Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 1
La norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione. (Nella specie il Tribunale militare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione a concorso di reato tributario e truffa militare e il giudice ordinario, archiviato il procedimento quanto al primo reato, aveva trasmesso gli atti alla Procura militare per il seguito di competenza in ordine al reato militare; ma alla fine il Tribunale militare aveva erroneamente emesso sentenza di improcedibilità "ex" art. 649 cod. proc. pen., sul rilievo della sua già intervenuta pronuncia di difetto di giurisdizione). (Non risultano precedenti).
Commentario • 1
- 1. Reati militari: le Sezioni Unite sulla rilevabilità della questione di competenza giurisdizionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 agosto 2023
IL RIPARTO TRA POTESTÀ GIURISDIZIONALE ORDINARIA E MILITARE IN CASO DI REATI CONNESSI: QUESTIONE DI GIURISDIZIONE O COMPETENZA? di Andrea Venegoni Indice: 1. La questione 2. Il caso 3. Il contrasto 4. Art 264 cod. pen. mil. Pace, art. 103 Cost. e art. 13, comma 2, cod. proc. pen 5. La decisione delle sezioni unite 1. La questione Nel corso del 2021, le Sezioni Unite della Corte sono state chiamate a pronunciarsi su una questione rilevante in tema di giustizia militare. Il quesito era posto nei termini seguenti: Se, in caso di connessione tra un reato militare ed un reato ordinario più grave, la questione di competenza giurisdizionale derivante dall'applicazione della regola di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1999, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 15/12/1999
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 1142
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 29755/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore militare della Repubblica presso
TRIB. MILITARE di ROMAnei confronti di:
MO FE N. IL 01.04.1954
avverso sentenza del 26.03.1999 TRIB. MILITARE di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. MABELLINI ANNA;
Udito il Pubblico ministero in persona del Dott. F. Gentile che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Il Tribunale Militare di Roma con sentenza 26.3.99, emessa con riferimento agli artt. 129, 649 e 529 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di OC RD in ordine al reato di truffa militare pluriaggravata, in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata, avendo il Tribunale stesso già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza 27.3.1995. II- Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma, che deduce violazione degli artt. 20 e 649 c.p.p.. Rileva che una sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione non costituisce sentenza di proscioglimento o di condanna, unici presupposti di una pronuncia emessa ex art. 649 c.p.p.. Ricorda che OC era stato rinviato a giudizio per truffa pluriaggravata e continuata ex artt. 81 cpv c.p., 234 c. 2 n. 1 e 47 n. 2 c.p.m.p., in concorso con estranei alle Forze Armate, concorso in relazione al quale il Tribunale Militare di Roma, con la sentenza 27.3.95, aveva dichiarato l'assenza di giurisdizione in rapporto alla connessione esistente tra il reato di truffa predetto e quello, più grave, previsto dall'art. 4 c. 1 lett. d) del d.l. 429/82 convertito nella legge 2.8.1982 n. 516. Nel procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica di Roma era stata disposta l'archiviazione degli atti relativi al solo reato tributario per insussistenza del fatto;
escluse quindi le ragioni di connessione, il Tribunale di Roma aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura Militare che si era attivata in conseguenza sino al rinvio a giudizio dell'imputato. Lamenta che a questo punto la dichiarazione di improcedibilità ex art. 649 c..p. impedisce lo svolgimento di un regolare processo.
Deduce inoltre violazione di legge relativamente a quella parte della sentenza in cui si afferma che, in caso di concorso in un unico reato militare di un soggetto militare con estranei, la giurisdizione spetterebbe comunque all'autorità giudiziaria ordinaria. Rileva che l'art. 13 c. 2 c.p.m.p. che individua l'unico caso in cui si può verificare spostamento della competenza per connessione tra reati comuni e militari, esclude da tale ambito i casi di connessione indicati dall'art. 12 c.p.p. Denunzia infine violazione dell'art. 129 c.p.p., che non menziona tra le ipotesi per le quali prevede la immediata declaratoria delle cause di non punibilità, quella indicata dall'art. 649 c.p.p.. III- Il ricorso è fondato.
