Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 16037
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Sentenza 26 marzo 2009

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In materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti devono ritenersi sinonimie, non solo in quanto la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima, ma anche in ragione del dato testuale di cui all'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall'art. 4-sexies, comma primo, lett. a), L. 21 febbraio 2006, n. 49, la cui formulazione precisa che la relativa istanza deve essere corredata, tra l'altro, da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e la procedura con cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 16037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16037
    Data del deposito : 26 marzo 2009

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