame, ne' a proporre impugnazione contro il provvedimento conclusivo di esso, quanto la relativa legittimazione spetta unicamente al P.M. presso il Tribunale medesimo e ciò perché la competenza-territoriale, per materia e per funzione del P.M. è di ordine derivato essendo correlata a quella del Giudice presso il quale detto organo è costituito.
In conseguenza, in difetto di espressa, eccezionale disposizione in senso contrario, il P.M. può esercitare le proprie funzioni solo nei procedimenti che la legge demanda al Giudice presso cui è costituito ed, in virtù della regola generale ribadita dall'art. 568 co. 3 c.p.p., qualora la titolarità del diritto di impugnazione sia genericamente attribuita, come nel caso in specie a norma dell'art.325 c.p.p., al "Pubblico Ministero", essa deve ritenersi attribuita soltanto al rappresentante del P.M. presso il Giudice che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare (v. conf Cass. Sez. Un. Pen. 24/7/'91, Faraco e sez. III, 9/4/'91, Miano). Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova va invece rigettato, perché infondato. A mente dell'art. 253 c.p.p. il sequestro probatorio può avere ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, necessarie per l'accertamento dei fatti.
La nozione di "corpo del reato", definita con una dizione che ripete, nella sostanza, quella relativa alla confisca di cui all'art.240 c.p., comprende i "corpora delicti" ed i "producta sceleris", cioè le cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa, mentre quella concernente le "cose pertinenti al reato" è necessariamente generica in quanto relativa a tutte le cose che sono in rapporto indiretto e strumentale, in ordine allo accertamento dei fatti, con l'azione delittuosa e, dunque, comprende le cose necessarie sia alla dimostrazione dell'esistenza del fatto di reato e delle modalità di preparazione e di esecuzione di esso, sia alla conservazione delle relative tracce ed alla identificazione del colpevole (v. conf Cass. sez. III, 28/4/'97, Surana;
sez. V, 21/10/'96, Patanè e sez. 1, 28/9/'93), Latanza). Il sequestro probatorio di cose pertinenti al reato si giustifica soltanto se e quando esse appaiano necessarie per l'accertamento dei fatti e la qualificazione dell'oggetto del sequestro come corpo del reato o cosa ad esso pertinente spetta al P.M. che lo dispone.
Anche in materia di sequestro probatorio la verifica, da parte del Tribunale del riesame e di questa Corte, delle condizioni di legittimità del decreto che lo ha disposto non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo, nel limiti del "devolutum", della compatibilità fra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, con valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (conf Cass. Sez. Un. Pen.7/11/'92, Midolini;
sez. III, 18/02/'94, Pernici;
24/11/'95, Marra e 25/11/'96, Quattroluni).
Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento della accusa, con evidente usurpazione di poteri riservati al Giudice del procedimento principale (v. conf Cass. sez. VI, 4/11/'93, Francesconi;
sez. III, 17/12/'93, Felisi e 14/10/'94, Petriccione). Nel caso in esame il decreto di perquisizione e sequestro fu emesso avendo il P.M.
ritenuto che
presso gli impianti di trasmissione televisiva indicati nel provvedimento si trovassero "cose o tracce pertinenti al reato oggetto di investigazione, la cui acquisizione appariva indispensabile quali fonti di prova", sicché nessun dubbio può esservi circa il fatto che oggetto del sequestro probatorio del quale si discute furono solo "cose pertinenti al reato" e non cose costituenti "corpo di reato".
Alla luce di tale considerazione l'ordinanza di riesame appare incensurabile, in questa sede, perché adeguata, corretta e logica, avendo rilevato:
- che la necessità del vincolo sugli impianti, quali cose pertinenti al reato oggetto di investigazioni, era stata ritenuta al solo fine di assicurare le fonti di prova in ordine alle condotte illecite sussunte sotto le fattispecie di cui all'art. 195 co. 3 e 4 D.P.R. 156/'73, - che le vicende, complesse, relative alla cessione degli impianti sottoposti a sequestro probatorio ed alla loro situazione giuridica, sia sotto il profilo privatistico, che in relazione al regime concessorio relativo alla loro utilizzazione, risultavano dalla copiosa e particolareggiata documentazione prodotta dalle parti, in possesso degli organi inquirenti o facilmente reperibile presso i competenti organi amministrativi;
- che la natura degli oggetti in sequestro-impianti assimilabili a beni immobili tenuto conto della loro fisica compenetrazione al suolo e della impossibilità di modificarne la collocazione senza alterarne o disperderne la possibilità di utilizzazione- costituiva idonea garanzia della loro materiale reperibilità e rendeva remoto il rischio di dispersione delle possibili fonti di prova. Le questioni poste dalla difesa dello NO non debbono essere esaminate sia perché esulano dall'ambito di ciò che il ricorrente ha "devoluto" a questa Corte, sia perché ineriscono a valutazioni funzionalmente riservate al Giudice di cognizione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Genova avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, in data 24/3/'98, nel procedimento a carico di NO MA MA e rigetta quello contro la stessa ordinanza proposto dal Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale.
Così deciso in Roma, il 12 Giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 1998