Sentenza 19 agosto 1999
Massime • 1
A norma dello Statuto del Fondo pensioni per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Torino approvato con d.P.R. n. 469 del 1973, non sussiste alcuna incompatibilità tra la pensione di invalidità prevista dagli artt. 13 e 14 di detto Statuto e il reddito da lavoro dipendente; deve pertanto ritenersi la cumulabilità tra i due redditi nell'ipotesi di diritto a pensione maturato, come nella specie, nel dicembre 1994, giacché l'incumulabilità sancita dall'art. 10 D.L. n. 503 del 1992 è inapplicabile a norma dell'art. 11 legge n. 537 del 1993, a coloro che alla data del 31 dicembre 1994 abbiano già maturato il diritto a pensione, mentre il nuovo Statuto di Fondo, ancorché approvato con deliberazione del 26 maggio 1994 e con referendum del 1 giugno 1994, (Statuto prevedente anch'esso l'incompatibilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente) non può ritenersi in vigore fino all'approvazione del Ministro del Lavoro, come sancita dall'art. 5 D.L. n. 357 del 1990.
Commentario • 1
- 1. Indagini difensive del difensore (Cass. 32009/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/1999, n. 8786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8786 |
| Data del deposito : | 19 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI -Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FONDO PENSIONI PERSONALE BANCA CRT SPA, e BANCA CRT SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO DE DONATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INPS;
- intimato -
e sul 2 ricorso . 05648/97 proposto da:
INPS, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
contro
RO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
FONDO PENSIONI PERSONALE BANCA CRT, e BANCA CRT SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8932/96 del Tribunale di TORINO, depositata il 27/12/96 r.g.n. 790/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/3/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato Alessandro FOSCHIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso, previa riunione, per il rigetto di entrambe i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 marzo 1995 la signora LI AT, dipendente della Cassa di Risparmio di Torino assumeva che la sua capacità di guadagno in occupazioni confacenti si era ridotta a meno della metà e chiedeva al Pretore di Torino la condanna del Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino e della stessa Cassa di Risparmio di Torino s.p.a., in solido, al pagamento della pensione di invalidità di cui agli artt. 13 e 14 dello Statuto del Fondo Pensioni, approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 469, pensione negata in sede amministrativa.
Il Fondo Pensioni, costituitosi, rilevava che con l'entrata in vigore della legge n. 218 del 1990 e del decreto legislativo n. 357 dello stesso anno esso Fondo non era più sostitutivo ma soltanto integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.
Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa di tale istituto perché la sentenza potesse fare stato anche nei suoi confronti, contestando, nel merito, il fondamento della domanda avversaria. Si costituiva in giudizio anche la Cassa di Risparmio di Torino e rilevava che il trattamento pensionistico sarebbe stato a carico del Fondo soltanto in caso di invalidità ricompresa tra il 50 e il 66 per cento, mentre per invalidità di grado superiore il relativo onere doveva gravare sull'INPS, in quanto i propri dipendenti dal 1 gennaio 1991 erano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, avendo assunto il Fondo la veste di un fondo integrativo a garanzia dei diritti quesiti dai lavoratori in servizio alla data del 31.12.1990. Anche la Cassa di Risparmio chiedeva pertanto la chiamata in causa dell'INPS.
Il Pretore autorizzava la chiamata in causa dell'istituto previdenziale, il quale, costituitosi, eccepiva l'improcedibilità del ricorso e chiedeva di essere assolto da ogni domanda. Espletata consulenza tecnica medico - legale - che accertava una riduzione della capacità di lavoro e di guadagno nella misura del 70%, raggiunta nel novembre 1994 - con sentenza del 3 giugno 1996 il Pretore, pur condividendo le conclusioni dell'ausiliare, rigettava la domanda per il fatto che la signora AT al momento della decisione era ancora in servizio presso la banca;
e il trattamento pensionistico non era, per il primo giudice, cumulabile con altri redditi da lavoro, ne' era possibile la pronuncia di una sentenza di condanna subordinata al verificarsi di una condizione futura ed incerta, quale quella delle dimissioni della ricorrente. La sentenza viene appellata dalla signora AT, che insisteva nel riconoscimento del proprio diritto, rilevando che lo statuto del Fondo, approvato con D.P.R. 18.4.1973 n. 469, non conteneva alcuna ipotesi di incumulabilità della pensione con trattamenti di natura retributiva e non prevedeva nessuna condizione diversa da quella sanitaria per ottenere la pensione di inabilità.
