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Sentenza 17 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 14016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14016 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 72/2026 UP - 04/02/2026 R.G.N. 32412/2025 sul ricorso proposto da: IO CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2025 del TRIBUNALE di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO AT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TI AN, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto in diversa composizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/03/2025, dep. il 19/05/2025, il Tribunale di Taranto ha condannato ES OR alla pena di giustizia in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. (capo A) e lo ha assolto in ordine al delitto di cui all'art. 615-bis cod. pen. (capo B). 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14016 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AT DO Data Udienza: 04/02/2026 2. Avverso la statuizione di condanna contenuta nella sentenza suindicata ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, Avv. Gianluca D'Oria, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, si denunciano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 660 cod. pen. per omessa considerazione della reciprocità delle condotte quale condizione di esclusione del reato. Si deduce inadeguata e illogica motivazione in ordine alla natura molesta delle condotte ascrivibili al ricorrente ravvisate, dal giudicante, con particolare riguardo ai tre episodi in contestazione: 1) quello del "lucchetto apposto al cancelletto secondario"; 2) quello relativo alla presenza del "cane di famiglia"; 3) quello inerente alla presenza dell'auto in corrispondenza del cancello d'ingresso. 2.1.1. Rispetto al primo episodio, il Tribunale ha omesso di considerare il dato decisivo, emerso a dibattimento, che "quel lucchetto" era stato applicato diversi anni prima per ragioni di sicurezza, ben note alla parte civile, come emerge dalla testimonianza di ID OR, di cui - per autosufficienza del ricorso - viene riportato uno stralcio con allegazione completa (all. 2), di talché non sussiste la ravvisata molestia, rientrando tra le facoltà del ricorrente, proprietario dell'area in questione, stabilire le modalità di utilizzo del bene. 2.1.2. Rispetto al secondo episodio, il Tribunale ha omesso di riportare un dato di prova dichiarativa di decisivo rilievo offerto dalla testimonianza Dimitri - di cui viene riportato uno stralcio nel ricorso con allegazione completa (all. 2/a) - che ha affermato che il cane in questione era di fatto anche del figlio della parte civile. 2.1.3. Rispetto al terzo episodio, la sentenza è assertiva e parimenti illogica laddove ritiene integrati gli estremi del contegno volontario molesto nel fatto del ricorrente di parcheggiare in alcune occasioni la propria auto dinanzi al cancello d'ingresso, essendo la stessa persona offesa solita parcheggiare per prima la propria auto dinanzi a quel cancello, come provato dalla produzione documentale offerta dalla difesa: dato probatorio rilevante del tutto trascurato dal Tribunale che, inoltre, non ha spiegato le ragioni per le quali la condotta del ricorrente dovesse essere qualificata in termini di molestia e di disturbo tale da integrare un non indifferente turbamento della serenità della parte civile. 2.1.4. Si censura, altresì, l'omessa valutazione della reciprocità delle condotte quale condizione di esclusione della tipicità del reato, come emersa dalle prove documentali acquisite a dibattimento, costituite da sentenza di oblazione ex art. 660 cod. pen. a carico della parte civile (all. 3 cit.), previa ordinanza di 2 accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione (all. 4), visura PRA dell'autovettura della parte civile e fotografie (all. 5). 2.2. Con il secondo motivo si denunciano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), e 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in merito all'omessa pronuncia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. Il reato per cui è intervenuta condanna, oltre a non connotarsi in termini di abitualità, non è neppure riconducibile all'istituto del reato continuato, sicché erra la sentenza impugnata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), e 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. pen. e all'abrogato art. 20 legge n. 47 del 1985. Il Tribunale ha errato in diritto nell'escludere il beneficio della non menzione non ostandovi la sentenza di applicazione pena del 18/06/1006 (irrev. il 31/10/1996) su cui si fonda il diniego, giacché essa riguarda la contravvenzione di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 che è stata abrogata dall'art. 136, comma 2, lett. f), d.P.R. n. 380 del 2001. 