Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
L'art. 64, primo comma, lettera d), legge n. 218 del 1995, nella parte in cui prevede quale presupposto del riconoscimento della sentenza straniera che essa deve essere "passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata", va interpretato nel senso che il provvedimento pronunciato dal giudice straniero non deve essere suscettibile di riesame da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciato, ovvero di un altro giudice dello stesso ordinamento, in base al diritto straniero, che il giudice italiano, eventualmente avvalendosi degli strumenti previsti dall'art. 14, primo comma, di detta legge, deve accertare e la cui corretta applicazione costituisce oggetto di controllo in sede di legittimità; pertanto, in riferimento al diritto inglese, deve ritenersi che lo 'order interlocutory' previsto per i casi di 'ancillary relief in matrimonial proceding' (art. 59 delle 'Rules of the Supreme Court' del Regno unito, come modificato dallo 'Statutory Instrument 1988, n. 1340), poiche' risolve provvisoriamente, e salvo riesame in occasione dell'adozione del provvedimento finale, una questione, non dà luogo ad una situazione giuridica soggettiva caratterizzata dalla stabilità del giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - provvedendo alla correzione della motivazione, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. - che aveva escluso che lo 'order interlocutory' pronunciato da un giudice di Hong Kong, con il quale, in un giudizio di separazione personale, era stato disposto l'affidamento del figlio ad uno dei coniugi ed era stato determinato l'assegno di mantenimento a carico del coniuge non affidatario, fosse assistito dalla stabilità propria del giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NY RD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso l'avvocato GIUSEPPE CALÀ, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AG UR;
- intimato -
sul 2^ ricorso n^ 25336/01 proposto da:
AG UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calca al controroricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
NY RD;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2136/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Calà che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato La Porta che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
HE NY, cittadina italiana, con atto del 27 febbraio 1999 conveniva davanti alla Corte d'appello di Roma AU NI per sentire dichiarare esecutive nel territorio della Repubblica Italiana due decisioni della Corte di Giustizia di Hong Kong rispettivamente in data 7 agosto 1990 e 6 dicembre 1990 che avevano, la prima stabilito a carico del predetto un assegno a favore di essa istante e dal figlio, e la seconda elevato tale assegno.
Il convenuto si costituiva ed eccepiva l'incompetenza territoriale della Corte Romana, l'esistenza di un antecedente giudicato promanante da una precedente sentenza della Corte di Roma che aveva delibato in data 8 maggio 1995 la sentenza di divorzio pronunciata dal predetto giudice di Hong Kong in data 23 gennaio 1991, e l'impossibilità di dare luogo alla richiesta delibazione per carenza dei presupposti di legge ed in particolare per essere essi privi di definitività. La Corte di Roma respingeva le prime eccezioni preliminare mentre riteneva fondata l'ultima. Riteneva per ciò che rileva in questa sede, che mentre dalla prima sentenza della corte di appello non derivava alcun giudicato, come preteso dal convenuto giacché essa aveva statuito solo in tema di delibazione dello scioglimento del matrimonio e non in tema di affidamento dei figli e di assegno di mantenimento, oggetto dei provvedimenti del giudice di Hong Kong in questione, questi ultimi rivelavano struttura e funzione dei provvedimenti provvisori ed interinali, come tali privi del carattere richiesto dall'art. 64 della legge n. 218 del 1995 in quanto insuscettibili di dare luogo a giudicato.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione con quattro motivi la NY. Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato il NI. La ricorrente ha depositato una nota di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2.Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale proposto dal NI, che benché espressamente condizionato all'accoglimento del principale propone tuttavia una questione preliminare. Con esso infatti il ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione da parte della sentenza impugnata degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Lamenta quindi la motivazione omessa, insufficiente e comunque errata sul mancato accoglimento della sua eccezione di giudicato. Sostiene che dalla prima sentenza italiana che nel 1995 aveva delibato la sentenza straniera di divorzio a sua volta resa il 23 gennaio 1991, derivava giudicato su quanto disposto nel corso del procedimento relativo e all'affidamento dei figli ed all'assegno di mantenimento.
2.a. La doglianza è infondata. La corte romana ha esaminato l'eccezione in parola rilevando in modo tranciante che la sentenza italiana invocata dal NI ha statuito solo in materia di divorzio, ed in alcun modo in materia di affidamento dei figli e di assegno di mantenimento. La sentenza impugnata precisa che la predetta decisione della corte romana del 1995 pervenne alla affermazione della inammissibilità delle domande di delibazione relative ai cennati provvedimenti presi nelle predette materie diverse dallo scioglimento del matrimonio per l'appunto in considerazione del fatto che queste erano rimaste estranee al giudizio svolto innanzi al giudice straniero ed avente ad oggetto la domanda di scioglimento.
La corte di merito dunque non ha affatto ignorato i principi applicabili in materia di giudicato. Piuttosto lo ha escluso ed i criteri giuridici cui ha fatto riferimento non sono censurati.
3. Con il primo motivo del ricorso principale la NY lamenta la violazione degli artt. 14 e 64 lettera d) della legge n. 218 del 1995. Sostiene che la sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione della non definitività delle sentenze del giudice di Hong Kong per mancanza di conoscenza da parte del giudice del diritto inglese e per mancato ricorso a tal uopo all'ausilio di esperti.