La Cassa di Risparmio di Torino e il Fondo Pensioni, costituitisi, chiedevano al Tribunale di provvedere come di giustizia sull'appello della lavoratrice e proponevano a loro volta appello incidentale affinché, accertata l'applicabilità del nuovo statuto del Fondo pensioni per il personale della banca, approvato con delibera del 26 maggio 1994 e con referendum del 1 giugno 1994, fosse dichiarato che la signora AT, in quanto invalida nella misura del 70%, aveva diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria. L'INPS chiedeva la conferma della decisione di primo grado. Con sentenza del 18/27 dicembre 1996 il Tribunale di Torino accoglieva l'appello della lavoratrice, condannando il Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino e la Cassa di Risparmio di Torino s.p.a., in solido, a corrispondere alla signora AT, dal 1 dicembre 1994, il trattamento pensionistico di cui all'art. 13, n. 3, dello Statuto del Fondo Pensioni, approvato con D.P.R. n. 469 del 1973; dichiarava inammissibili gli appelli incidentali proposti dalla Cassa di Risparmio e dal Fondo Pensioni;
condannava l'istituto creditizio e il Fondo al pagamento delle spese processuali verso la lavoratrice;
compensava le spese nei confronti dell'INPS.
Il Giudice di appello riteneva che il rapporto previdenziale tra la lavoratrice e il Fondo pensioni fosse regolato dallo statuto approvato con D.P.R. 18 aprile 1973 n. 469 e non dal nuovo statuto approvato con deliberazione del 26 maggio 1994 e con referendum del 1 giugno 1994. Rilevava il Tribunale che tale statuto non poteva considerarsi in vigore perché non ancora approvato con decreto del Presidente della Repubblica, come disposto dall'art. 8 dello statuto approvato con D.P.R. n. 469 del 1973. Osservava, quindi, che le norme dello statuto ancora vigente (quello approvato con D.P.R. del 1973) non prevedono, a differenza del nuovo statuto non ancora vigente, alcuna ipotesi di incumulabilità della pensione con trattamenti di natura retributiva;
ne' poteva essere condivisa l'affermazione della Banca e del Fondo pensioni, secondo cui l'incompatibilità con i compensi per lavoro subordinato dovrebbe desumersi dalla assimilazione del trattamento erogato dal Fondo alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222/84, in quanto si trattava di istituti aventi origine e natura diverse. Quanto agli appelli incidentali, il Tribunale li dichiarava inammissibili in quanto contenenti domande nuove non proposte nel giudizio di primo grado.
Per la cassazione della decisione di secondo grado propongono un unico ricorso, formulando due motivi di annullamento, il Fondo pensioni per il personale della banca C.R.T. s.p.a. e la Banca C.R.T. s.p.a. L'INPS resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
La signora AT resiste con due separati controricorsi al ricorso principale e a quello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti principali denuncia violazione, per immotivata omessa applicazione, dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 e dell'art. 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Lamenta che il Tribunale non ha correttamente individuato la disciplina del Fondo pensioni per il personale della Banca C.R.T.. Ritenendo ancora applicabile alla fattispecie il vecchio statuto approvato con D.P.R. n. 469/73, in quanto l'articolo 8 dello stesso stabiliva la necessità della approvazione di modifiche statutarie con decreto del Presidente della Repubblica, il giudice di appello non ha tenuto conto che a seguito dell'intervento normativo di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 20 novembre 1997 n 357, le modifiche statutarie sono soggette solo all'approvazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Avrebbe poi, con motivazione tautologica, ritenuto che le nuove modifiche, ancorché non approvate, non siano immediatamente in vigore semplicemente perché "non è scritto".
