Sentenza 14 marzo 2003
Massime • 1
In materia urbanistica ed edilizia le disposizioni legislative regionali, espressione del potere concorrente con quello dello Stato in materia, devono essere interpretate in modo da non collidere con i principi fondamentali dettati in materia edilizia-urbanistica dalla legislazione statale (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto coerente la legge regionale Lombardia 22 dicembre 1999 n. 39 che per la realizzazione di serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, prevede la sola comunicazione al sindaco della loro realizzazione, rilevando come la provvisorietà e la agevole amovibilità mantenesse tali opere al di fuori di quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per le quali le disposizioni nazionali impongono il regime della concessione - ora permesso di costruire).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 20752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20752 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGANNO Giuseppe - Presidente - del 14/03/2003
1. Dott. ZUMBRO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 539
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 36757/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Manlio Perelli, difensore di fiducia di LD Fausto, n. a Rieti il 18.7.1961, avverso la sentenza in data 3.6.2002 della Corte di Appello di Roma, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Rieti in data 18.10.2001, venne condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 11.103,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 20 lett. c) della L. n. 47/85; b) di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490/99; c) di cui all'art. 734 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Manlio Perelli, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza del LD in ordine ai reati precisati in epigrafe per avere realizzato due serre senza la prescritta concessione edilizia e senza l'autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, alterando, inoltre, le bellezze naturali dei luoghi sottoposti a speciale protezione dell'autorità. La sentenza, per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, ha rigettato i motivi di gravame, con i quali era stata dedotta la liceità dei manufatti, in considerazione della precarietà delle serre e della natura di attività agricola dell'intervento, nonché la inesistenza del vincolo paesaggistico, oltre che di un danno ambientale, osservando che i predetti manufatti risultano destinati ad uno stabile utilizzo, di talché deve ravvisarsi un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché delle bellezze naturali degli stessi per le notevoli dimensioni delle strutture realizzate, risultando accertata l'esistenza del vincolo paesaggistico. In particolare la sentenza ha escluso la applicabilità nel caso in esame della legge della regione Lazio n. 34 del 1996, in base al rilievo che le disposizioni di detta legge si riferiscono all'attività della serra e non alla sua realizzazione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con quattro motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la sentenza per vizi della motivazione e travisamento del fatto in relazione ai rilievi formulati nei motivi di appello, con i quali era stato dedotto che le serre di cui alla contestazione, realizzate mediante tubolari zincati ricoperti da pvc, non costituiscono opere edilizie, ai fini della necessità della relativa concessione, mentre ineriscono all'attività agricola consentita dall'art. 152 lett. b) del D. L.vo n. 490/99, non comportando una alterazione permanente dello stato dei luoghi;
che la sentenza impugnata ha omesso di valutare le dedotte circostanze ed il travisamento del fatto già operato dal giudice di primo grado, peraltro, affermando erroneamente che la legge regionale citata in narrativa non si riferisce alla attività di cui alla contestazione. Un analogo vizio di motivazione si deduce, inoltre, in relazione alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 734 c.p., non essendosi tenuto conto delle deduzioni dell'appellante in ordine alla inesistenza delle bellezze dei luoghi che si assumono alterate, in quanto in loco vi è un deposito di roulottes, e per essere fondato l'accertamento del danno paesaggistico su un elemento meramente presuntivo quale le dimensioni delle strutture realizzate. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 2, comma 3 bis, della legge della Regione Lazio n. 34 del 1996, come modificata dalla legge regionale n. 39
