Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10426 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
D A S S 0 E 1 A L T . L , T O R A Aula B S A I ' E L D P N S L I A E 3 T N D 7 S - EPUBBLICA ITALIANA I G O 8 S O - P N 1 A E M 1 I S D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I E A E , A D G O E R O G T T T ORTE SUPREMA DICASSAZIONE1 0 4 2 6 /1267 E S T N L I I Oggetto E G R S I E E A D R Contratto L L SEZIONE TERZA CH ILE, O egrosio E B Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4544/00 Dott. AN FIDUCCIA - Presidente PREDEN - Consigliere Dott. Roberto Cron..28028 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. Ud. 29/01/02 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IE ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato EMILIO ROMAGNOLI, che lo difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ONOFRI, IA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NUOVA COOPERATIVA ARTIGIANA DI ISORELLA SCRL, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore 2002 signor PA MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P L DA PALESTRINA 19, presso 10 studio * 253 1 dell'avvocato GIOVNA DETTORI MASALA, che la difende unitamente agli avvocati LUIGI GRITTI, ANTONELLA PODAVITTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
MA IA IA, MA NA, LA NA SRL, rappresentante MA AI persona del legale domiciliati in ROMA VIAIG, elettivamente SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato AB AO, che li difende unitamente all'avvocato OSVALDO TOSONI, giusta delega in atti;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 805/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione specializzata per le controversie agrarie, emessa il 5/11/1999, depositata il 02/12/99; RG 537/1999, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato ROMAGNOLI EMILIO;
udito l'Avvocato DETTORI MASALA GIOVNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 2 Con atto del 5/11/1998 MA RI IG e MA AN, proprietarie di un fondo rustico di comunione con la S.r.l. La IC (legalmente rappresentata da MA RI IG) e con la Nuova Artigiana a.r.l., intimarono, unitamenteCooperativa alla La IC e alla Nuova Cooperativa, all'affittuario del fondo, TA AN, precetto di rilascio dell'immobile in forza di un verbale di conciliazione giudiziale del 1/12/1987, con cui era stata convenuta tra le parti la cessazione del rapporto agrario alla data del 10/11/1993. Il TA si oppose all'esecuzione, sostenendo che il verbale di frivo dell'efficacia propria del conciliazione era titolo esecutivo perché era stato seguito da tre successive convenzioni (rispettivamente in data 10/11/1993, in data 26/11/1996 e in data 5/12/1997), con cui il rapporto agrario era stato, volta per volta, rinnovato o quanto meno prorogato. Precisò che l'ultima convenzione, stipulato dalla sola La IC nei confronti del TA, aveva avuto luogo senza l'assistenza delle rappresentanze sindacali, onde la durata annuale del rapporto, ivi stabilita, doveva intendersi automaticamente sostituita da quella legale di quindici anni. Sostenne, inoltre, che l'atto di compravendita con cui la Nuova Cooperativa Artigiana 3 aveva acquistato la comproprietà del fondo era nullo per indeterminatezza del prezzo e che, di conseguenza, la Nuova Cooperativa era priva di legittimazione ad agire "in executivis". Con sentenza del 7/7/1995 il Tribunale di Brescia - sezione specializzata agraria rigettò la opposizione. Su appello del TA la Corte di Brescia, con sentenza del 2/12/1999, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che con le convenzioni successive all'atto di conciliazione i soggetti concedenti non avevano rinnovato о anche soltanto prorogato il rapporto agrario, ma si erano limitati a concedere all'affittuario tre dilazioni della data di rilascio del fondo. La Corte bresciana ha, inoltre, osservato che l'atto di acquisto della Nuova Cooperativa non poteva considerarsi nullo perché il prezzo della compravendita, ancorchè indeterminato, era, tuttavia, determinabile. Ricorre il TA con due motivi. Resistono con distinti controricorsi le MA e la s.r.l. La IC da una parte e la Nuova Cooperativa Artigiana dall'altra. Tutte le parti hanno prodotto memoria. Motivi della decisione Col primo motivo il ricorrente denuncia "difetto insufficienza e contraddittorietà totale о comunque della motivazione circa un punto decisivo della 4 controversia", nonché "violazione degli artt. 185 Cod. Proc. Civ., 1 e 45 legge n. 203/1982, 1231, 1321, 1362, 1571, 1615 Cod. Civ. e 615 Cod. Proc. Civ.". Sostiene che con la prima convenzione, stipulata il giorno della scadenza contrattuale stabilita nel verbale di conciliazione giudiziale, le parti avrebbero prorogato il rapporto d'affitto e lo avrebbero addirittura, volta per volta, rinnovato con le successive convenzioni, stipulate ciascuna dopo la scadenza del termine fissato nella convenzione precedente. Lamenta che, male interpretando le scritture, la Corte di merito abbia, che invece, ritenuto con le tre convenzioni progressivamente stipulate le parti avessero inteso soltanto attribuire all'affittuario altrettante dilazioni della data di rilascio del fondo. La doglianza è inammissibile. Il ricorrente non chiarisce sotto quali specifici profili la Corte territoriale avrebbe pretermesso i criteri ermeneutici contenuti nell'art. 1362 Cod. Civ. о sarebbe incorsa nelle altre denunziate violazioni di legge, né chiarisce quale sia il punto della controversia in relazione al quale la Corte bresciana avrebbe omesso di motivare il proprio convincimento о avrebbe espresso una motivazione contraddittoria, ma si limita a contrapporre una propria interpretazione delle tre convenzioni alla 5 interpretazione che delle stesse convenzioni stata fatta dalla Corte territoriale con motivazione che appare adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Sollecita, quindi, una nuova valutazione delle acquisizioni documentali non consentita nel giudizio di legittimità. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1325 n. 4, 1346 Cod. Civ. Insiste nel sostenere la nullità, per indeterminatezza del prezzo, del contratto di compravendita con il quale la Nuova Cooperativa Artigiana ha acquistato la comproprietà del fondo affittato e, quindi, nel contestare la legittimazione della Cooperativa a promuovere l'azione esecutiva. Lamenta che la Corte di merito abbia, invece, ritenuto la validità della vendita. La doglianza non ha fondamento. La Corte di merito, nel prendere atto che nell'atto di vendita il prezzo era stato stabilito in misura globale, ancorché i venditori e gli apprezzamenti venduti fossero due, ha osservato che, ciò nonostante, il prezzo avrebbe dovuto considerarsi determinabile, perché entrambi i venditori avevano dichiarato di averlo riscosso. Con ciò la Corte territoriale si è uniformata al ribadito orientamento del Supremo Collegio, secondo cui in tema di contratto di compravendita immobiliare, nel caso in cui il 6 venditore, in sede di stipulazione del negozio, dichiari che il prezzo è stato pagato non si configura nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, perché l'esigenza della determinatezza o della determinabilità del prezzo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito (Cass., 26/8/1996, n. 7848 Cass., 8/6/1983, n. 3938). Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di confermare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Roma, 29/1/2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE France Santana I IL CANCELLIERE C1 D , Dott.ssa RI Aiello O L L O B 0 1 A . I S T D S R A A A T ' T , L S Depositata in Cancelleria L A O E S P E D P Oggl. 18.07.02 I M S I S I N E A N E D G G S O E G I T E A A IL CANCELLIERE C1 L N D E O S E T A Dott.ssa Marta Alella , E T L I O L R R I E T D S D I G O 7 E R