Ma soprattutto il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli interventi legislativi venuti in essere a seguito del comma 3 dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 218: il decreto legislativo n. 357 del 20 novembre 1990, il decreto legislativo n.502 del 30 dicembre 1992, la legge n. 335 dell'8 aprile 1995.
Rileva che l'art.9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, dopo aver previsto al secondo comma l'estensione anche ai regimi aziendali integrativi, di cui al decreto legislativo n. 357/90, di gran parte del nuovo assetto normativo dell'A.G.O., prevede al terzo comma che ciò avvenga anche in deroga (in peius) del trattamento complessivo già garantito dai regimi esonerativi soppressi e salvaguardato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 357/90, "salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva".
La disposizione è sostanzialmente ripetuta nell'art. 3 diciannovesimo comma, della legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo cui le disposizioni dettate con la nuova legge si applicano anche ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo n.357/90, "salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva".
Assume che il richiamo contenuto nelle citate disposizioni legislative apre spazi di potestà regolamentare diretta alla contrattazione collettiva, a prescindere da ulteriori ricezioni e approvazioni formali.
In questa prospettiva assume importanza fondamentale l'accordo sindacale del 24 novembre 1993, ritualmente prodotto unitamente alla memoria di costituzione in appello, indipendentemente dal fatto che tale accordo, per ragioni di coerenza sistematica, sia stato poi integrato nel testo del "nuovo" Statuto, per il quale soltanto può ipotizzarsi la sopravvivenza di ulteriori requisiti formali. Deduce che l'alternativa a tale opzione interpretativa - rilevanza immediata dell'accordo sindacale 24 novembre 1993 per effetto del richiamo contenuto nelle norme sopra richiamate - non potrebbe essere, come sostenuto nella sentenza impugnata, l'applicazione, del vecchio Statuto, nel testo originario di cui al D.P.R. n. 469/73, ma l'applicazione dell'assetto normativo risultante dalla sovrapposizione a tale testo degli interventi estensivi del regime dell'AGO previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 503/95, anche in deroga (ed anche in peius) del previgente trattamento previdenziale esonerativo già salvaguardato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 357/90.
Con il secondo motivo, premesso che le censure mosse con il primo motivo sono, se accolte, assorbenti, la difesa dei ricorrenti principali denuncia violazione, per disapplicazione, dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 357/90, dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 503/92, dell'art. 3, comma 19, della legge n. 335/95, in relazione alle disposizioni dell'art. 2 della legge n. 222/84, nonché vizio di motivazione.
Assume che, anche se si ritenesse operante il "vecchio" statuto approvato con D.P.R. 18 aprile 1973 n. 469, comunque la assimilabilità della pensione di invalidità del Fondo alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 avrebbe dovuto portare il giudice di appello a ritenere anche la incumulabilità della prima prestazione, al pari della seconda, con qualsiasi reddito da lavoro dipendente.
Il Tribunale non avrebbe considerato i numerosi elementi della pensione di invalidità del Fondo Fondo che la assimilavano alla pensione di inabilità dell'AGO: la "irrivedibilità" della pensione;
la sua reversibilità; la cospicua maggiorazione dell'anzianità da assumere per la determinazione del parametro retributivo e contributivo di riferimento;
la conservazione della natura e della misura della pensione di invalidità anche dopo il raggiungimento dell'età utile per il trattamento di vecchiaia.
Sarebbe erronea, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che "la mancata indicazione di tale incompatibilità tra i requisiti richiesti per l'erogazione del trattamento appare d'altra parte ancora più significativa, se si tiene conto del fatto che nel nuovo Statuto del Fondo Pensioni (non ancora entrato in vigore perché non approvato con il prescritto D.P.R.) la cessazione del servizio è invece espressamente menzionata tra i requisiti richiesti".