del 1999, e la illogicità della motivazione della sentenza con riferimento a quanto dedotto nei motivi di appello sul punto. Si osserva che, mentre il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto la citata disposizione legislativa caducabile in osservanza delle norme statali, trattandosi di una fonte subprimaria di diritto, e, in ogni caso, non applicabile per l'esistenza del vincolo paesaggistico, la sentenza impugnata ha, invece, del tutto escluso che la disposizione citata si riferisca alla attività posta in essere dall'imputato, in contrasto con il chiaro dettato normativo, che consente la realizzazione delle serre del tipo di quelle installate dal Gilardi previa comunicazione al sindaco. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 5 c.p. in relazione alla dedotta esistenza della scriminante dell'errore dovuto ad ignoranza inevitabile della legge penale, nonché la carenza e l'illogicità della motivazione della sentenza sul punto. Si osserva che mentre la sentenza di primo grado ha incongruamente escluso la esistenza dell'errore scusabile sulla base del generico riferimento all'attività di piccolo imprenditore agricolo esercitata dall'imputato, la motivazione della sentenza di appello è sostanzialmente lacunosa sul punto, mentre la invocata scriminante doveva essere ravvisata con riferimento a tutti i reati, sia in considerazione del citato dettato normativo della legislazione regionale, sia dello stesso indirizzo dell'azione amministrativa, essendo stato escluso dagli organi competenti del Comune di Rieti che nei casi in questione, mancando un getto di calcestruzzo e una piastra di ancoraggio dei tubolari, fosse necessaria la concessione edilizia, tanto è vero - si osserva - che lo stesso P.M. del dibattimento di primo grado aveva chiesto il proscioglimento dell'imputato. Con il quarto motivo di gravame, infine, il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione della sentenza in relazione all'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 734 c.p., poiché nello stesso contesto si afferma la pochezza dei fatti ascritti al ricorrente e, però, si accerta la esistenza di una alterazione delle bellezze naturali sulla base di una deduzione presuntiva fondata sulle dimensioni delle opere realizzate.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Preliminarmente la Corte rileva che nel corso della discussione orale il difensore dell'imputato ha dedotto la intervenuta depenalizzazione del fatto di cui al capo a) della rubrica per essere stato abrogato l'art. 20 della L. n. 47/85 dall'art. 136, comma secondo, del D.P.R.
6.6.2001 n. 380.
La deduzione difensiva, afferente peraltro a questione rilevabile di ufficio, è infondata.
La questione sollevata dal ricorrente, invero, è stata già oggetto di esame numerose volte da parte della giurisprudenza di legittimità (cft. sez. 3^ 23.1.2002 n. 8556, Buselli, riv. 221264;
sez. 3^ 200219378, Catalano 5^. riv. 221950; più di recente sez. 3^ 28.1.2003 n. 152, De Masi, ed altre non massimate), secondo la quale "In materia edilizia ed urbanistica, anche dopo la temporanea entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dal 1 al 9 gennaio 2002, le pregresse disposizioni si continuano ad applicare, con le modifiche introdotte a decorrere dal 10 aprile 2002 dalla legge n. 443 del 2001 (ed legge obiettivo), sino al 30 giugno 2002 (data di entrata in vigore del citato T.U.) poiché il legislatore ha previsto un effetto ripristinatorio della precedente normativa attraverso il fenomeno della reviviscenza, stante la "proroga" disposta dall'art. 5 bis del D.L. 23 novembre 2001 n. 411, introdotto in sede di conversione del citato decreto dalla legge 31 dicembre 2001 n. 463." Passando all'esame dei motivi di ricorso si deve rilevare che la legge della Regione Lazio 12.8.1996 n. 34, la cui applicazione è stata invocata dal ricorrente, detta in linea generale la disciplina per la costruzione di serre, che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale (art. 1), la cui realizzazione è conseguentemente subordinata al rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 10/77 e successive modificazioni (art. 5).
Con successiva legge regionale 22.12.1999 n. 39 è stato, però, introdotto nell'art. 2 della legge citata il comma 3 bis, ai sensi del cui disposto "La realizzazione delle serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno e tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico, è subordinata a comunicazione al sindaco, corredata della documentazione di cui all'art. 5, comma 2".
Si palesa, quindi, evidente che la realizzazione delle serre corrispondenti ai requisiti indicati dalla disposizione citata non è subordinata al rilascio della concessione edilizia, essendo prescritta soltanto la comunicazione all'autorità comunale, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della medesima legge per gli altri manufatti con analoga destinazione agricola, che implicano anche l'esecuzione di opere murarie e/o l'impiego di materiali destinati a durare nel tempo.