2.4. L'Avv. Gianluca D'Oria ha depositato il 10/01/2026 nuovi motivi di ricorso ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. con cui ha dedotto ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Rispetto ai tre episodi in contestazione, si deduce che non è ravvisabile un mutamento del modus operandi dell'imputato (risalente nel tempo e mai fino ad allora contestato da alcuno) in conseguenza dell'affidamento della casa familiare, di proprietà di esso ricorrente, alla persona offesa, sicché non è ragionevole ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen., il quale suppone una "volontaria commissione dell'atto [...] accompagnata dalla contestuale consapevolezza circa la sua natura molesta" (pag. 5). 3. Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, TI AN, nel corso della trattazione orale ha concluso, come già da requisitoria scritta, per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione. 3 4. L'Avv. Fabio Alabrese, difensore della costituita parte civile, MA De IS, con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. dep. il 19/01/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato e la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata. Con successiva nota del 24/01/2026 l'Avv. Fabio Alabrese ha insistito per le conclusioni già rassegnate ed ha chiesto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di costituzione di questo grado di giudizio come da allegata nota spese. 5. L'Avv. Gianluca D'Oria che, nell'interesse dell'imputato ricorrente con atto del 4/01/2026 ha chiesto la trattazione orale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del nuovo motivo di impugnazione rubricato "illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato" (pag. 2 motivi aggiunti) - depositato dalla Difesa del ricorrente ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. il 10/01/2026, in quanto riguarda una censura inedita, proposta per la prima volta in questa sede e del tutto scollegata con le censure (di merito) articolate nel ricorso principale (e segnatamente con quelle del primo motivo, che tratta della dedotta insussistenza dell'elemento oggettivo della contravvenzione ex art. 660 cod. pen. e della dedotta reciprocità delle molestie). Invero, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei punti e nei capi della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 45075 del 2/10/2014, Sabbatini, Rv. 20666-01; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343), laddove - nella specie - in punto di "prova dell'elemento soggettivo del reato" (v. pagg.
4-5 motivo aggiunto), ovvero di non "consapevolezza circa la natura molesta" (pag. 5) del comportamento dell'imputato (che si assume immutato nel tempo, prima e dopo l'assegnazione della casa familiare alla parte civile) non era stato articolato alcunché nel ricorso originario, sicché tale profilo non può considerarsi affatto uno sviluppo di alcuno dei motivi originari, attesa l'autonomia dell'elemento soggettivo del reato rispetto all'elemento oggettivo (tanto più che, nel reato in contestazione, l'elemento psicologico si atteggia in termini del tutto peculiari, trattandosi di contravvenzione ontologicamente dolosa, il cui nesso psichico consiste nella coscienza e volontà della condotta, determinata dalla consapevolezza dell'agente 4 dell'idoneità del comportamento integrato a molestare o disturbare il soggetto passivo: Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537-01; Sez. 1, n. 33267 del 11/06/2013, Saggiomo, Rv. 256992-01; conf. da ultimo Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., cit., in motiv. § 2). 2. Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo, attesa la mancata disamina della dedotta - dirimente - questione della reciprocità delle condotte moleste: tema che, ben documentato dalla Difesa di parte ricorrente, di per sé, disarticola il ragionamento del giudice di prime cure, in quanto idoneo ad elidere la tipicità del fatto. 2.1. È opportuno premettere che la contravvenzione prevista dall'art. 660 cod. pen. mira a tutelare la tranquillità pubblica, che può essere turbata in conseguenza di fatti di disturbo o molestia che, posti in essere ai danni di un singolo individuo, possono determinare reazioni tali da causare disordini per l'ordine pubblico (cfr. già Sez. 1, n. 11208 del 29/09/1994, Bolani, Rv. 199624-01: «con la disposizione prevista dall'art. 660 cod. pen. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata;
onde l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate»). 2.2. L'elemento materiale del reato - a forma libera, potendo manifestarsi secondo non tipizzati comportamenti molesti - consiste in qualsiasi condotta che, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione, sia oggettivamente idonea a molestare o disturbare terze persone, purché realizzata «in luogo pubblico o aperto al pubblico» oppure, in alternativa, «con il mezzo del telefono» (ipotesi che qui non rileva) e sia connotata da «petulanza o altro biasimevole motivo». 2.3. Il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione delle persone;
