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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2023, n. 19849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19849 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA RE, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 30/09/2022 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RE BA ha proposto ricorso avverso il decreto in epigrafe con il quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quello emesso il 28 febbraio 2022 dal Tribunale di Palermo che aveva applicato al proposto la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni e la cauzione di 900 euro ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159/2011 in ragione della pericolosità sociale qualificata, correlata alla sua riconosciuta appartenenza a cosa nostra. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità della pericolosità sociale per avere la Corte di appello reso Il Penale Sent. Sez. 6 Num. 19849 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 29/03/2023 una motivazione apparente e errato nel non valutare correttamente il tempo trascorso dall'ultima condotta criminosa, risalente al 2016. Richiamati i principi affermati da questa Corte in punto di verifica dell'attualità della pericolosità sociale, evidenzia che il proposto è stato condannato per fatti commessi sino al 2016, ha subito una lunga carcerazione e non risulta coinvolto in altri reati. La Corte di appello ha desunto l'attualità della pericolosità sociale dal lungo periodo di detenzione subito in regime di custodia cautelare, ritenendo che dal mancato superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari derivasse la perdurante la pericolosità connessa all'appartenenza all'associazione mafiosa, benché dal 2016 non siano stati acquisiti elementi che potessero attualizzare la pericolosità sociale, essendovi, anzi, elementi di segno opposto, quali la concessione del beneficio della liberazione anticipata e la circostanza che il BA svolge attività lavorativa, che, invece, ne conferma la risocializzazione e l'allontanamento dall'ambiente mafioso. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla durata della misura applicata per essersi la Corte di appello limitata a confermare le motivazioni del Tribunale senza fornire motivazione in ordine alle eccezioni sollevate in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in quanto solo formalmente denunciano la violazione di legge, in realtà, contestano il merito della decisione e ne sollecitano la rivalutazione nel senso auspicato dal ricorrente, reiterando censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e completa. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata rispetta i principi affermati da questa Corte secondo i quali ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (in questo senso Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Se, quindi, è consentito il ricorso alla presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo in caso di accertata partecipazione, devono sempre valutarsi le condizioni concrete sussistenti al momento di applicazione della misura. 2 Infatti, nella sentenza prima indicata è stato precisato che "si deve conclusivamente affermare, alla luce del dato normativo e dello sviluppo della giurisprudenza di legittimità, avvalorata dalle più recenti pronunce giurisdizionali costituzionali e della Corte EDU, che il richiamo alle presunzioni semplici deve essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura" (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 cit.). Nel caso di specie la Corte di appello ha valorizzato l'intervenuta condanna irrevocabile alla pena di sei anni di reclusione per partecipazione all'associazione mafiosa cosa nostra e in particolare all'articolazione territoriale di Villagrazia, ma non si è limitata a fondare il giudizio di pericolosità sociale sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente alla condanna, avendo condotto l'indagine secondo i criteri indicati da questa Corte, tenendo conto della evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Rv. 273500), avuto riguardo a tre indicatori fondamentali: il livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso;
la tendenza del gruppo medesimo a mantenere intatta la sua capacità operativa;
la manifestazione da parte del proposto, medio tempore, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937). E' stato, infatti, attribuito rilievo al ruolo attivo svolto dal ricorrente, specie nel settore delle estorsioni, vitale per il sodalizio;
al rapporto con vari esponenti anche di vertice del sodalizio, che lo incaricavano della consegna del denaro alle famiglie dei detenuti;
