Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2007, n. 21182
CASS
Sentenza 10 maggio 2007

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In tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame, il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità procedente abbia tempestivamente comunicato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono stati depositati presso l'ufficio del G.i.p., allocato in ufficio spazialmente contiguo a quello del giudice del riesame, così da consentirne la immediata consultazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2007, n. 21182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21182
    Data del deposito : 10 maggio 2007

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