Sentenza 15 giugno 2011
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la guardia giurata di un aeroporto che, avendone la disponibilità per ragioni di servizio, si appropri degli oggetti volontariamente lasciati dai passeggeri ai filtri di sicurezza predisposti per i controlli delle partenze aeroportuali.
Commentario • 1
- 1. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2011, n. 25695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25695 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBA Tito - Presidente - del 15/06/2011
Dott. AGRÒ ANio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1052
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17428/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UM UD;
contro la sentenza 18 giugno 2008 della Corte d'Appello di Milano. Udita la relazione del Consigliere ANio Stefano Agrò. Udito il P.G. Giuseppe Volpe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Milano, a conferma della decisione del Tribunale di Busto Arsizio, ha ritenuto UD UM, guardia giurata presso l'Aeroporto di Malpensa, responsabile di peculato per essersi appropriato di oggetti volontariamente lasciati da passeggeri ai filtri di sicurezza partenze (coltelli, forbici, cacciaviti e simili). Lo ha ritenuto ancora responsabile di un altro peculato, consistente nell'appropriazione di un portafoglio che tal AN SA aveva dimenticato nella vaschetta appena passata sul nastro del macchinario di controllo presso il filtro passeggeri.
2. Ricorre il UM che con un primo motivo lamenta l'erronea violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al primo peculato.
Assume che gli oggetti lasciati ai filtri partenza vanno considerati come res derilictae di cui è lecita l'appropriazione e che la Corte d'Appello, per errore, ha invece equiparato queste cose a quelle smarrite o abbandonate da ignoti, per le quali vale il regime introdotto dalle fonti extrapenali indicato a pagina 7 della sentenza impugnata (giacenza per 90 giorni e devoluzione a enti di beneficenza in mancanza di tempestiva richiesta di restituzione). Invece, per le cose volontariamente abbandonate ai filtri partenza, non sarebbe prevista alcuna procedura o possibilità di recupero del bene da parte dei proprietari che le abbiano abbandonate, con la conseguenza che la loro appropriazione non costituisce reato.
3. In ordine alla condanna per il secondo peculato deduce che l'affermazione di responsabilità è smentita dal fatto che il videofilmato, relativo al momento della perdita del portafoglio, non contiene alcun fotogramma che si riferisca al contatto tra il UM e il portafoglio smarrito. Cosa che non sarebbe stata superata dalle supposizioni contenute nella sentenza impugnata, tra cui quella, del tutto irreale, secondo cui il UM, conoscendo il raggio d'azione della telecamera, avrebbe potuto compiere il delitto evitando di essere ripreso. Perderebbero così valore probatorio le dichiarazioni dei colleghi di lavoro del UM, anche essi, peraltro, sospetti autori del reato e si manifesterebbe la violazione di legge da parte della Corte d'Appello, laddove ha ritenuto superflua la visione in aula del video filmato.
4. Con ultimo motivo il ricorrente si duole che la sentenza non abbia indicato quale reato sia il più grave tra quelli posti in continuazione e che almeno per il capo 1 dell'imputazione (strutturato come compiuto con condotte reiterate anch'esse avvinte dalla continuazione interna) non sia stata riconosciuta l'attenuante dell'art. 323 bis c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Iniziando dall'appropriazione degli oggetti lasciati ai filtri di partenza, è errato sostenere che per essi vi sia una volontà di abbandono, simile a quella di colui che getti nel contenitore dei rifiuti qualcosa di cui voglia disfarsi. In realtà, proprio perché il viaggiatore ottempera all'imposizione dell'onere di non portare con sè cose atte ad offendere, egli, lasciando questi oggetti, li consegna all'autorità aeroportuale verso la quale rinunzia ad ogni possibile successiva rivendicazione.
Va peraltro corretta la tesi sostenuta nella sentenza impugnata per cui il viaggiatore ha un termine per richiedere la restituzione, essendo questo termine, come giustamente osserva il ricorrente, relativo soltanto al regime delle cose smarrite e insuscettibile di estensione analogica. Ma la correzione della tesi non cambia il risultato finale del discorso. Infatti, secondo quanto si è detto, l'abbandono dell'oggetto al filtro di partenza non è un abbandono abdicativo, bensì, se in tal modo ci si vuole esprimere, traslativo, ragion per cui ad esso segue l'immediato passaggio della titolarità della cosa all'amministrazione dell'aeroporto. Ne deriva l'applicabilità dell'art. 314 c.p. a chi come il UM abbia per ragioni del servizio la disponibilità di tale cosa e se ne appropri.
2. Venendo dunque all'altro peculato, l'affermazione della responsabilità del ricorrente discende dalle dichiarazioni del Beltrame di aver notato il ricorrente rovistare nel portafoglio, come immediatamente riferì al Francesconi, dal filmato in cui si vede che il passeggero SA lasciare le sue cose nella vaschetta regolamentare (e non sul nastro come sostenuto dal UM per l'orologio), dall'interpretazione dell'intera scena filmata elaborata in sede di merito.
Le obiezioni oggi avanzate nel ricorso sono già state confutate nella sentenza impugnata in base a deduzioni e a massime d'esperienza dotate di ordinaria ragionevolezza, con il risultato che la loro riproposizione costituisce in sostanza un invito ad una terza lettura degli elementi probatori, impraticabile nel controllo di legittimità.
3. Quanto infine al trattamento punitivo, la mancata indicazione del reato più grave non comporta alcuna nullità, ma semplicemente l'equivalenza dei reati posti in continuazione.
Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis discende poi dal fatto che la circostanza non fa esclusivo riferimento ai valori economici in gioco ma anche al disvalore della condotta. Questa correttamente non è stata ritenuta particolarmente tenue, nemmeno per il peculato degli oggetti, essendo stata organizzata una sorta di rete commerciale intorno ad essi.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011