Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
Le misure adottabili ai sensi dell'art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401 con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive si applicano anche nei confronti dei tesserati di federazioni. (Fattispecie di misura disposta relativamente a turbative verificatesi negli spogliatoi di impianto sportivo).
Commentari • 2
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con decisione del 18 settembre 2019 ha confermato la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Salerno del 26 aprile 2019 che aveva condannato Matteo M. alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, pena sospesa, ed alla conseguente pena accessoria (di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per anni 2 con ulteriore obbligo di presentarsi in Questura mezz'ora dopo l'inizio di ogni partita della squadra presso la quale assume la qualità di giocatore), per il reato di cui agli art. 81 cpv. c.p. e art. 6 l. 401/1989. L'imputato aveva violato il provvedimento del Questore di Salerno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 26907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26907 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00677
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 035898/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT PI N. IL 12/09/1987;
avverso ORDINANZA del 23/09/2008 GIP TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto ricorso per Cassazione IT ET per l'annullamento della ordinanza 23 settembre 2008 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Catania ha convalidato il decreto del Questore, emesso a sensi della L. n. 401 del 1989, art.6, comma 2, che gli ha imposto la presentazione presso gli uffici di
Polizia del luogo di residenza in concomitanza di determinate manifestazioni sportive. Nei motivi di impugnazione, il ricorrente deduce mancanza di motivazione sulla esistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento intimato dal Questore e la non applicabilità della misura di prevenzione ai giocatori. Le censure del ricorrente sono meritevoli di accoglimento (nel limite in prosieguo precisato) per cui il provvedimento in esame deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Catania.
Le Sezioni Unite (con sentenze n 44273/2004, 4441/2005, 4442/2004) hanno fissato in materia i seguenti principi. La previsione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, in relazione allo obbligo imposto allo interessato di presentarsi in un ufficio o comando di Polizia, ha introdotto nello ordinamento una misura di prevenzione sia pure atipica;
essa mira ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dello ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive da parte di soggetti che, per precedenti comprovate condotte, siano da ritenersi socialmente pericolosi.
Dal riconoscimento che il decreto del Questore incide sulla libertà personale ed in base al principio di riserva assoluta di giurisdizione prevista in materia, la Corte Suprema ha tratto la conclusione che il ricordato decreto ha natura "servente" rispetto allo intervento incidente sulla posizione soggettiva della persona di competenza della autorità giudiziaria.
Tale contesto impone che la verifica del Giudice della convalida debba configurare un "pieno controllo di legalità" sulla esistenza dei presupposti legittimanti la adozione del provvedimento da parte della autorità amministrativa;
il Giudice non deve effettuare una verifica meramente formale del provvedimento del Questore perché, in tale caso, si permetterebbe alla autorità amministrativa di limitare la libertà personale al di fuori di un effettivo controllo giurisdizionale (ed in presenza di un circoscritto esercizio del diritto di difesa basato su un contraddittorio cartolare). Anche la Consulta, con sentenza 512/2002, dopo una ricostruzione del quadro normativo e costituzionale di riferimento, ha precisato che la natura di atto suscettibile di incidere sulla libertà personale, impone, nel caso in esame, che il controllo giurisdizionale debba essere "svolto in modo pieno".
Di conseguenza, i presupposti che il Giudice della convalida deve verificare sono i seguenti: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
la attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6; la congruità della durata della misura.
Nel caso concreto, tutto l'apparato motivazionale della ordinanza in esame è circoscritto al tema della pericolosità del soggetto e non coinvolge gli altri presupposti della convalida.
Inoltre, il Giudice si è limitato alla constatazione che il IT ha scagliato un parastinco contro un agente di Polizia senza accertare la intenzionalità, o meno, della condotta, pur in presenza di una specifica contestazione difensiva sul punto, e senza verificare se il comportamento, per le modalità ed il contesto in cui è avvenuto (negli spogliatoi), fosse un elemento di turbativa dell'ordine pubblico. Sulla qualifica soggettiva del ricorrente, la Corte rileva che le misure adottabili a sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 sono applicabili anche nei confronti dei tesserati di federazioni sportive: la causa di giustificazione non codificata per la attività agonistica copre solo quelle condotte che si possano ritenere connesse strettamente (sotto il profilo soggettivo ed oggettivo) alle finalità del gioco e non quei comportamenti estranei alla esplicazione della attività sportiva per i quali la gara è solo l'occasione di azioni violente (Cass. Sezione 3 sentenza 33864/2007). Le condotte che minacciano la tutela dello ordine pubblico integrano ipotesti di reato a nulla rilevando che la medesima condotta possa essere oggetto di specifiche sanzioni da parte della giustizia sportiva e del suo autonomo ordinamento. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata perché il giudice completi l'indagine sul punto innanzi indicato.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009