Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 115
CASS
Sentenza 9 gennaio 2004

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L'art. 64, primo comma, lettera d), legge n. 218 del 1995, nella parte in cui prevede quale presupposto del riconoscimento della sentenza straniera che essa deve essere "passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata", va interpretato nel senso che il provvedimento pronunciato dal giudice straniero non deve essere suscettibile di riesame da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciato, ovvero di un altro giudice dello stesso ordinamento, in base al diritto straniero, che il giudice italiano, eventualmente avvalendosi degli strumenti previsti dall'art. 14, primo comma, di detta legge, deve accertare e la cui corretta applicazione costituisce oggetto di controllo in sede di legittimità; pertanto, in riferimento al diritto inglese, deve ritenersi che lo 'order interlocutory' previsto per i casi di 'ancillary relief in matrimonial proceding' (art. 59 delle 'Rules of the Supreme Court' del Regno unito, come modificato dallo 'Statutory Instrument 1988, n. 1340), poiche' risolve provvisoriamente, e salvo riesame in occasione dell'adozione del provvedimento finale, una questione, non dà luogo ad una situazione giuridica soggettiva caratterizzata dalla stabilità del giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - provvedendo alla correzione della motivazione, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. - che aveva escluso che lo 'order interlocutory' pronunciato da un giudice di Hong Kong, con il quale, in un giudizio di separazione personale, era stato disposto l'affidamento del figlio ad uno dei coniugi ed era stato determinato l'assegno di mantenimento a carico del coniuge non affidatario, fosse assistito dalla stabilità propria del giudicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 115
    Data del deposito : 9 gennaio 2004

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