Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 2
In base alla "ratio" fondativa del giudice specializzato agrario, come desumibile dalla normativa in materia anche non più vigente - "ratio" consistente nella considerazione sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche della sezione specializzata agraria, che è integrata da componenti non togati forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia -, dall'attribuzione alle sezioni specializzate agrarie (nuovamente costituite presso i tribunali e le corti d'appello in base alla legge 2 marzo 1963 n. 320) di "tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione di contratti associativi in affitto" deriva che si è in presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero rito anche quando si discute se della causa debba conoscere il tribunale (non importa se con il rito ordinario o con quello del lavoro) oppure la relativa sezione specializzata agraria, benché quest'ultima non risulti specificamente menzionata nell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario (30 gennaio 1941 n. 12). (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal Pretore di Latina con ordinanza del maggio 1999 in relazione a causa rimessagli dalla sezione specializzata agraria del locale Tribunale).
Secondo la disciplina dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29, che ha attribuito alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi del rapporto, che del suo funzionamento o della sua cessazione, sussiste la competenza di detto giudice specializzato riguardo alla domanda di determinazione dell'indennità per miglioramenti apportati ad un fondo agricolo già concesso in colonia parziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto "ex officio" dal Pretore-Giudice del Lavoro di Latina nel giudizio instaurato da NT IO, NT IO, NT IU, AV NI, RA IU, NN ES LE, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Romolo Palombelli presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Latina alla via Petrarca n. 7 giusta procura in atti;
contro
ON RU, ON IA, ON RI, ON AO e BR ES, tutte rappresentate e difese dall'avv. Alfredo De Magistris, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Sabaudia Corso Vittorio Emanuele II n. 6, giusta procura in atti;
con riferimento all'ordinanza del Pretore-Giudice del Lavoro di Latina depositata il 27 maggio 1999 (nel giudizio R.G. n. 2744/1997). Udita la relazione della causa svolta nella "camera di consiglio" in data 14 novembre 2000 dal relatore Prof. Bruno Balletti;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso "perché la Corte dichiari la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Latina con le pronunzie di legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con "ordinanza ex artt. 45 e segg. cod. proc. civ." depositata in data 27 maggio 1999 il Pretore-Giudice del Lavoro di Latina rilevava che: a) "con sentenza n.51/1997, depositata in data 18 gennaio 1997, il Tribunale di Latina, sezione specializzata agraria, trasmetteva, ritenuta la propria incompetenza ratione materiae, il presente procedimento a questo Pretore in funzione di giudice del lavoro"; b) "oggetto del giudizio de quo era rappresentato dalla richiesta di liquidazione dell'indennità conseguente alla realizzazione dei miglioramenti da parte dei coloni oggi ricorrenti sul fondo agricolo da loro gestito e di proprietà delle odierni parti resistenti"; c) "la domanda giudiziale traeva origine dalla sentenza con cui questo Tribunale, sempre in veste di sezione specializzata, qualificava il contratto agrario intercorso tra le odierne parti costituite quale colonia parziaria, dichiarando dunque la cessazione del rapporto e condannando gli odierni ricorrenti alla restituzione dei fondi"; d) "tale pronunzia veniva, dunque, confermata dalla 'sezione specializzata agraria' della Corte di Appello di Roma, con la conseguente affermazione del diritto dei coloni a beneficiare della indennità quale rimborso per i miglioramenti apportati"; e) "non poteva condividersi l'orientamento espresso dal Tribunale - Sezione specializzata, dove ha