Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2001, n. 8013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8013 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 5 P 1 I / Z U 4 16163 A / - A 6 R B 2 T T . . S U I L R . B L G P I . A E D R . R B T L A E A REPUBBLICA ITALIANA T D R. G. N. 23116/1999 D I 1 A S 1. 8013/0 I 3 E N Gou 185060 19 1 T E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R S . N E I E N T LA CORTE SUPREMA DI CASS IONE A S E ep. A M IBUTARIA SE Composta dai Sigg. M ati: Ud. 15/03/2001 - Presidente - Mario DELLI PRISCOLI - Consigliere -Enrico PAPA Eugenio AMARI >> Aldo CECCHERINI Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributo - Registro Revoca beneficio prima casa sul ricorso n. 23116/1999 R.G. proposto da ex Legge n. 118/1985. Decadenza Effettiva MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per destinazione ad abitazione Necessità legge difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, -
- Ricorrente -
contro chin TE IL, residente a [...], non costituita - Intimata - per la cassazione della sentenza n. 152/27/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sez. 27, il 02-12-1997, depositata il 21-10- 1998, non notificata;
udito per l'Amministrazione l'Avv. Di Martino dell'Avvocatura Generale dello Stato;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 4 9 N. 66963 4 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso scad. 49150, l'Ufficio del Registro di Castelfranco Veneto, procedeva alla revoca dei benefici di cui alla legge 168/1982, in precedenza concessi a Castellan Nilla, per l'acquisto della prima casa, in sede di registrazione del relativo rogito, ed alla liquidazione della normale imposta di registro e degli accessori. Ciò a motivo che la contribuente non aveva destinato l'immobile compravenduto a propria abitazione. L'impugnazione della Castellan veniva accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con sentenza n. 275/05/94, nella considerazione che non fissando la legge alcun termine entro il quale l'immobile acquistato سسا avrebbe dovuto essere effettivamente destinato ad abitazione da parte della تی contribuente, quest'ultima aveva titolo a godere del chiesto beneficio. L'interposto appello dell'Ufficio, veniva rigettato dalla sentenza in epigrafe indicata con motivazione adesiva alla decisione di primo grado. Con ricorso notificato l'1-12-1999, il Ministero delle Finanze, ha chiesto la cassazione della decisione di appello con un mezzo. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo, la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Legge 22-4-1982 n. 168, in 2 relazione all'art. 360 n. 3 C.p.C., nonché per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 380 n. 5 C.p.C.. La doglianza viene ricollegata al fatto che i giudici di merito_ avrebbero erroneamente valorizzato la circostanza che la legge all'epoca vigente, ed applicabile, non fissava un termine specifico per l'effettiva destinazione ad abitazione del bene acquistato, con ciò, ignorando, sia il pacifico orientamento giurisprudenziale, che riconnette effetti decadenziali alla mancata destinazione dell'immobile a fini abitativi, sia pure, la circostanza che, nel caso, risultava documentalmente provato che il contribuente aveva locato l'immobile a terzi, così eludendo il disposto normativo e la dichiarazione resa. Il motivo è fondato. L'art. 1 comma 6° della Legge 22-4-1982 n. 168, nell'indicare i presupposti necessari per il riconoscimento del diritto a godere dell'imposta di registro in misura ridotta in occasione dell'acquisto della prima casa, pone, کسپا espressamente, la condizione "che nell'atto di trasferimento il compratore رین dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato al abitazione nel Comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non avere usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma"; la medesima norma in prosieguo dispone che "in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una sopratassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse". La norma agevolatrice, attribuendo rilevanza in sede di registrazione alla semplice allegazione del progetto abitativo ed alla sua potenziale attuabilità, 3 non pone scadenze predeterminate per l'attuazione di esso, non trascurando che la concreta utilizzazione dell'immobile ad abitazione dell'acquirente può essere immediatamente successiva al contratto, ma può anche implicare un certo lasso di tempo, da quello minimo occorrente per il trasloco, a quello maggiore che sia richiesto per lavori di restauro o ristrutturazione, a quello ancor più lungo che sia imposto dalla momentanea indisponibilità del bene per effetto di temporanei diritti di godimento ad altri spettanti o di altre analoghe cause. La carenza di scadenze prefissate non comporta, però, l'indefinita opponibilità del proposito abitativo, che tradirebbe la lettera e la ratio della norma di agevolazione, ed esige il riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede, correlato alle circostanze delle vicende di specie (SS.UU. n. 1196 del 21-11-2000). Allorquando, alla stregua di tali parametri, debba ritenersi il mendacio sul progetto abitativo, la revoca del beneficio fiscale è doverosa, non potendo essere conservata una agevolazione che era stata concessa in vista dell'effettiva destinazione dell'immobile ed abitazione dell'acquirente. (Cass. n. 12737 del 21-12-1998). Alla stregua di tale principi che questo Collegio condivide, e dai quali non ravvisa ragioni per discostarsi, l'errore, in cui è incorso il giudice di appello, consiste nell'aver reso falsa applicazione della denunciata norma affermando l'inesistenza di un termine entro cui utilizzare l'appartamento come propria abitazione e nell'avere totalmente ignorato, una circostanza essenziale e decisiva ai fini decisionali, quale quella che dalle copie degli atti registrati e prodotti si evinceva che subito dopo l'acquisto, a far data dall'1-6-1984, 4 l'immobile era stato locato a terzi, con contratto quadriennale, più volte prorogato. Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza. Il giudice del merito, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, deciderà, adeguandosi ai richiamati principi, motivando esaustivamente, e pronunciando anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001. Il Presidente Dott. Mario Delli Priscoli Il Consigliere - Relatore - Estensore ri e uses C. E несс N Dott Antonine Di\Blasi O I Z A S ✓ CANCELLIERE C1 DO AS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14. GIU, 2001 IL CANCELLIERE C. A DO AS I ловов E R 6 5 8 . N A 9 1 N O T / I - 4 U Z / B B A 6 I . 2 R L R . T L R S T . I A P . . G D B E A A L R I T E D R A 1 I E 3 D S 1 T N E . E A T S N N I M E A S E