Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19265 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
manimera
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
19265-26
94
Composta da
Vito Di OL IN ER -relatrice-
AL RC
MA NA AB
ER OV
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
Sent. n. 103
CC- 21/01/2026
R.G. 34763/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IA UN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2025 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dalla consigliera IN ER;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da IA UN avverso l'ordinanza del Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, del 13 settembre 2025, di rigetto di istanza ex art. 89 d.P.R. 309/90.
2. Avverso tale provvedimento IA ha proposto, a mezzo del difensorie di fiducia, tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo, con cui denuncia violazione di legge -artt. 274 e 275 cod. proc.,pen., e e art. 1 d.m. 186/1990, e correlato vizio di motivazione in relazione alla "presunta assenza" dello stato di
tossicodipendenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.Deduce la difesa i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta assenza dello stato di tossicodipendenza del ricorrente pur alla luce di certificazione della presa in carico dello stesso da parte del SERD di Reggio Calabria a decorrere dal 1° dicembre 2023 e con attualità, e senza contestare il dato relativo all'esame tossicologico mediante esame del bulbo pilifero poi confermato da successiva c.t.p. tossicologica. La certificazione ritenuta dal Tribunale inefficiente allo stato di prova dello stato di tossicodipendenza presuppone una valutazione diagnostica effettuata secondo schemi standardizzati di diagnosi (DSM V), colloquio anamnestico, esame tossicologico su matrice cheratinica, colloqui psico-sociali individuali. Si tratta di parametri medico-scientifici di cui l'accertamento tossicologico costituisce solo uno dei presupposti. Assume, a supporto delle proprie argomentazioni, il dictum di questa Corte, con Sez. 6, n. 16037 del 26/03/2009 Cc. (dep. 16/04/2009) Rv. 243582-01, secondo cui «[I]n materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti devono ritenersi sinonimie, non solo in quanto la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima, ma anche in ragione del dato testuale di cui all'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall'art.
4-sexies, comma primo, lett. a), L. 21 febbraio 2006, n. 49, la cui formulazione precisa che la relativa istanza deve essere corredata, tra l'altro, da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e la procedura con cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche».
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2. Osserva il Collegio che, ferma l'assenza di certificazione, clinica, dello stato di tossicodipendenza del prevenuto, l'art. 89 d.P.R. citato, recita [...] all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche [...]>.
3. Si ritiene che ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento dell'uso abituale costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza.
3.2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere prevista da tale norma è disposta dal giudice su istanza dell'interessato, alla quale deve essere allegata: una certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata, che attesti «lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza»> nonché la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche»; la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.
3.3. A proposito della suddetta certificazione attestante l'attualità dello stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza), si deve anzitutto ribadire che la stessa - come è stato affermato, in modo pienamente condivisibile, da Sez. 5, n. 12504 del 04/02/2020, [...], Rv. 278801-01, può essere sindacata dal giudice il quale, ove rilevi che essa non è supportata dalla necessaria analisi critica delle condizioni del richiedente, può disattenderla, trattandosi di un atto amministrativo suscettibile, come tutti gli atti di tale natura, di disapplicazione (nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il diniego di sostituzione della misura in presenza di una certificazione del Seri del carcere attestante un trattamento terapeutico risalente ad alcuni anni prima, una precedente richiesta di inserimento in un programma di recupero al quale l'imputato non si era poi sottoposto, l'assenza di interventi medico-farmacologici di supporto dall'inizio della detenzione e, infine, la non argomentata dipendenza psichica da oppiacei).
3.4. Ciò posto, pure si deve dare atto che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, con riguardo alla nozione di tossicodipendenza (la quale è utilizzata anche nella rubrica dell'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990), e alla relazione tra tale
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nozione e quella di uso abituale di sostanze stupefacenti, si registra una contrapposizione. Secondo un più rigoroso orientamento, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento dell'uso abituale costituisce condizione essenziale, ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza (Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021, [...], Rv. 281625-01; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, [...], Rv. 274586-01; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, [...], Rv. 269974-01). Secondo un altro, meno rigoroso, indirizzo, invece, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti si devono ritenere sinonimie, in quanto espressione di un medesimo status patologico (Sez. 3, n. 24990 del 13/02/2018, [...], Rv. 273023-01; Sez. 6, n. 16037 del 26/03/2009, [...], cit., la quale ha fondato la suddetta conclusione sugli argomenti che la seconda nozione chiarirebbe concettualmente il significato della prima e che la formulazione testuale del comma 2 dell'art. 89 del d.P.R. n. 309 precisa che l'istanza dell'interessato deve essere corredata, tra l'altro, da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e la procedura con cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope). Si deve altresì registrare un terzo orientamento, che è stato espresso dalla Corte di cassazione nell'ambito del finitimo istituto dell'affidamento in prova in casi particolari, secondo, cui, in tale ambito, non rileva, alla stregua dei più recenti parametri del DSM-V, edito negli Stati Uniti d'America nel 2013, costituenti criteri guida aventi natura scientifica largamente riconosciuti nella comunità scientifica internazionale, la distinzione tra stato di tossicodipendenza e uso abituale o continuativo di stupefacenti, in quanto le due nozioni si inquadrano nella categoria generale <disturbi da dipendenza e correlati all'uso di sostanze», all'interno della quale devono essere distinti per grado: disturbi lievi, moderati e gravi (Sez. 1, n. 14008 del 13/01/2016, [...], Rv. 266619-01, con la quale, in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 sul presupposto che la certificazione rilasciata dal SerT attestava una condizione di semplice abuso di cocaina e non di tossicodipendenza del condannato).
3.5. Esaurito tale breve panorama degli orientamenti che sono presenti nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il Collegio rileva che il comma 2
dell'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 richiede testualmente e specificamente che la certificazione allegata all'istanza dell'interessato attesti, per quanto qui interessa: a) <<lo stato di tossicodipendenza»; b) *la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti». Ne discende che le due cose (tossicodipendenza e uso abituale di sostanze stupefacenti) risultano perciò avere un autonomo riconoscimento normativo. Né le stesse appaiono, in effetti, omologabili, atteso che si deve reputare possibile che l'uso anche abituale di sostanze stupefacenti non si traduca in una patologica dipendenza da esse.
4.Per tali ragioni, il Collegio ritiene di ribadire il più rigoroso indirizzo che, escludendo che vi sia coincidenza tra l'uso abituale di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, richiede che la certificazione che deve essere allegata all'istanza dell'interessato contenga una diagnosi di tossicodipendenza, per la quale l'accertamento dell'uso abituale di stupefacenti costituisce una condizione essenziale ma non sufficiente. Così come, pertanto, non si può ritenere condizione sufficiente un qualsiasi <disturbo [...] correlato all'uso di sostanze stupefacenti pur contemplato, nell'ambito della più generale categoria del «disturbi da uso di sostanze», dal menzionato DSM-V - là dove esso non integri una condizione di tossicodipendenza.
5. Tornando al caso in esame, il Tribunale impugnato ha fatto corretta applicazione degli esposti principi, oggetto di orientamento ormai consolidato (Sez. 2, Sentenza n. 25972 del 2024; da ultimo Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021 Cc. (dep. 18/06/2021) Rv. 281625 01), sicché il ricorso si palesa inammissibile.
6. Ne consegue l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen..
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
La Cons. est IN ER
Il Presidente Vito Di OL ито іпісна
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Deposita in Cancelleria
Oggi, 27 MAG. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabetta Arrabito Jon Day