individuato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 29/1990 questo Pretore quale organo competente a decidere sulla liquidazione delle migliorie apportate dai coloni al fondo in questione"; f) "costituisce, infatti, orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che vada affermata la competenza funzionale del 'Tribunale-sezione specializzata agrarià sulle questioni relative al pagamento delle indennità di miglioria apportate al fondo in costanza di rapporto di colonia parziaria, poiché l'art. 9 della legge n. 29/1990 ha ricondotto tutte le controversie di contratti agrari (sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione) alla competenza esclusiva della 'sezione specializzata agraria', con la conseguenza che è venuta meno al riguardo la competenza del pretore ex art. 409, n. 2, c.p.c. per il giudizio di cognizione a favore del detto giudice specializzato (Cass. n. 1895/1996, Cass. n. 195/1994)". Di conseguenza il Giudice del Lavoro di Latina - dopo avere dedotto di "condividere l'orientamento giurisprudenziale laddove ritiene che la competenza delle sezioni specializzate agrarie non debba ritenersi legata alla necessità della applicazione o interpretazione di una legge agraria ma alla natura della controversia, che, come espressamente precisa l'art. 9, primo comma, della legge n. 29/1990, deve essere relativa ad un contratto agrario
(o conseguente alla conversione di un contratto associativo in affitto), il cui oggetto è necessariamente un fondo (o la sua pertinenza) o una attività connessa con lo svolgimento di una impresa agricola" - "ha ritenuto il difetto di competenza ratione materiae di questo Pretore a conoscere delle questioni relative al diritto delle parti ricorrenti in ordine ai miglioramenti conseguenziali al rapporto di colonia parziaria dedotto in giudizio, ed ha ordinato la remissione del fascicolo d'ufficio alla Cancelleria della Corte di Cassazione, perché provveda a dirimere la questione relativa alla competenza sulle questioni di cui al presente giudizio".
Sollevato, pertanto, ex officio regolamento di competenza, nel relativo giudizio le parti non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I/1 -. Per una corretta valutazione della questione concernente la competenza relative alle "controversie agrarie" occorre premettere che, per le cennate controversie, la legge aveva escluso da principio la competenza del giudice unico, attribuendola a collegi speciali;
aveva, inoltre, escluso che questi collegi potessero formarsi presso le preture, ponendo a capo di essi, in ogni caso, un presidente di sezione del tribunale o della corte d'appello. Con la previsione di cinque sezioni specializzate di tribunale e di due sezioni specializzate di corte d'appello, e precisamente: - in primo grado -:
A) In materia di proroga: a) sezioni specializzate per la proroga dei contratti agrari a struttura associativa;
b) sezioni specializzate per i contratti di affitto ad agricoltori coltivatori diretti;
B) In materia di canoni: c) sezione specializzata per i canoni relativi a contratti di affitto ad agricoltori conduttori;
d) sezione specializzata per i canoni relativi a contratti di affitto ad agricoltori diretti;
e) sezione specializzata per i canoni relativi ai contratti di affitto di pascoli e per il corrispettivo relativo ai contratti di vendita delle erbe per il pascolo;
- in secondo grado -:
f) e g): due sezioni corrispondenti a quelle di primo grado indicate alle lettere a e b (non essendo ammesso appello in materia di canoni d'affitto e corrispettivi di vendita delle erbe per il pascolo). Siffatta particolareggiata differenziazione, di cui alla "sorpassata" normativa contenuta frammentariamente nelle leggi nn. 1094/1948, 1140/1948, 353/1949, 3921/1950, trovava peculiare regolamentazione nella legge n. 230/1963, con la precisazione che, nella prima attuazione di questa legge, la competenza delle sezioni specializzate era limitata alle cause nelle quali si facesse questione della proroga legale e dell'equo canone di tali contratti e, che, con la successiva legge n. 11/1971, veniva ampliata alla materia di affitto dei fondi rustici.