la molestia, invece, suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea (Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., non mass.); tanto è stato confermato dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare Corte cost., sent. n. 172 del 2014) che, aderendo al significato assunto dalla parola secondo il senso comune, ha evidenziato che "molestare" significa «alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale», essendo questo «il 5 significato evocato dall'art. 660 cod. pen., norma che fa riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta». In sede di legittimità, si è chiarito ulteriormente che per l'integrazione della fattispecie è necessaria un'effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale, vieppiù se sia connotata da un'apprezzabile estensione temporale, che assurga al rango di molestia o disturbo (Sez. 5, n. 52585 del 27/10/2017, Gullo, Rv. 271634-01), effetto ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto (Sez. F, n. 45315 del 07/08/2019, Manassero, Rv. 277291-01; Sez. 5, n. 37441 del 14/10/2025, Morrone, non mass.); a ciò consegue che, in presenza di un fatto oggettivamente molesto o che arreca disturbo, è irrilevante che la persona offesa non abbia percepito o subito alcun fastidio. 2.4. In disparte il tema dell'ambientazione" del reato di cui all'art. 660 cod. pen., non essendo in contestazione che i fatti per cui si è proceduto fossero avvenuti «in luogo aperto al pubblico» (sul punto il Tribunale richiama Sez. 1, n. 37596 del 11/07/2014, Masiero, non mass.), per quel che qui rileva la norma incriminatrice richiede, altresì, che la condotta molesta o disturbatrice sia tenuta «per petulanza o per altro biasimevole motivo», sicché - se ne è inferito nella giurisprudenza di legittimità - il reato de quo non è configurabile in caso di molestie reciproche, ossia quando tra le stesse sussista un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza (Sez. 5, n. 11679 del 13/12/2022, dep. 2023, Gaudesi, Rv. 284250-01, ripresa, da ultimo, da Sez. 1, n. 37441 del 14/10/2025, Morrone, non mass., in motiv. § 3.1 e da Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., cit., in motiv. § 2; conf. Sez. 1, n. 43872 dell'11/10/2022, Parte civile Incani in proc. Borea, non mass.; in precedenza, Sez. 1, n. 23262 del 23/02/2016, Candela, Rv. 267221-01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo giudizio sull'eventuale rapporto di reciprocità tra le condotte poste in essere dall'imputata e le vessazioni da questa subite ad opera della presunta persona offesa;
Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, Pirastru, Rv. 228207-01: fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile). Quella dell'inconfigurabilità del reato in caso di reciprocità delle condotte moleste è una conclusione - sebbene finora non particolarmente approfondita in termini ricostruttivo-dogmatici - ben radicata nella giurisprudenza pluriventennale di questa Corte (a partire da Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, cit.), che da tempo attribuisce alle condotte ritorsive o reciprocamente moleste una rilevanza "esimente" addirittura di maggior rilievo di quella che sarebbe derivata dall'eventuale (ma già esclusa) estensione in bonam partem al reato ex art. 660 cod. pen. della speciale causa di non punibilità già prevista dall'art. 599, comma 6 primo, cod. pen. espressamente prevista per il solo delitto (ormai decriminalizzato) di ingiuria (nel senso dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 599, comma primo, cod. pen. alla contravvenzione ex art. 660 cod. pen., v. già Sez. 1, n. 16729 del 21/03/2001, La Rosa, Rv. 218721-01, stante la non corrispondenza delle condotte punibili e dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici). Questa Corte, nel ribadire i più recenti approdi al riguardo (Sez. 1, n. 23262 del 23/02/2016, Candela, cit.; Sez. 1, n. 43872 dell'11/10/2022, Parte civile Incani in proc. Borea, non mass.; Sez. 5, n. 11679 del 13/12/2022, dep. 2023, Gaudesi, Rv. 284250-01; Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., cit., in motiv. § 2; Sez. 1, n. 37441 del 14/10/2025, Morrone, non mass., in motiv. § 3.1) intende precisare - a fini ricostruttivi - che, allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, viene meno, in concreto, l'antigiuridicità del fatto tipico scolpito nell'art. 660 cod. pen., siccome (non più) connotato, in tal caso, dalla «petulanza o da altro biasimevole motivo», requisito che permea (non già l'elemento soggettivo del reato, bensì) l'elemento oggettivo del reato, nel senso che la tipicità del fatto si concreta con la condotta molesta e disturbatrice che si sia esplicata, già a livello realizzativo (e non meramente psichico), per il tramite di petulanza o per altro biasimevole motivo;