alla protrazione della misura custodiale sino alla definitività della sentenza di condanna (23 novembre 2020), ricavandone coerentemente il mancato superamento della presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, quindi, la mancanza di indicatori di cesura con l'associazione di appartenenza, ancora attiva e operante. La resistenza e la capacità di cosa nostra di mantenere inalterata la propria operatività costituisce, infatti, dato talmente conclamato da assurgere al notorio giudiziario. Oltre a tali elementi, già ritenuti indicativi dell'assenza di una presa di distanza dall'associazione mafiosa, la Corte di appello ha preso in considerazione gli ulteriori elementi indicati dalla difesa, ritenuti irrilevanti e non in grado di incidere sul giudizio di pericolosità attuale, atteso che il beneficio della liberazione anticipata attesta unicamente l'assenza di violazioni e il corretto comportamento durante la detenzione e lo svolgimento di attività di lavoro come lavaggista da maggio 2021 solo l'avvio di un percorso di reinserimento sociale. Tuttavia, non illogicamente i giudici di merito hanno considerato troppo breve il periodo di dedizione al lavoro dopo la scarcerazione avvenuta nel febbraio 2021 3 per poterne ricavare l'effettiva inversione di regime di vita e il definitivo abbandono delle logiche criminali prima condivise, specie a fronte della lunga militanza mafiosa del BA, della permanenza nello stesso contesto di operatività dell'associazione, che non esclude, in assenza di chiari e netti indici di dissociazione, la ripresa di contatti con l'ambiente mafioso di riferimento, tenuto conto del ruolo attivo svolto nel settore delle estorsioni, centrale, come già detto, per gli interessi dell'associazione mafiosa ancora operativa e capace di recuperare nelle sue fila coloro che hanno già collaborato. Ne deriva che, contrariamente all'assunto difensivo, meramente oppositivo , e reiterativo, il giudizio di pericolosità attuale è sorretto da completa e lineare motivazione, giustificativa della prognosi negativa formulata. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, attinente alla durata della misura applicata. Genericamente la difesa censura la mancata valutazione delle deduzioni difensive, neppure illustrate, senza tener conto della completa motivazione resa dai giudici di merito, che hanno ritenuto del tutto proporzionata la durata della misura applicata al grado di compenetrazione emerso ed al ruolo affatto minimale svolto dal proposto. per gli interessi dell'associazione mafiosa Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 29 marzo 2023
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RE BA ha proposto ricorso avverso il decreto in epigrafe con il quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quello emesso il 28 febbraio 2022 dal Tribunale di Palermo che aveva applicato al proposto la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni e la cauzione di 900 euro ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159/2011 in ragione della pericolosità sociale qualificata, correlata alla sua riconosciuta appartenenza a cosa nostra. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità della pericolosità sociale per avere la Corte di appello reso Il Penale Sent. Sez. 6 Num. 19849 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 29/03/2023 una motivazione apparente e errato nel non valutare correttamente il tempo trascorso dall'ultima condotta criminosa, risalente al 2016. Richiamati i principi affermati da questa Corte in punto di verifica dell'attualità della pericolosità sociale, evidenzia che il proposto è stato condannato per fatti commessi sino al 2016, ha subito una lunga carcerazione e non risulta coinvolto in altri reati. La Corte di appello ha desunto l'attualità della pericolosità sociale dal lungo periodo di detenzione subito in regime di custodia cautelare, ritenendo che dal mancato superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari derivasse la perdurante la pericolosità connessa all'appartenenza all'associazione mafiosa, benché dal 2016 non siano stati acquisiti elementi che potessero attualizzare la pericolosità sociale, essendovi, anzi, elementi di segno opposto, quali la concessione del beneficio della liberazione anticipata e la circostanza che il BA svolge attività lavorativa, che, invece, ne conferma la risocializzazione e l'allontanamento dall'ambiente mafioso. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla durata della misura applicata per essersi la Corte di appello limitata a confermare le motivazioni del Tribunale senza fornire motivazione in ordine alle eccezioni sollevate in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in quanto solo formalmente denunciano la violazione di legge, in realtà, contestano il merito della decisione e ne sollecitano la rivalutazione nel senso auspicato dal ricorrente, reiterando censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e completa. