Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2002, n. 6704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6704 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
ee ₤4895 2 REP06 704702 2949/01, cam.cons. 22/2/02; oggetto: irpef, benefici IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE हु न्छ SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Con 19164 composta dai magistrati presidente Giovanni Paolini Giulio Graziadei consigliere rel. Vittorio Ragonesi 66 Salvatore Di Palma A B) CASSAZIONE IL ME COR S ONE CIVILE ha pronunciato la seguente 74895 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
ER NI;
0 intimato 1 0 1 1 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 422/6 del 23 novembre-14 dicembre 1999; sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusione del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Perugia, con iscrizione a ruolo inerente all'irpef dovuta per il 1985, ha escluso che ER NI, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, prevista dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 159 (convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363), potesse detrarre dall'imponibile l'imposta sospesa, ed ha reclamato il versamento del corrispondente importo;
-che il contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo che detta detrazione era consentita dall'art. 3 secondo comma bis del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1986 n. 46); -che l'impugnazione è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con pronuncia condivisa dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria; M 2 -che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 17 gennaio 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, rinnovando l'assunto della legittimità dell'operato dell'Ufficio; -che il contribuente non ha presentato controdeduzioni;
-che il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 secondo comma (nuovo testo) cod. proc. civ.; -che il Procuratore generale ha concluso nei termini sopra indicati;
-che il predetto art. 3 secondo comma bis del d.l. n. 791 del 1985 prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del d.l. n. 159 del 1984 (fino al 31 dicembre 1985) non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor; -che tale norma, sulla scorta dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, introduce un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
-che il principio, consolidatosi nell'indirizzo di questa Corte (sentt. n. 4945 del 2000, n. 8659 del 2001, n. 10237 del 2001 en. 11248 del 2001), evidenzia la manifesta infondatezza del ricorso, e ne impone il rigetto;
M 3 -che non vi è luogo a giudizio in assenza di attività -rigetta il ricorso. Roma, 22 febbraio 2002. Il consigliere rel. est. We have عسل provvedere sulle spese del presente difensiva della parte vittoriosa;
p.q.m.
presidente Liekami Oggi 10 MAG. 2002ERIA 201 DEPOSITATO LOAD ELLERE C1 inn canzo tattista 4