parametri, questi ultimi, che vengono in concreto "paralizzati" o comunque disinnescati laddove i ruoli di disturbatore e di molestatore siano reciprocamente assunti dal soggetto attivo del reato e da quello passivo. 3. Tanto premesso, il Tribunale, sulla base del narrato della persona offesa - giudicato "lineare, dettagliato nelle indicazioni di circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sono verificati nonché nella loro descrizione anche in riferimento alle persone coinvolte, preciso in riferimento alla relativa successione cronologica, privo di aporie logiche, conforme alle regole di comune esperienza e, pertanto, pienamente credibile sotto il profilo intrinseco" (pag. 5 sent.) - e ritenuto riscontrato dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa parte civile (che mostra "i danneggiamenti del cane dell'imputato alla sua proprietà nonché il pick- up dell'imputato che ostruisce completamente l'ingresso del complesso dove abitava la persona offesa") e dalle dichiarazioni dei testi a difesa (ibidem), ha ravvisato la prova della commissione degli episodi molesti in contestazione da parte dell'imputato "nell'ambito di un rapporto con la ex nuora evidentemente teso e connotato da acredine" (pag. 5), essendo la persona offesa, dopo la separazione dal figlio, "rimasta a vivere nella casa di sua proprietà a seguito di assegnazione della casa familiare da parte del Tribunale Civile in sede di separazione" (pag. 8). Nondimeno il Tribunale di Taranto - come puntualmente dedotto dal ricorrente - oltre ad aver reso una motivazione piuttosto scarna quanto alla valutazione delle 7 testimonianze a discarico e quanto alla sussistenza del requisito della petulanza, affermato in modo piuttosto assertivo, ha completamente trascurato di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla Difesa dell'imputato all'udienza del 13/06/2023 e alla successiva udienza del 27/02/2024 (come autosufficientemente richiamata nel ricorso: pag. 11) costituita da: - sentenza [non doversi procedere a seguito] di oblazione ex art. 660 cod. pen. emessa nei confronti di MA De NE, imputata per aver "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per petulanza o altro biasimevole motivo, con il mezzo del telefono, nonché nelle aree comuni condominiali, quindi in luogo aperto al pubblico, molestava e recava disturbo a San giorgio ES. In Taranto, dall'anno 2015 fino ad almeno il mese di marzo 2021"; - precedente ordinanza di accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del G.I.P. di Taranto;
- visura P.R.A. e fotografie dell'auto di MA De IS piazzata al centro del complesso residenziale "San Giorgio". Trattasi di materiale documentale di assoluto rilievo ai fini della dedotta censura circa l'esistenza, a parti invertite, di comportamenti molesti del tutto speculari a quelli contestati al OR da parte della sua ex nuora, De IS, odierna parte civile, verificatisi nel medesimo complesso condominiale, nell'arco di un periodo di tempo persino più ampio rispetto all'epoca del reato qui al vaglio (dal luglio 2019 fino all'8/07/2020) come tali idonei ad inficiare la resa valutazione in ordine all'attendibilità della deposizione della costituita parte civile e dd escludere la condotta tipica descritta dal reato in contestazione, per reciprocità o ritorsione delle molestia, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati. Pertanto, alla luce delle censure dedotte, la mancata motivazione del Tribunale circa la rilevanza di tale compendio documentale - che si appalesa di oggettiva evidenza, essendo di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull dal testo del provvedimento impugnato, donde la sua piena sindacabilità in questa sede (cfr. già Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; conf. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 14722 del 30/1/2020, Polito, in motiv. § 1) - determina una frattura logica evidente nel corpo del provvedimento impugnato, idonea a travolgere la complessiva ricostruzione fattuale (quanto, in particolare, alla sussistenza degli estremi della petulanza o di altro biasimevole motivo nonostante la reciprocità delle condotte moleste tra soggetto attivo e soggetto passivo) e di disarticolare il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza di condanna, tanto più che, a fini dell'invocata reciprocità delle molestie, non sarebbe neppure necessario un rapporto di immediatezza delle accuse - che pure nella specie sembrerebbe ravvisarsi (v. documentazione prodotta) - ma è 8 Il Consigliere estensor atali • Il Presidente PO CA sufficiente che tra esse intercorra un evidente nesso di dipendenza (Sez. 5, n. 11679 del 13/12/2022, dep. 2023, Gaudesi, in motiv. § 4). 4. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, in diversa persona fisica, in applicazione del seguente principio di diritto che qui si intende ribadire: «Non è configurabile il reato di molestie private di cui all'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, non ricorrendo in tal caso la condotta tipica connotata dalla "petulanza o altro biasimevole motivo" che permea l'elemento oggettivo del reato». 5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso (di merito) comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi (subordinati).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 4 fe