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata rispetta i principi affermati da questa Corte secondo i quali ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (in questo senso Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Se, quindi, è consentito il ricorso alla presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo in caso di accertata partecipazione, devono sempre valutarsi le condizioni concrete sussistenti al momento di applicazione della misura. 2 Infatti, nella sentenza prima indicata è stato precisato che "si deve conclusivamente affermare, alla luce del dato normativo e dello sviluppo della giurisprudenza di legittimità, avvalorata dalle più recenti pronunce giurisdizionali costituzionali e della Corte EDU, che il richiamo alle presunzioni semplici deve essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura" (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 cit.). Nel caso di specie la Corte di appello ha valorizzato l'intervenuta condanna irrevocabile alla pena di sei anni di reclusione per partecipazione all'associazione mafiosa cosa nostra e in particolare all'articolazione territoriale di Villagrazia, ma non si è limitata a fondare il giudizio di pericolosità sociale sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente alla condanna, avendo condotto l'indagine secondo i criteri indicati da questa Corte, tenendo conto della evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Rv. 273500), avuto riguardo a tre indicatori fondamentali: il livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso;
la tendenza del gruppo medesimo a mantenere intatta la sua capacità operativa;
la manifestazione da parte del proposto, medio tempore, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937). E' stato, infatti, attribuito rilievo al ruolo attivo svolto dal ricorrente, specie nel settore delle estorsioni, vitale per il sodalizio;
al rapporto con vari esponenti anche di vertice del sodalizio, che lo incaricavano della consegna del denaro alle famiglie dei detenuti;
alla protrazione della misura custodiale sino alla definitività della sentenza di condanna (23 novembre 2020), ricavandone coerentemente il mancato superamento della presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, quindi, la mancanza di indicatori di cesura con l'associazione di appartenenza, ancora attiva e operante. La resistenza e la capacità di cosa nostra di mantenere inalterata la propria operatività costituisce, infatti, dato talmente conclamato da assurgere al notorio giudiziario. Oltre a tali elementi, già ritenuti indicativi dell'assenza di una presa di distanza dall'associazione mafiosa, la Corte di appello ha preso in considerazione gli ulteriori elementi indicati dalla difesa, ritenuti irrilevanti e non in grado di incidere sul giudizio di pericolosità attuale, atteso che il beneficio della liberazione anticipata attesta unicamente l'assenza di violazioni e il corretto comportamento durante la detenzione e lo svolgimento di attività di lavoro come lavaggista da maggio 2021 solo l'avvio di un percorso di reinserimento sociale. Tuttavia, non illogicamente i giudici di merito hanno considerato troppo breve il periodo di dedizione al lavoro dopo la scarcerazione avvenuta nel febbraio 2021 3 per poterne ricavare l'effettiva inversione di regime di vita e il definitivo abbandono delle logiche criminali prima condivise, specie a fronte della lunga militanza mafiosa del BA, della permanenza nello stesso contesto di operatività dell'associazione, che non esclude, in assenza di chiari e netti indici di dissociazione, la ripresa di contatti con l'ambiente mafioso di riferimento, tenuto conto del ruolo attivo svolto nel settore delle estorsioni, centrale, come già detto, per gli interessi dell'associazione mafiosa ancora operativa e capace di recuperare nelle sue fila coloro che hanno già collaborato. Ne deriva che, contrariamente all'assunto difensivo, meramente oppositivo , e reiterativo, il giudizio di pericolosità attuale è sorretto da completa e lineare motivazione, giustificativa della prognosi negativa formulata. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, attinente alla durata della misura applicata. Genericamente la difesa censura la mancata valutazione delle deduzioni difensive, neppure illustrate, senza tener conto della completa motivazione resa dai giudici di merito, che hanno ritenuto del tutto proporzionata la durata della misura applicata al grado di compenetrazione emerso ed al ruolo affatto minimale svolto dal proposto. per gli interessi dell'associazione mafiosa Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 29 marzo 2023