Sentenza 6 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame, il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità' procedente abbia tempestivamente segnalato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono depositati presso l'ufficio del G.i.p. allocato nello stesso stabile del giudice del riesame. La trasmissione degli atti, infatti, risponde all'esigenza di mettere il giudice e la difesa nell'immediata disponibilità degli atti, onde poterli consultare senza intralci - esigenza pienamente assicurata con la semplice indicazione del luogo del loro deposito (conforme a Sez. VI, in pari data, Hmzaj, n. 7523, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2006, n. 7522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7522 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/02/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 387
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43598/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KO IS;
LI AN;
BA AR;
KO IR;
SE AN;
NO GI;
AL AJ;
IA IC;
AS UC;
contro l'ordinanza 17 ottobre 2005 del Tribunale di Trento. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con dichiarazione di inefficacia della misura.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trento confermava la misura della custodia in carcere disposta a carico di KO IS, LI AN, BA AR, KO JA, SE AN, NO GI, AL AJ, IA ICe AS UC per traffico di stupefacenti.
2. Ricorrono costoro che ripropongono alcune eccezioni già disattese.
Deducono che il P.M. non aveva trasmesso tempestivamente gli atti dell'inchiesta perché s'era limitato ad avvertire che essi erano presso la cancelleria del G.I.P. e lamentano che il Tribunale non abbia dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura. Lamentano ancora che siano state disposte intercettazioni telefoniche senza che già esistessero gli indizi che legittimavano l'impiego di un simile mezzo.
Ritengono infine che ingiustificatamente non funzionassero gli impianti presso la Procura, sicché illegittimo sarebbe il decreto esecutivo del P.M. con cui si autorizzava l'ascolto in altro luogo e deducono al riguardo che erroneamente il Tribunale ha richiamato il principio di insindacabilità degli amministrativi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non hanno fondamento.
Scopo della trasmissione degli atti da parte del P.M. in caso di richiesta di riesame è quello di mettere il giudice e la difesa nell'immediata disponibilità del fascicolo, onde poterlo consultare senza intralci.
Nella specie, a quanto appare dal testo del provvedimento impugnato, il fascicolo (come aveva fatto presente il P.M.) si trovava già nella fisica disponibilità del Tribunale e del difensore, in quanto gli uffici del G.I.P., presso cui era depositato, risultavano allocati a pochi metri dalla sede del giudice del riesame. In questa situazione può allora ben ritenersi che l'obbligo di trasmissione venga soddisfatto con una semplice indicazione del luogo di deposito, senza procedere ad una tanto defatigante quanto inutile copiatura degli atti.
2. In ordine alle intercettazioni, nell'ordinanza si osserva che esse sono state disposte quando già una fonte confidenziale aveva riferito del traffico e i CC avevano proceduto ad attività investigativa, che aveva portato all'osservazione diretta di contatti per il commercio della droga tra tossicodipendenti locali e il gruppo di cui fanno parte i ricorrenti. Correttamente dunque è stato ritenuto che al momento della richiesta di autorizzazione già esistessero gravi indizi di reato.
3. Quasi paradossale è poi l'ulteriore motivo di ricorso con cui non si nega che gli impianti presso la procura fossero non funzionanti per lavori da eseguire, ma si pretende che il giudice sindachi la legittimità dell'ordinativo di questi lavori. E ciò con evidente irrilevanza dell'indagine giacché anche se questi lavori fossero illegittimi, resterebbe pur sempre l'inagibilità degli impianti, situazione oggettiva che (insieme all'eccezionale urgenza correttamente motivata) costituisce comunque il presupposto per effettuare le intercettazioni in altra sede.
4. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006