Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
AULA "A" 3 04766/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 16649/20 SEZIONE LAVORO + Composta dagli mi Sigg.ri Magistrati: 20735/20 Guglielmo Sciarelli Presidente OGGETTO: Dot. L. Alberto Sɔanó Cons Rel. lavoro Dott. Giovanni Mazzarella Consiguiere Cron toi Vidiri Consigliere Dot !. Guido Rep. Dc Matteis Consigliere Aldo Dott. Ud. 3 di ha pronunciato a seguente: cembre 2 SEN TENZA sul corso proposto da: IN IN, elettivamente domiciliato in Roma, viale Ange_ico n. 92, preaso Navy. Carlo Silvetti che, unitamente all'avv. Adol- to Vitucci, Co rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro società Prenatal S. .A., evettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana M. 72, presso! dvv. Aldc Simoncin che, unilamente all'avv. Stefano Zucchi, la rappreseria e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale •5029 avverso la senten n. 1465/2000, decisa il 18 maggio 2000 e pub- blicata i 4 luglio 2000, resa dai Tribunale di Bari del procedi- mento n. 557/99 R.G.; udita la relazione della causa svcita nelia pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dot . Alberto Spanō; uditi gli avvocati Carlo Silvelti per la ricorrente IN IN e Stefano Zucchi per la societa controricorrente;
udito il P.M. che, in persona dei Sostituto Procuratoro Generale DoLt. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 14 novembre 1996 IN IN conveniva in giudizio dinanzi ai Protore di Bari in funzione di giudice del ia- voro la società Prenatal S.p.A., alie cui dipendenze aveva presta- lavoro dipendente con ia qualifica di responsabile di negozioto di vendita a pubblico, al Fine di Or tenere ia declaratoria d'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in da- ta 4 luglio 1996. L tacti addebilati *+tenevano alla modalità di versamento degli incassi e al comportamento cenuto nei riguardi della clientela. Con sentenza in data 11 giugno 1999 il Giudice adito respingeva la iomanda. interponeva appello a IN e, in via incidentale, la società Prenatal, In esito l'appello principale veniva rigettato, e quello incidentale dichiarato inammissio:le, con sentenza T:. 1468/2000, 2 emessa In data 18 maggio 4 luglio 2000 dal Tribunale di Bari. La decisione veniva cosi motivata. Il Collegio a merito sottoponeva a vaglic critico in risultanze istruttorie e Craeva la conclusione che il sistemarico ritardo nei versamento degli incassi giornalieri aveva avuto luogo
contro
I e istruzioni impartite da parte datoriale е non già cur: l'acquie- scenza o la tolleranza celia atessa. ía deci ratoria d'inammissibilità deli'appello incidentale veniva giustificata con la mancata notifica. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- re barracing IN con at o notificato in date 25 giugno 2001, sulla base di tre motivi. La scrietà Prenatal S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 2 agosto 2001 e propone ricorso incidentale sulla base di un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISION Que ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmerе rfumiti ai sensi dell'art. 335 cpc.. Coi primo motivo dei ricorso principale si denuncia, СОП riferi - mento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazio- ne dell'art. 7 logge 20 maggio 1970 n. 300, 1334, 1375, 2119, 2697 71. 5CC, 138 primo Comma cpc e ancora, con riferimento deli'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si sostiene che la da- trice di lavoro era pienamente a conoscenza dei ritardi noi versa- menti, finalizzati a consentire 1* accesso alla cassa continua in A. 3 ore di minor afflusso di pubblico e in condizioni di sicurezza per il personale, e nuila aveva levato fino alla contestazione cul sequi il licenziamento. La censura non appare fondata. La ricorrente allega, senza miglior precisazione, sia l'ipotesi di violazione di legge che quella di falsa applicazione della Lessa, pur se una esclude i'altra; neppure s cura di indicare un qual- siasi principio in ipotesi violato applicato a fattispecie non pertinente e si limita a criticare "ii fulcro argomentat vo della impugne A sentenza" rilevando che ritardato versamento degil incassi, effettuati non già con cadenza giornaliera, alla chiusura del negozio, secondo le disposizioni impartite dal calore di lavo ro ma in oraz diversi e per le somme incassate in più giornate, eza perfettamente rilevabile da mero esame delle ricevule inviate ai.a sede centrale H giustificato dalla necessità d i evitare 'invio di personale alia cassa continua neile ore