Si deve, quindi, osservare che la citata normativa costituisce espressione del potere legislativo della regione in materia di governo del territorio, concorrente con quello dello Stato, anche ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come novellato dall'art. 4 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, e, pertanto, deve essere interpretata in modo da non collidere con i principi fondamentali dettati in materia edilizia dalla legislazione statale (cfr. di recente sez. 3^ 11.1.2002 n. 6814, Castiglia, riv.), con i quali peraltro non si palesa in evidente contrasto.
Ed invero, la disposizione derogatoria alla disciplina generale sopra riportata, richiede la assoluta carenza di fondazioni delle serre, ed a maggior ragione di opere murarie, nonché la realizzazione degli indicati manufatti con i materiali descritti dalla norma, caratterizzati dai requisiti della provvisorietà e della agevole amovibilità, di talché non si palesano idonei, per la loro precarietà, ad essere qualificati quali opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ai sensi della L. 28.1.1977 n. 10. Va anche rilevato che alla natura precaria dei manufatti descritti dalla norma deve aggiungersi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della legge regionale, il requisito del carattere stagionale della loro funzione, che ne esclude la destinazione a durare stabilmente nel tempo.
Orbene, i giudici di merito hanno omesso di valutare la liceità dei manufatti di cui alla contestazione alla luce della disposizione citata, essendo stato affermato erroneamente nella sentenza di primo grado che la normativa regionale è in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, desumendosi da tale contrasto la "caducabilità" della legge regionale - caducazione che avrebbe, però, richiesto una pronuncia del giudice delle leggi investito della relativa questione di legittimità costituzionale della predetta normativa -, mentre nella sentenza di appello è stato immotivatamente affermato che la legge regionale non disciplina la costruzione delle serre.
Va ancora rilevato, in ordine alle ulteriori censure del ricorrente afferenti all'imputazione di cui al capo b), che l'art. 152, primo comma lett. b), del D. L.vo 29.10.1999 n. 490 esclude la necessità
dell'autorizzazione di cui all'art. 151 "per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio". Orbene, la valutatone dei giudici di merito in ordine alla eventuale rispondenza delle serre realizzate dal LD ai requisiti richiesti dalla legge regionale esaminata, al fine di escludere che per la loro realizzazione fosse necessaria la concessione edilizia, implica certamente, in caso di esito favorevole della predetta valutazione, che a tali manufatti non possa essere attribuita la qualifica di "costruzioni edilizie" o di "opere civili" idonee ad alterare in modo permanente lo stato dei luoghi, sicché deve essere conseguentemente esclusa anche la necessità dell'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, essendo incontroversa la natura dell'intervento quale inerente all'esercizio di attività agricola.
Va infine osservato, in relazione alla pronuncia di colpevolezza dell'imputato per la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., che la sentenza impugnata, pur avendo affermato esattamente che trattasi di reato di danno (cfr. da ultimo sez. 3^ 20011716, P.M. in proc. Matarrese ed altri, riv. 221203), ha fondato il giudizio dell'esistenza di un danno paesaggistico sulla base di una valutazione presuntiva, desumendolo dalle dimensioni dei manufatti di cui alla contestazione, con motivazione, perciò, insufficiente, non essendosi tenuto conto di tutti gli elementi che devono concorrere ai fini dell'accertamento che la alterazione delle bellezze dei luoghi si sia effettivamente verificata (cfr. sez. un.199300248, P.M. in proc. Molinari, riv. 193415).
I rilievi che precedono assorbono le ulteriori censure del ricorrente in punto di vizi della motivazione della sentenza impugnata, dovendosi, però, rilevare che detta motivazione si palesa altresì carente in ordine al rigetto del motivo di appello, con il quale l'imputato aveva invocato l'applicazione della scriminante dell'ignoranza inevitabile sulla legge penale, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003