Sentenza 8 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2002, n. 9876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9876 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 0 9 87 6 / 92 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 4969/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 26482 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 8 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ IA, rappresentata e difesa dall'avv. G. Sante Assennato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Carlo Poma n. 2, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 1998 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, I.N.P.S. " rappresentato e difeso dagli avv.ti e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura ad litem ritualmente depositata;
resistente - avverso la sentenza del Tribunale di RA-Sezione Lavoro n. 75/99 del 15 marzo 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2200/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti G. sante Assennato e Giuseppe Fabiani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. dott. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di RA CI ZZ conveniva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al trattamento speciale di disoccupazione agricola ex legge n. 37/1977 relativamente all'anno 1994, nonché all'assegno per il nucleo familiare ex art. 6/2 della legge n. 1115/1968, e la conseguente condanna del convenuto Istituto alla corresponsione dei benefici stessi. L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, impugnava integralmente la domanda attorea, negando l'esistenza del presupposto per l'erogazione delle prestazioni assicurative e, cioè, che il pregresso rapporto fra la 2 ZZ e l'azienda (della quale la ricorrente asseriva di essere stata dipendente) potesse definirsi di lavoro subordinato. L'adito Pretore - all'esito dell'istruttoria svolta - accoglieva la domanda della ricorrente, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di RA (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta(va) la domanda proposta da CI ZZ contro l'I.N.P.S. e compensa(va) integralmente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio>>. Per quello che rileva in questa sede si rimarca che il Giudice di appello ha rilevato che: *) essendo pacifico che la ZZ ha lavorato nell'anno 1994 presso un'azienda agricola (quella di Franca AR), la questione dibattuta e rilevante è se il rapporto di lavoro aveva i caratteri della onerosità e della subordinazione, secondo la tesi della ZZ, oppure no, secondo la tesi dell'istituto e, poichè la ZZ è nuora della AR (ma non convive con lei), non vige né la generale presunzione di onerosità delle prestazioni lavorative, né la presunzione 20 di gratuità stabilita per le prestazioni in favore di parenti o affini per 10 cui l'onere della prova spettava alla parte richiedente i benefici, e cioè la ZZ>>; *) dai dati fattuali risultanti dalla istruttoria svolta alcuni sono, più o meno, favorevoli alla tesi di una parte;
altri accreditano, in qualche misura, la tesi dell'altra parte: così da neutralizzarsi a vicenda 3 : [per cui] in tale situazione di dubbio, si applica il principio generale sull'onere della prova, la quale, come detto, spettava alla ZZ ricorrente>>. Per la cassazione di tale sentenza CI ZZ propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. L'I.N.P.S. resiste depositando ritualmente procura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denunziando “violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nonchè omessa ed insufficiente motivazione" - rileva che il giudice del merito non si può limitare ad asserire che alcune prove sono a favore di una tesi ed altre a favore della tesi di controparte e sulla base di ciò ritenere non assolto l'onere della prova di una parte, ma deve esaminare e valutare le prove acquisite nel giudizio, dando conto in motivazione di tale valutazione e spiegando le ragioni dell'attendibilità o dell'inattendibilità dei diversi elementi di prova e della scelta operata>>, per cui addebita al Tribunale di RA di avere omesso completamente l'esame e la valutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado, asserendo un principio, sconosciuto a questa difesa, quale quello della "neutralizzazione” a 4 vicenda delle prove e dei “dati di fatto” e facendo discendere da tale principio il mancato assolvimento dell'onere della prova sulla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato>>. II/a Il motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa " inammissibile in quanto con esso la ricorrente tende ad un riesame delle risultanze istruttorie non consentito in sede di legittimità. Al riguardo è da premettere - in linea generale - che costituisce punto decisivo per la determinazione della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro: a) la necessità di indagare sull'effettiva volontà negoziale delle parti emergente, oltre che dal nomen iuris, dalla valutazione globale degli elementi che caratterizzano le cennate modalità di svolgimento del rapporto (Cass. n. 5214/1998); b) l'obbligo di accertare fondamentalmente l'esistenza del vincolo di subordinazione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. n. 326/1996); c) in ogni caso, l'opportunità di fare riferimento al criterio dell'effettività in merito alle modalità di esecuzione del rapporto quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nella organizzazione di impresa (Cass. n. 4558/1999). 5 In particolare, con orientamento giurisprudenziale sicuramente prevalente (cfr., ex plurimis, Cass. 5960/1999) - e che qui vale ribadire "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento (cd. "vincolo di subordinazione") del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento dell'organizzazione aziendale) che deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione;
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. Con più specifico riferimento alla questione di merito deve, poi, essere tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 (primo comma) cod. proc. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore, che domanda l'erogazione della prestazione previdenziale, deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate 6 nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato d'urgenza sostitutivo o mediante idonea prova documentale o testimoniale. Più in particolare, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi normativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d. lgs. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, 7 a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione - giacchè quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato - sicchè lo stesso giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (così testualmente Cass. sez. unite n. 1133/2000). II/b. Nella specie, il Giudice di appello ha - contrariamente a quanto -asserito dalla ricorrente sicuramente esaminato le risultanze della prova testimoniale giudizialmente espletata (trascrivendo, pure, ampi brani delle relative deposizioni) e, nel valutare il contenuto delle stesse, ha chiaramente statuito - anche se con la formula scarsamente incisiva che “le deposizioni raccolte si neutralizzavano a vicenda" che la ricorrente (a cui incombeva l'onere della prova che avrebbe potuto essere assolto secondo le diverse modalità summenzionate, a nessuna 8 delle quali l'interessata aveva, però, fatto ritualmente ricorso) non aveva sufficientemente comprovato il proprio status di "lavoratore agricolo" restando su tale punto "una situazione di dubbio" (dubbio che, con tutta evidenza, non può che risolversi ed essere logicamente considerato alla stregua di un insufficiente assolvimento dell'onere probatorio a carico di essa ricorrente). A questo punto è da ribadire che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. In relazione a quest'ultimo profilo il vizio di omessa 0 insufficiente motivazione non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, in quanto, in sede di legittimità, il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice di merito presenti i requisiti minimi dell'argomentazione, mentre non è consentito alla Corte sostituire un diverso requisito argomentativo a quello utilizzato da detto giudice, il quale può essere 9 : disatteso, non quando l'inferenza probatoria non sia da esso necessitata, ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo (cfr. Cass. n. 13984/2000): quello che, nella specie, non è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di RA. Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure della ricorrente, in quanto la decisione della causa è stata assunta (giova ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali considerate, appunto, nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre anche precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (cfr. Cass. n. 3928/2000). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impu- gnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di RA - ripercorrendone, appun- to, l'iter logico seguito - ha esattamente statuito che l'onere della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro agricolo era a carico 10 della ricorrente e in base alle risultanze istruttorie puntualmente - indicate che essa ricorrente non aveva adempiuto a tale onere in- modo sufficiente, essendo rimasta sulla natura del rapporto una situazione di dubbio (tale, cioè, da far ritenere non ritualmente assolto il cennato onere probatorio da parte del soggetto a tanto tenuto). III In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da CI ZZ deve essere respinto. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 “disp. att." cod. proc. civ. per una pronunzia a favore dell'I.N.P.S. di rimborso delle spese legali per il presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 8 maggio 2002. tiku Cizsults Il Consigliere estensore II Presidente favelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,. 8 L#6.2002 IL CANCELLIEREJanelle 11