Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2006, n. 7522
CASS
Sentenza 6 febbraio 2006

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In tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame, il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità' procedente abbia tempestivamente segnalato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono depositati presso l'ufficio del G.i.p. allocato nello stesso stabile del giudice del riesame. La trasmissione degli atti, infatti, risponde all'esigenza di mettere il giudice e la difesa nell'immediata disponibilità degli atti, onde poterli consultare senza intralci - esigenza pienamente assicurata con la semplice indicazione del luogo del loro deposito (conforme a Sez. VI, in pari data, Hmzaj, n. 7523, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2006, n. 7522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7522
    Data del deposito : 6 febbraio 2006

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