Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19265
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Sentenza 27 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta assenza dello stato di tossicodipendenza

    Il Collegio ha ritenuto che, ai fini della sostituzione della misura cautelare con un programma di recupero, non sussiste coincidenza tra l'uso abituale di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza. La certificazione allegata all'istanza deve attestare specificamente lo stato di tossicodipendenza, e l'accertamento dell'uso abituale è condizione necessaria ma non sufficiente. Il Tribunale ha correttamente applicato tale principio, dichiarando inammissibile il ricorso per assenza della certificazione clinica dello stato di tossicodipendenza.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da IA UN avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di sostituzione della misura cautelare con il programma di recupero ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta assenza dello stato di tossicodipendenza, sostenendo che la certificazione del SERD attestante la presa in carico e l'esito positivo di esami tossicologici dovessero essere sufficienti. A tal fine, invocava un orientamento giurisprudenziale che equiparava la nozione di tossicodipendenza a quella di uso abituale di sostanze stupefacenti.

La Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha ribadito il principio, da essa consolidato, secondo cui ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, non sussiste coincidenza tra l'uso abituale di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte con autonomo riconoscimento normativo. Pertanto, l'accertamento dell'uso abituale costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi di tossicodipendenza, la quale richiede una specifica certificazione clinica. Il Tribunale della Libertà, nel rigettare l'appello, aveva correttamente applicato tale principio, ritenendo la documentazione prodotta dal ricorrente non idonea a comprovare lo stato di tossicodipendenza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19265
    Data del deposito : 27 maggio 2026

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