udita la relazione svolta dal Consigliere DO AT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TI AN, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto in diversa composizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/03/2025, dep. il 19/05/2025, il Tribunale di Taranto ha condannato ES OR alla pena di giustizia in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. (capo A) e lo ha assolto in ordine al delitto di cui all'art. 615-bis cod. pen. (capo B). 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14016 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AT DO Data Udienza: 04/02/2026 2. Avverso la statuizione di condanna contenuta nella sentenza suindicata ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, Avv. Gianluca D'Oria, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, si denunciano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 660 cod. pen. per omessa considerazione della reciprocità delle condotte quale condizione di esclusione del reato. Si deduce inadeguata e illogica motivazione in ordine alla natura molesta delle condotte ascrivibili al ricorrente ravvisate, dal giudicante, con particolare riguardo ai tre episodi in contestazione: 1) quello del "lucchetto apposto al cancelletto secondario"; 2) quello relativo alla presenza del "cane di famiglia"; 3) quello inerente alla presenza dell'auto in corrispondenza del cancello d'ingresso. 2.1.1. Rispetto al primo episodio, il Tribunale ha omesso di considerare il dato decisivo, emerso a dibattimento, che "quel lucchetto" era stato applicato diversi anni prima per ragioni di sicurezza, ben note alla parte civile, come emerge dalla testimonianza di ID OR, di cui - per autosufficienza del ricorso - viene riportato uno stralcio con allegazione completa (all. 2), di talché non sussiste la ravvisata molestia, rientrando tra le facoltà del ricorrente, proprietario dell'area in questione, stabilire le modalità di utilizzo del bene. 2.1.2. Rispetto al secondo episodio, il Tribunale ha omesso di riportare un dato di prova dichiarativa di decisivo rilievo offerto dalla testimonianza Dimitri - di cui viene riportato uno stralcio nel ricorso con allegazione completa (all. 2/a) - che ha affermato che il cane in questione era di fatto anche del figlio della parte civile. 2.1.3. Rispetto al terzo episodio, la sentenza è assertiva e parimenti illogica laddove ritiene integrati gli estremi del contegno volontario molesto nel fatto del ricorrente di parcheggiare in alcune occasioni la propria auto dinanzi al cancello d'ingresso, essendo la stessa persona offesa solita parcheggiare per prima la propria auto dinanzi a quel cancello, come provato dalla produzione documentale offerta dalla difesa: dato probatorio rilevante del tutto trascurato dal Tribunale che, inoltre, non ha spiegato le ragioni per le quali la condotta del ricorrente dovesse essere qualificata in termini di molestia e di disturbo tale da integrare un non indifferente turbamento della serenità della parte civile. 2.1.4. Si censura, altresì, l'omessa valutazione della reciprocità delle condotte quale condizione di esclusione della tipicità del reato, come emersa dalle prove documentali acquisite a dibattimento, costituite da sentenza di oblazione ex art. 660 cod. pen. a carico della parte civile (all. 3 cit.), previa ordinanza di 2 accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione (all. 4), visura PRA dell'autovettura della parte civile e fotografie (all. 5). 2.2. Con il secondo motivo si denunciano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), e 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in merito all'omessa pronuncia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. Il reato per cui è intervenuta condanna, oltre a non connotarsi in termini di abitualità, non è neppure riconducibile all'istituto del reato continuato, sicché erra la sentenza impugnata che ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), e 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. pen. e all'abrogato art. 20 legge n. 47 del 1985. Il Tribunale ha errato in diritto nell'escludere il beneficio della non menzione non ostandovi la sentenza di applicazione pena del 18/06/1006 (irrev. il 31/10/1996) su cui si fonda il diniego, giacché essa riguarda la contravvenzione di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 che è stata abrogata dall'art. 136, comma 2, lett. f), d.P.R. n. 380 del 2001. 