Sul punto veniva precisato dalla giurisprudenza che il cennato ampliamento aveva fatto rientrare nell'ambito della competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie in materia di affitto di fondi rustici quand'anche la decisione fosse stata assunta sulla base delle norme generali del codice civile (cfr., originariamente, Cass. n. 5033/1977, Cass. 2989/1977, Cass n. 700/1977, Cass. n. 115/1976),
non rientrando, invece, nella competenza delle sezioni specializzate le cause concernenti i diritti di prelazione e di riscatto dei fondi rustici regolati dall'art. 8 della legge n. 590/1965 e dall'art. 7 della legge n. 817/1971, dato che tali diritti non potevano ritenersi inerenti al rapporto giuridico di affitto (cfr., originariamente, Cass. sez. un. 3499/1976). I/2 -. Ora, peraltro, in forza dell'art. 9 della Legge n. 29/1990 "tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei caratteri associati in affitto sono di competenza della sezione specializzata agraria di cui alla legge n. 320/1963 ed assoggettate al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ., restando comunque salve le competenze di cui alla legge n. 607/1966 - disposizione quest'ultima, in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue, sostanzialmente "superata" a seguito del d. lgs. n. 51/1998 -", per cui la surriferita normativa relativa alla statuizione ed all'organizzazione delle "sezioni specializzate agrarie" non può più considerarsi vigente, anche se la disamina sulla precedente legislazione e sullo stato della giurisprudenza al riguardo - lungi dall'essere una mera ricognizione storica - ha consentito di individuare la rilevanza e la ragione della particolare competenza fissata dalla legge per le controversie agrarie: ratio consistente nella considerazione sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche della "sezione specializzata" integrata, appunto, da componenti "non togati" quali dottori in agraria.
È da aggiungere che la competenza "onnicomprensiva" (nei termini summenzionati) della sezione specializzata agraria introdotta dalla legge n. 29/1990 ha conseguito una immediata operatività pure in relazione ai rapporti pendenti o esauriti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8230/1993, Cass. n. 7410/1994). II/1 -. La disamina fin qui condotta è stata necessaria perché - a fronte della possibile obiezione che negli uffici previsti dall'art. 1 dell'ordinamento giudiziario" - ex r.d. n. 28/1941 [e succ. mod., da ultimo d. lg. n. 51/1998] non viene previsto quello della "sezione specializzata agraria" - può ragionevolmente asserirsi - in base, appunto, alla ratio fondativa del "giudice specializzato agrario" come desunto dalla normativa anche non più vigente - che la competenza su tutte le controversie in materia di contratti agrari spetta nella "sezione specializzata agraria":
asserzione questa che rappresenta, non un'ovvia riproduzione del testo dell'art. 9 della legge n. 29/1990, bensì l'esatta constatazione che la natura delle relative controversie incide effettivamente sulla "competenza" [e non, meramente, sul "rito" come per le controversie di lavoro a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore ex d. lg. n. 51/1998 (su cui Cass. sez. un. n. 1046/2000)]. Ne deriva, come più volte statuito da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3735/1998, Cass. n. 12697/1999, Cass. n. 14391/1999), che l'art. 9 cit. ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione, alla competenza esclusiva della "sezione specializzata agraria" e - preliminarmente - che, per radicare la competenza di tale ufficio giudiziario specializzato, è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento positivo o negativo di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari (come, in via esemplificativa, nel caso in cui sia necessario accertare se il convenuto per il rilascio del fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione, prima facie non infondata, che tenga lo stesso obbligato in forza di un contratto di affitto o di altro contratto agrario).
III -. Nella specie la controversia in essere tra le parti riguarda la determinazione della indennità per miglioramenti apportati ad un fondo agricolo già concesso in colonia e, pertanto, implica la necessità dell'accertamento positivo, o negativo, di obbligazioni inerenti od un rapporto tipicamente disciplinato dalle speciali norme in materia di contratti agrari.
Consegue - in definitiva - che deve essere accolto il ricorso proposto ex officio dal Pretore-Giudice de Lavoro di Latina e dichiarata la competenza della "sezione specializzata agraria" del Tribunale di Latina.
Non essendosi le parti costituite, non si dà luogo a pronuncia in ordine alle spese di questa fase di giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza della "sezione specializzata agraria" del Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000