serali, con ri- schio di rapine. Osserva quindi che lä ritardata contestazione, 三 fronte di 02 prassi era protratta per circa 18 mesi, era del tutto ingiustifi cata. Appore evidente che la doglianza attiere alla ricostruzione delia fattispecie concreta e quindi ad ur eventuale vizio di xolivazio- ne, peraltro non denunciat.c in termini che ne consentano i zilie- VO in sede di legittimità, dal momento che non viene indicato al- Cun vizio argomentativo a si Conte piuttosto 1'apprezzamento dei fatti come #ffel.tuato dal Collegio di morito. Il Tribunale invero, dopo ampia ed accurata disamina delle risui- canze processuali, riieva che la datrice di lavoro mai ha prestato acquiescenza ai ricardi ed anzi ha censu ato l'operato della di- pendente invitandola ad osservare le disposiziori in tema di Lam- pestività dei versament;
pone quindi in evidenza che gli elementi indicati dall'odierna ricorrente attengono non già ad una condotta positiva ma se mai ad omissione di controlli, da cui si puc certo desumere un'acquiescenza. Riieva ancora che ber. diversa dal 'acquiescenza 3 comportamenti irregolari del lavoratore Ѐ la mera tolleranza consistonte nell'adozione di semplici rilievi verbali senza intervento sATZ_D- natorio. Osserva altresì che in tempestività della formale conte- stazione disciplinare deve esser valutato con riferimento non già all'avvenuta instaurazione da parte cel dipendente di na prassi contrari alle disposizioni 1: parle datoriale ma piuttosto al'accertamento dei carattere sistematico delle violazioni ed al- ja ripetizione delle stesse. Osserva poi che la constatazione ciz га ia sistematicità delle violazioni poteva esser compiuta non già in pasc ai documenti inviati dalla ricorrente circa i movimenti di cassa, is: crcine aj quali stessa aveva provveduto ad un "ar ificioso ripianamento" de le differenze giornalicre, Ma sol- Lanto con la verifica deile distinte di versamento e degli estrat- ti conto bancari, operazioni nor immediate e non agevol , il ricardo non può in alcun modo valere come acquiescenza. Δ 5 1 Tribunale prende a tres in esame le deposizioni Lestimoniall de dipendent.i in servizio presso negozio di Bari C pone i evidenza che costoro erano a Conoscenza delle direttive aziendali in ordine alla tempestività dei versamenti ne avevanc anzi sol- e lecitato il rispello, evidentemente precccupati di un possibile coinvolgimento personale. Tali valutazioni di merito, sorrette da argomentazioni coerent: Ç rigorose non possono essere criticate dinanzi a. a Corte di legit- timità, selva i'ipotesi di un errore logico che neppure viene po- tizzato dalla ricorronte. Col secondo motivo del ricciso principale si denuncia, con riferi- 360 000, la violazione o faisa applicazione mento al 3 dell'art. dell'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, 1334, 1375, 2119, 2697 CC 434 cpc e ancora, con rferimento a г. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma, richiamando all'uopo le deposizioni testimoniali, che rilievo dei giudice di appel.o circa inesala compilazione dei "border" contenenti il riepilogo dei moviment di cassa de la giornata poggerebbe "sul rulla perché nulla dei materiale istru - Loric comprese le allegazioni delle parti;
Cor sente فالنا simile valutazione del giudice ci merito". La censura non appare fondata. Invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza in pugnata con ricorso per cassazione conferisce giudice di Jegil- timità non i potere di ricsaminare il merito della intera vicenda 6 processuale sottoposta al Suo vag o, bensi, la sola Jacoi à dal controllo, sotto il profilo delia correttezza giuridica e dcll coerenza jog co-formale, delle argomentazioni svolta dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di indi- viduare le font del proprio convincimento, assumere le prove di controllarne l'attendibilità Е . a concludenza, scegliere, ra e complessive risultanze del processo, quelle tenute maggiormente :donee a dimostrare la veridicità del ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno 0 ail'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassalivamen- e previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di mo:.:- vazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contrad dittorielä della medesima, può legittimamente Ki rsi SLSS stente solo quando, nel ragionamento del giudice di meri- , si rinvenga raccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti deci - sivi della controversia, prospettati dalle parti O rilevabi di finio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomen tazioni complessivamente adottate, Tale da Son consentire 1'identificazione del procedimento logico giuridico posto a oase de la decisione. D'altro canto il vizio di omessa نا insuffic.ente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art, 360 Γ. 5 CPC, sussiste SC_O 5e nel ragionamento de giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deti ciente esame di punti decisivi deila controversia, e non può inve re consistere in n apprezzamento dei fatti e delle prove in senso 7 difforme da quello preteso dalla parte perché la citala norma non conferisce alla Corte di cassazione ii potere di riesa nare e valutare mer Lo della cauSO, ma solo quello di contro.- - formale e della correttezza giuri- Jare, solto il profilo logico l'esam е la valutazione fatta dal giudice del merito al oica, quo e soltanto spetta individuare e font del proprio convinci- mento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n.4667; Cass., sex. II , 15 aprile 2000, r.. 4916, Cass. 74 lugi o 2000, П.9 16, C255. 26 novembre 2000, n. 14858; Cass. civ., 502. lav. 17 gennaio 2000, n. 456, Cass., Sez. ? מגי 11 giugno 1990, T. 5802, Cass., sez. 1 7 18 marzo 1995, a. 27 dicembre 1997, *1. 13045, Cass., sez. I 3205, Cass., gez. III, 18 marzo 1995, г.. 3205, Cass., SAZ. -av., ottobre 1993, Π. 10503, Cass. 76 novembre 1998. Γ) . 6380, 22 C255. 14 aprile 1987, T.. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, 1725}], A tali principi non 5: è attenuta l'odierna ricorrenze la quale, Tungi dal por re in rilievo un qualsiasi vizio argomentativo, si Limita ad offrire Q diversa le ura delle deposizioni ostimo- niaii prese in esame dal Collegio di merito, tra l'altro riassunte o riportate solo per stralci parziali. Col Terzo motivo del ricorso principale s_ denuncia, Con riferi- mento ai n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o aisa applicazion degli artt. 4 e 41 Costiluzione, 2106 e 2119, 2 ancora, con rife rimento al n. 5 dell'art. 360 cpo, vizio di motivazione. Si ri leva la mancata effettuazione di un giudizio d proporzionalità. Λ + La cens non appare fondata. Aila pagina 29 dell'impugnala sentenz S legge infatti he condotta complessivamente tenuta dall'attzine nel periodo in con- siderazione è stata sistematicamente, e per aon breve tempo, inos- servante di specifiche procedure e dilective aziendali, rioztosa ed incurante dei richiami dei superiori, e persino dei propri SL- bordinati, arbitraria e in alcun modo giustificabile, posta in se sero in medo da non risultare agevolmente scoperta € quinci serz'altro grave, ta e percio da fondare pienamente l'inflitto li cenziamento La ricorrente nor: censura pale giudizio di merito, limitandos: ad affermare, contrariamente allo risultanze testuall, che e mance a ja motivazione sul rapporto di proporzionalità e ancora a sas tene- re che era necessario tener conto dell'elemento psicologico, cosi invocando ] propria giustificazionic .30 preteso assenso di parte datoriale. Deraltro il Tribunale già aveva escluso, come si è detto, qualsia- si acquiescenza del datore di lavoro e pertanto non era certo te- Duto 日 Verificaine eventuali conseguenze ai fini del giudizio di proporzionalità. Con l'unico motivo de: ricorso incidentale si cienuncia, senza al- cun riferimento alle ipotesi previste dall'art. 360 cpc, la lign. - dazione di onorazi In grado di appello in importo "esiquo". La censura nor appare fondata. Invero non viene denunciata una violazione dei minimi tarift i- e 9 reppure si riporta nel controricorso la rotula eventualmente sot - toposta al vaglio del collegio di merito e da questi disattesa. Non è quindi consentito un airdacato di legittimità in ordino ad ura valutazione cel giudice di merito il quale puo atani re di- screzionalmente 1'ammontare della Liquidazione 1 spese, d.ri ti ed onorari, purché rispetti i minimi tariffari G giustit chi 'esclusione di specifiche voci enunciate dalla parte. Conclusivamente entrambi ricorsi vanno rigettato. Si Ľavvisano validi mo-ivi per l'integrale compensazione de__e spese del giudizio di legittimità. 3 3 1 N L G . . 7 5 E E L 1 L E - 2 7 A G D O A I L N D I R L ' . 1 I E I T R A D E S S T T O 0
P.Q.M.
G S E A R E S , O E T , A O N A T I G P A S D S I S R L O A I S O L I D D B T , M T P A D O I N M E E La Corte Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità. IL PRESIDENTE Grylicha I with Roma, 3 dicembre 2002 I CONSIGLIERE ESTENSOREAlbert Jou IL CANCELLERE Mizance Depositato in Cancelleria 28 MAR. 2003 10691, IL CANCELL'ERE z alles 10