2.4. L'Avv. Gianluca D'Oria ha depositato il 10/01/2026 nuovi motivi di ricorso ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. con cui ha dedotto ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Rispetto ai tre episodi in contestazione, si deduce che non è ravvisabile un mutamento del modus operandi dell'imputato (risalente nel tempo e mai fino ad allora contestato da alcuno) in conseguenza dell'affidamento della casa familiare, di proprietà di esso ricorrente, alla persona offesa, sicché non è ragionevole ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen., il quale suppone una "volontaria commissione dell'atto [...] accompagnata dalla contestuale consapevolezza circa la sua natura molesta" (pag. 5). 3. Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, TI AN, nel corso della trattazione orale ha concluso, come già da requisitoria scritta, per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione. 3 4. L'Avv. Fabio Alabrese, difensore della costituita parte civile, MA De IS, con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. dep. il 19/01/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato e la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata. Con successiva nota del 24/01/2026 l'Avv. Fabio Alabrese ha insistito per le conclusioni già rassegnate ed ha chiesto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di costituzione di questo grado di giudizio come da allegata nota spese. 5. L'Avv. Gianluca D'Oria che, nell'interesse dell'imputato ricorrente con atto del 4/01/2026 ha chiesto la trattazione orale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del nuovo motivo di impugnazione rubricato "illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato" (pag. 2 motivi aggiunti) - depositato dalla Difesa del ricorrente ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. il 10/01/2026, in quanto riguarda una censura inedita, proposta per la prima volta in questa sede e del tutto scollegata con le censure (di merito) articolate nel ricorso principale (e segnatamente con quelle del primo motivo, che tratta della dedotta insussistenza dell'elemento oggettivo della contravvenzione ex art. 660 cod. pen. e della dedotta reciprocità delle molestie). Invero, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei punti e nei capi della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 45075 del 2/10/2014, Sabbatini, Rv. 20666-01; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343), laddove - nella specie - in punto di "prova dell'elemento soggettivo del reato" (v. pagg.
4-5 motivo aggiunto), ovvero di non "consapevolezza circa la natura molesta" (pag. 5) del comportamento dell'imputato (che si assume immutato nel tempo, prima e dopo l'assegnazione della casa familiare alla parte civile) non era stato articolato alcunché nel ricorso originario, sicché tale profilo non può considerarsi affatto uno sviluppo di alcuno dei motivi originari, attesa l'autonomia dell'elemento soggettivo del reato rispetto all'elemento oggettivo (tanto più che, nel reato in contestazione, l'elemento psicologico si atteggia in termini del tutto peculiari, trattandosi di contravvenzione ontologicamente dolosa, il cui nesso psichico consiste nella coscienza e volontà della condotta, determinata dalla consapevolezza dell'agente 4 dell'idoneità del comportamento integrato a molestare o disturbare il soggetto passivo: Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537-01; Sez. 1, n. 33267 del 11/06/2013, Saggiomo, Rv. 256992-01; conf. da ultimo Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., cit., in motiv. § 2). 2. Il ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo, attesa la mancata disamina della dedotta - dirimente - questione della reciprocità delle condotte moleste: tema che, ben documentato dalla Difesa di parte ricorrente, di per sé, disarticola il ragionamento del giudice di prime cure, in quanto idoneo ad elidere la tipicità del fatto. 2.1. È opportuno premettere che la contravvenzione prevista dall'art. 660 cod. pen. mira a tutelare la tranquillità pubblica, che può essere turbata in conseguenza di fatti di disturbo o molestia che, posti in essere ai danni di un singolo individuo, possono determinare reazioni tali da causare disordini per l'ordine pubblico (cfr. già Sez. 1, n. 11208 del 29/09/1994, Bolani, Rv. 199624-01: «con la disposizione prevista dall'art. 660 cod. pen. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata;
onde l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate»). 2.2. L'elemento materiale del reato - a forma libera, potendo manifestarsi secondo non tipizzati comportamenti molesti - consiste in qualsiasi condotta che, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione, sia oggettivamente idonea a molestare o disturbare terze persone, purché realizzata «in luogo pubblico o aperto al pubblico» oppure, in alternativa, «con il mezzo del telefono» (ipotesi che qui non rileva) e sia connotata da «petulanza o altro biasimevole motivo». 2.3. Il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione delle persone;
