Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
In materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti devono ritenersi sinonimie, non solo in quanto la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima, ma anche in ragione del dato testuale di cui all'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall'art. 4-sexies, comma primo, lett. a), L. 21 febbraio 2006, n. 49, la cui formulazione precisa che la relativa istanza deve essere corredata, tra l'altro, da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e la procedura con cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 16037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16037 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/03/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 706
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 2921/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO NG, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce 7 gennaio 2009;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentita l'arringa del difensore avv. FABIO Federico, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 7 gennaio 2009 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto da NG MO avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi 16 dicembre 2008 che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata nei suoi confronti per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso mediante detenzione per fini di spaccio di kg. 2 lordi di cocaina - con gli arresti domiciliari e l'autorizzazione a frequentare il SERT di Brindisi. Avverso l'ordinanza di riesame il MO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 e motivazione illogica e carente perché, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, perché per la stessa normativa citata lo stato di tossicodipendenza e l'uso abituale di sostanze stupefacenti sono condizioni del tutto coincidenti e rappresentano sostanzialmente due facce della stessa medaglia.
L'impugnazione è fondata.
Tossicodipendenza e uso abituale di sostanze stupefacenti sono espressioni sinonime, non solo concettualmente, in quanto la seconda chiarisce il significato della prima, ma anche sotto il profilo esegetico, come risulta dal testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art.89, comma 2, come sostituito dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art.4 sexies, comma 1, lett. a) conv. in L. 21 febbraio 2006, n. 49,
secondo il quale l'istanza della persona tossicodipendente o alcooldipendente di sostituzione della custodia cautelare in carcere con il programma di recupero dev'essere corredata da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la procedura con cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche. Appare pertanto erronea la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha rigettato l'istanza del MO sul presupposto che dai certificati medici allegati risultava accertato esclusivamente l'uso abituale di cocaina da parte del MO, ma non la sua condizione di tossicodipendente, e di conseguenza, ritenendo insussistente la prova dell'attualità della tossicodipendenza del MO, ne ha rigettato l'appello, di cui ha considerato assorbiti gli ulteriori motivi.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata dev'essere annulla con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, per nuovo giudizio su tutte le censure dedotte con i motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009