1.a. Con il secondo motivo la NY lamenta la violazione dell'art. 14 comma secondo e dell'art. 15 già citati, nonché dalla norme di common law sulla definitività della sentenze in diritto inglese, vigente al tempo dei fatti di causa in Hong Kong. Sostiene che le sentenze del giudice inglese sono definitive in quanto sono esecutive senza bisogno di attendere una conferma in grado superiore ovvero il trascorrere del termine per la impugnazione. Pertanto l'avere erroneamente assimilato la definitività al passaggio in giudicato per mancata impugnazione ha condotto alla criticata statuizione.
2.b. Con il terzo motivo la NY lamenta la violazione ulteriore dell'art. 14 della legge n. 218 del 1995. Sostiene ancora che la mancata conoscenza da parte del giudice italiano del diritto inglese ha fatto si che erroneamente nel procedimento di delibazione non si è dato luogo ad una istruttoria anche tecnica sulle regole del processo inglese.
3. I motivi, in parte ripetitivi, vanno esaminati insieme in quanto sono comunque connessi.
3.a. Osserva la Corte che se è vero come rammenta il ricorrente che ai sensi dell'art. 15 della legge di riforma del diritto internazionale privato il diritto straniero di cui si chiede la operatività in Italia attraverso la delibazione di provvedimento straniero è applicato secondo i propri criteri di interpretazione, da ciò non discende un obbligo par il giudica italiano di acquisire fonti giurisprudenziali o dottrinarie che corroborino una delle possibili letture del testo, e soprattutto che sia obbligato a servirsi dell'ausilio di esperti o di istituzioni specializzate (Cass. nn. 2791 del 2002). Piuttosto poiché l'art. 14 della legge innanzi citata attribuisce al giudice nazionale il potere di interpretare il diritto straniero in questione, l'ausilio di uno specialista è una facoltà soltanto alla quale il giudice può ricorrere. La doglianza di violazione di legge tradottasi in mancata istruttoria è dunque infondata.
3.b. Nel caso che ne occupa si trattava di stabilire la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 64 n. 5 della legge n. 215 del 1995, ovvero di una sentenza passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata applicando la legge straniera secondo i suoi stessi crateri di interpretazione. Orbene il valore di giudicato della sentenza straniera implica che questa risulti immodificabile secondo la legge per l'appunto straniera. Infatti l'art. 64 citato, che recita alla lettera d) del punto n. 1: "essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata", indicando tale presupposto della delibazione, intende stabilire che non si può dichiarare esecutivo nel territorio della Repubblica altro che un provvedimento che non sia suscettibile di riesame ovvero di modifica da parte dello stesso giudice che lo "ha emesso o da altro giudice di quell'ordinamento.
Il giudice del merito ha esaminato le due decisioni del giudice di Hong Kong ed ha rilevato che esse non hanno statuito in modo definitivo sull'assegno e sull'affidamento dei figli (questione sulla quale la sentenza di divorzio già delibata non aveva nemmeno essa inciso, come la corte di merito ha precisato) tanfo che addirittura il primo di essi è stato modificato dal secondo, cosicché la loro funzione risulta essere quella di fasi progressive del medesimo processo all'interno del quale sono stati emessi, interinalmente, allo scopo di organizzare provvisoriamente la convivenza degli interessi di cui si attendeva la tutela dalla decisione finale. La sentenza impugnata così argomentando mostra di aver considerato struttura dei provvedimenti stranieri, adottando tuttavia per la valutazione ai fini del riconoscimento della loro efficacia in Italia concetti e nozioni di definitività e di immodificabilità astratti, in quanto non ricavati esplicitamente dal diritto straniero applicato nella loro emanazione. Essa non accenna invece al diritto straniero applicabile, ovvero alla normativa che avrebbe dato origine alla predetta struttura dai due orders emanati dal giudice di Hong Kong. Tale statuizione tuttavia non merita le censure della ricorrente, ancorché sul punto la motivazione debba essere integrata giacché essa e conforme al diritto inglese che al tempo il giudice di Hong Kong doveva applicare e che questa corte può esaminare. Non è esatto come il ricorrente pretende che gli orders siano per definizione esecutivi e come tali sempre passibili di pervenire al giudicato.
Infatti che l'art. 59 delle Rules of the Supreme Court del Regno Unito, così come modificato dall'emendamento apposito introdotto con lo Statutory Instrument 1988 n. 1340 (L. 16) prevede che l'order, che definisce una parte del procedimento possa essere tanto final che interlocutory.
In particolare quindi alla lettera z) prevede siffatto order interlocutory per i casi delle cosiddette ancillary relief in matrimonal proceedings.
La norma quindi elenca, o esemplifica, siffatte relief, come attinenti le questioni relative anche a financial provision. Ritiene dunque il collegio inutile accertare se la nozione di inglese di giudicato, la quale determina la sua preclusione in presenza di qualunque pronuncia, order o Judgement, purché essa sia per l'appunto final ancorché astrattamente appellabile,debba raccordarsi con quella italiana di immodificabilità del provvedimento giudiziario. Rileva piuttosto nella specie che la legge inglese pone i provvedimenti che dispongono i predetti matrimonial reliefs tra gli orders interlocutory, tali cioè da risolvere provvisoriamente, e salvo riesame che rifluisce nel provvedimento cosiddetto final, una situazione contingente. Tali orders non danno luogo ad alcuna posizione soggettiva assistite dalla stabilità che promana da un giudicato.
La complessiva doglianza di violazione di legge è pertanto infondata.
4. Il ricorso deve essere respinto, salva la integrazione della motivazione di cui si è detto. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004