la molestia, invece, suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea (Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., non mass.); tanto è stato confermato dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare Corte cost., sent. n. 172 del 2014) che, aderendo al significato assunto dalla parola secondo il senso comune, ha evidenziato che "molestare" significa «alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale», essendo questo «il 5 significato evocato dall'art. 660 cod. pen., norma che fa riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta». In sede di legittimità, si è chiarito ulteriormente che per l'integrazione della fattispecie è necessaria un'effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale, vieppiù se sia connotata da un'apprezzabile estensione temporale, che assurga al rango di molestia o disturbo (Sez. 5, n. 52585 del 27/10/2017, Gullo, Rv. 271634-01), effetto ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto (Sez. F, n. 45315 del 07/08/2019, Manassero, Rv. 277291-01; Sez. 5, n. 37441 del 14/10/2025, Morrone, non mass.); a ciò consegue che, in presenza di un fatto oggettivamente molesto o che arreca disturbo, è irrilevante che la persona offesa non abbia percepito o subito alcun fastidio. 2.4. In disparte il tema dell'ambientazione" del reato di cui all'art. 660 cod. pen., non essendo in contestazione che i fatti per cui si è proceduto fossero avvenuti «in luogo aperto al pubblico» (sul punto il Tribunale richiama Sez. 1, n. 37596 del 11/07/2014, Masiero, non mass.), per quel che qui rileva la norma incriminatrice richiede, altresì, che la condotta molesta o disturbatrice sia tenuta «per petulanza o per altro biasimevole motivo», sicché - se ne è inferito nella giurisprudenza di legittimità - il reato de quo non è configurabile in caso di molestie reciproche, ossia quando tra le stesse sussista un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza (Sez. 5, n. 11679 del 13/12/2022, dep. 2023, Gaudesi, Rv. 284250-01, ripresa, da ultimo, da Sez. 1, n. 37441 del 14/10/2025, Morrone, non mass., in motiv. § 3.1 e da Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., cit., in motiv. § 2; conf. Sez. 1, n. 43872 dell'11/10/2022, Parte civile Incani in proc. Borea, non mass.; in precedenza, Sez. 1, n. 23262 del 23/02/2016, Candela, Rv. 267221-01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo giudizio sull'eventuale rapporto di reciprocità tra le condotte poste in essere dall'imputata e le vessazioni da questa subite ad opera della presunta persona offesa;
Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, Pirastru, Rv. 228207-01: fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile). Quella dell'inconfigurabilità del reato in caso di reciprocità delle condotte moleste è una conclusione - sebbene finora non particolarmente approfondita in termini ricostruttivo-dogmatici - ben radicata nella giurisprudenza pluriventennale di questa Corte (a partire da Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, cit.), che da tempo attribuisce alle condotte ritorsive o reciprocamente moleste una rilevanza "esimente" addirittura di maggior rilievo di quella che sarebbe derivata dall'eventuale (ma già esclusa) estensione in bonam partem al reato ex art. 660 cod. pen. della speciale causa di non punibilità già prevista dall'art. 599, comma 6 primo, cod. pen. espressamente prevista per il solo delitto (ormai decriminalizzato) di ingiuria (nel senso dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 599, comma primo, cod. pen. alla contravvenzione ex art. 660 cod. pen., v. già Sez. 1, n. 16729 del 21/03/2001, La Rosa, Rv. 218721-01, stante la non corrispondenza delle condotte punibili e dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici). Questa Corte, nel ribadire i più recenti approdi al riguardo (Sez. 1, n. 23262 del 23/02/2016, Candela, cit.; Sez. 1, n. 43872 dell'11/10/2022, Parte civile Incani in proc. Borea, non mass.; Sez. 5, n. 11679 del 13/12/2022, dep. 2023, Gaudesi, Rv. 284250-01; Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., cit., in motiv. § 2; Sez. 1, n. 37441 del 14/10/2025, Morrone, non mass., in motiv. § 3.1) intende precisare - a fini ricostruttivi - che, allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, viene meno, in concreto, l'antigiuridicità del fatto tipico scolpito nell'art. 660 cod. pen., siccome (non più) connotato, in tal caso, dalla «petulanza o da altro biasimevole motivo», requisito che permea (non già l'elemento soggettivo del reato, bensì) l'elemento oggettivo del reato, nel senso che la tipicità del fatto si concreta con la condotta molesta e disturbatrice che si sia esplicata, già a livello realizzativo (e non meramente psichico), per il tramite di petulanza o per altro biasimevole motivo;