1 - La situazione sulla quale il Tribunale Militare di Roma si è trovato a giudicare non consentiva una pronuncia ai sensi dell'art.129 c.p.p., ne' ai sensi dell'art. 649 c.p.p.. Non ci si trovava infatti di fronte ad una "causa di non punibilità" che a norma dell'art. 129 obbligasse alla immediata declaratoria di essa;
e neppure l'imputato era stato "prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili" che non consentissero un "secondo giudizio" vietato dall'art. 649 c.p.p.. Un primo "giudizio" da intendersi in senso sostanziale, sul reato di truffa militare contestato al OC avanti al Tribunale Militare non vi era mai stato, non essendo tale la sentenza 27.3.95 declinatoria della giurisdizione. Il Tribunale medesimo investito una seconda volta dell'imputazione relativa al reato militare, venuta meno quella concernente il reato finanziario, avrebbe dovuto prendere posizione o affrontando il problema della propria giurisdizione ex art. 20 c.p.p., oppure decidendo nel merito, non già emettendo una sentenza di non doversi procedere a norma dell'art. 529 c.p.p. e con riferimento agli articoli sopra citati.
2 - La illegittimità della sentenza di non doversi procedere emessa dal Tribunale Militare di Roma consentiva il ricorso in questa sede proposto per violazione di legge dalla Procura Militare della Repubblica, titolare dell'interesse ad impugnare un provvedimento che preclude l'esercizio dell'azione penale in ogni sede.
3 - In tema di mutamento della giurisdizione determinato da connessione, l'art. 13 c. 2 c.p.p. prevede che fra reati comuni e reati militari la connessione operi soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, nel qual caso la giurisdizione compete al giudice ordinario. La norma, applicata dal Tribunale Militare nella sua prima decisione del 27.3.95, opera tuttavia con riferimento alla situazione esistente al momento della "vocatio in judicium" (in questo senso Cass., Sez. VI,, 13.2.97, Penna ed altri, RV. 208177), e non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa comportante la giurisdizione del giudice ordinario non abbia trovato sbocco in un provvedimento di rinvio a giudizio (in senso conforme Cass. Sez. I, 17.11.97, Caligoni ed altri, RV. 208946). Nel caso di specie dalla sentenza impugnata emerge che il reato previsto dall'art. 4 c. 1 lett. d), d.l. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982, aveva costituito oggetto di una "denuncia" da parte del Pubblico Ministero Militare in data 15.4.1993, sulla quale si è fondata la prima sentenza del Tribunale Militare, declinatoria della propria competenza per connessione con il più grave reato ordinario ipotizzato nell'atto menzionato. L'archiviazione degli atti relativi a tale delitto, disposta con decreto 18.7.97 dal G.i.p. del Tribunale di Roma su conforme richiesta del p.m., ha eliminato in radice la contestazione ipotizzata e non attuata, cui sarebbe conseguita la competenza del tribunale ordinario, prima che il procedimento relativo fosse pervenuto ad una fase di pendenza in senso tecnico.
Lo stesso art. 13 c. 2 c.p.p. limita d'altra parte esplicitamente i casi di mutamento di giurisdizione determinati da connessione alla ipotesi ivi considerata ("Fra reati comuni e reati militare la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare..."), escludendo in tal modo la possibilità di spostamenti determinati da connessione ai sensi dell'art. 12 lett. a) ("Se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso..."). L'art. 264 c.p.m.p., modificato dall'art. 8 l. 23.3.56 n. 167, che prevedeva la competenza dell'autorità giudiziaria in caso di concorso di più persone nel reato e di nesso teleologico tra reati, risulta abrogato dalla successiva disposizione del codice di procedura penale del 1988. È quindi fondata la doglianza contenuta nel ricorso relativa a quella parte della sentenza impugnata nella quale si afferma che in ogni caso il concorso del OC "con altro soggetto, allo stato ignoto ma agevolmente individuabile nel gestore dell'esercizio pubblico indicato nel capo d'imputazione", avrebbe comunque comportato la competenza del giudice ordinario. La ritenuta abrogazione dell'art.264 c.p.m.p. esonera da ulteriori considerazioni sulla tesi del
Tribunale relativa alla configurabilità di connessione idonea a provocare mutamento di giurisdizione determinata dal concorso del militare con civile non identificato, contro il quale non è stata evidentemente esercitata l'azione penale.
Permane pertanto la giurisdizione del Tribunale Militare di Roma, competente a decidere in ordine al reato previsto dall'art. 234 c. 2 n. 1 e 47 n. 2 c.p.m.p., al quale devono essere trasmessi gli atti per l'ulteriore corso, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Militare di Roma per il giudizio. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000