Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 14016
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Sentenza 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione

    La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato la documentazione prodotta dalla difesa in ordine a comportamenti molesti speculari da parte della persona offesa, idonei a escludere la tipicità del fatto per reciprocità delle molestie.

  • Altro
    Omessa pronuncia sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Altro
    Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 175 cod. pen. e all'abrogato art. 20 L. 47/1985

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Inammissibile
    Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato

    Il motivo aggiunto è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità e scollegato dalle censure del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 14016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14016
    Data del deposito : 17 aprile 2026

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