parametri, questi ultimi, che vengono in concreto "paralizzati" o comunque disinnescati laddove i ruoli di disturbatore e di molestatore siano reciprocamente assunti dal soggetto attivo del reato e da quello passivo. 3. Tanto premesso, il Tribunale, sulla base del narrato della persona offesa - giudicato "lineare, dettagliato nelle indicazioni di circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sono verificati nonché nella loro descrizione anche in riferimento alle persone coinvolte, preciso in riferimento alla relativa successione cronologica, privo di aporie logiche, conforme alle regole di comune esperienza e, pertanto, pienamente credibile sotto il profilo intrinseco" (pag. 5 sent.) - e ritenuto riscontrato dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa parte civile (che mostra "i danneggiamenti del cane dell'imputato alla sua proprietà nonché il pick- up dell'imputato che ostruisce completamente l'ingresso del complesso dove abitava la persona offesa") e dalle dichiarazioni dei testi a difesa (ibidem), ha ravvisato la prova della commissione degli episodi molesti in contestazione da parte dell'imputato "nell'ambito di un rapporto con la ex nuora evidentemente teso e connotato da acredine" (pag. 5), essendo la persona offesa, dopo la separazione dal figlio, "rimasta a vivere nella casa di sua proprietà a seguito di assegnazione della casa familiare da parte del Tribunale Civile in sede di separazione" (pag. 8). Nondimeno il Tribunale di Taranto - come puntualmente dedotto dal ricorrente - oltre ad aver reso una motivazione piuttosto scarna quanto alla valutazione delle 7 testimonianze a discarico e quanto alla sussistenza del requisito della petulanza, affermato in modo piuttosto assertivo, ha completamente trascurato di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla Difesa dell'imputato all'udienza del 13/06/2023 e alla successiva udienza del 27/02/2024 (come autosufficientemente richiamata nel ricorso: pag. 11) costituita da: - sentenza [non doversi procedere a seguito] di oblazione ex art. 660 cod. pen. emessa nei confronti di MA De NE, imputata per aver "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per petulanza o altro biasimevole motivo, con il mezzo del telefono, nonché nelle aree comuni condominiali, quindi in luogo aperto al pubblico, molestava e recava disturbo a San giorgio ES. In Taranto, dall'anno 2015 fino ad almeno il mese di marzo 2021"; - precedente ordinanza di accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del G.I.P. di Taranto;
- visura P.R.A. e fotografie dell'auto di MA De IS piazzata al centro del complesso residenziale "San Giorgio". Trattasi di materiale documentale di assoluto rilievo ai fini della dedotta censura circa l'esistenza, a parti invertite, di comportamenti molesti del tutto speculari a quelli contestati al OR da parte della sua ex nuora, De IS, odierna parte civile, verificatisi nel medesimo complesso condominiale, nell'arco di un periodo di tempo persino più ampio rispetto all'epoca del reato qui al vaglio (dal luglio 2019 fino all'8/07/2020) come tali idonei ad inficiare la resa valutazione in ordine all'attendibilità della deposizione della costituita parte civile e dd escludere la condotta tipica descritta dal reato in contestazione, per reciprocità o ritorsione delle molestia, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati. Pertanto, alla luce delle censure dedotte, la mancata motivazione del Tribunale circa la rilevanza di tale compendio documentale - che si appalesa di oggettiva evidenza, essendo di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull dal testo del provvedimento impugnato, donde la sua piena sindacabilità in questa sede (cfr. già Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; conf. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 14722 del 30/1/2020, Polito, in motiv. § 1) - determina una frattura logica evidente nel corpo del provvedimento impugnato, idonea a travolgere la complessiva ricostruzione fattuale (quanto, in particolare, alla sussistenza degli estremi della petulanza o di altro biasimevole motivo nonostante la reciprocità delle condotte moleste tra soggetto attivo e soggetto passivo) e di disarticolare il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza di condanna, tanto più che, a fini dell'invocata reciprocità delle molestie, non sarebbe neppure necessario un rapporto di immediatezza delle accuse - che pure nella specie sembrerebbe ravvisarsi (v. documentazione prodotta) - ma è 8 Il Consigliere estensor atali • Il Presidente PO CA sufficiente che tra esse intercorra un evidente nesso di dipendenza (Sez. 5, n. 11679 del 13/12/2022, dep. 2023, Gaudesi, in motiv. § 4). 4. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, in diversa persona fisica, in applicazione del seguente principio di diritto che qui si intende ribadire: «Non è configurabile il reato di molestie private di cui all'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, non ricorrendo in tal caso la condotta tipica connotata dalla "petulanza o altro biasimevole motivo" che permea l'elemento oggettivo del reato». 5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso (di merito) comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi (subordinati).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 4 fe