Assume che occorreva indagare aliunde per apprezzare se quella disposizione (la previsione della cessazione dal servizio presso la Banca o altra società del gruppo C.R.T. per fruire della pensione di invalidità) avesse carattere innovativo o non piuttosto ricognitivo;
e che tale indagine il giudice del merito non ha compiuto, non ponendosi neppure il problema.
Con il ricorso incidentale la difesa dell'INPS assume che la sentenza del Tribunale di Torino, pur incensurabile sul punto dell'applicabilità del vecchio statuto invece che del nuovo, in quanto immune da vizi logici e giuridici, risulta abnorme per avere pronunciato una statuizione di condanna nei confronti di un ente (il Fondo Pensioni) soppresso a seguito del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. Assume che a seguito del decreto i dipendenti degli enti creditizi sono stati iscritti ad una gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
che, di conseguenza, ente assicuratore è l'INPS, mentre l'ente creditizio datore di lavoro può essere soltanto incaricato del pagamento della prestazione per conto dell'INPS.
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Il ricorso incidentale dell'INPS, il cui esame riveste carattere preliminare, è inammissibile.
Non è affatto vero che i fondi pensione e le casse previdenziali, costituiti in base alla legge 20 febbraio 1958 n. 55, siano stati soppressi con il decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. L'art. 5 di tale decreto ha, invece, trasformato tali fondi e casse in "fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria", al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4:
salvaguardare il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1990, corrispondendo la differenza tra tale trattamento complessivo e la pensione o quota di pensione a carico della gestione speciale presso l'INPS.
Non vi è, pertanto, una pronuncia "abnorme" per essere stata emessa nei confronti di un ente soppresso. Il Fondo pensioni per il personale della Banca CRT è sempre esistente e ne è solo cambiata, come si è veduto, la natura.
Tanto precisato, la questione sollevata dall'INPS con il ricorso incidentale, in tema di legittimazione passiva ad erogare la pensione richiesta dalla signora AT, è nuova, non essendo stata sollevata nei due gradi di merito, ai quali l'Istituto, chiamato in causa, ha partecipato. Nè l'Istituto ha interesse a dedurre la carenza dell'obbligo in testa ad un altro soggetto del processo, agendo quasi come un sostituto processuale dello stesso. Di conseguenza il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. Passando all'esame del ricorso principale, il primo motivo di esso - con il quale si denuncia l'omessa ricostruzione del quadro normativo, quale risultante dal D. Leg.vo 20 novembre 1990 n. 357, dall'art. 9 del D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 503, e dall'art. 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con l'estensione delle restrizioni, in tema di incumulabilità di pensioni e reddito da lavoro autonomo o dipendente, anche gli iscritti alla gestione speciale di cui al D. Leg.vo n. 357/90, salvo un trattamento più favorevole disposto in sede di contrattazione collettiva (donde la rilevanza diretta dell'accordo sindacale del 24 novembre 1993, prescindendo dalla sua "integrazione" nel testo del "nuovo" Statuto del Fondo pensioni) - è infondato.
L'art. 10 del D. Leg.vo n. 503 del 1992, dopo avere stabilito al primo comma che a decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'A.G.O., delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi, disponeva all'ottavo comma che "ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1993 risultano già pensionati ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro tale data e ne ottengano il trattamento nel corso del 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa".
Con l'art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, il sopra riportato comma 8 dell'art. 10 del D. Leg.vo n. 503/92 è stato così sostituito:
"Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole".
Atteso che la signora AT ha ottenuto la pensione di invalidità di cui agli artt. 13 e 14 dello Statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino, approvato con D.P.R. n. 469 del 1973, con decorrenza 1 dicembre 1994, ecco che alla stessa continuano ad applicarsi, in quanto più favorevoli, le disposizioni di cui alla previgente normativa, che non prevedevano alcun divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente od autonomo.
Tutte le norme invocate dai ricorrenti principali, dal D. Leg.vo n. 503/92 all'accordo sindacale del 22 novembre 1993 e alla successiva legge n. 335 del 1995, sono perciò non pertinenti ai fini della verifica dei requisiti occupazionali o di reddito necessari per beneficiare di una pensione regolata dalla previgente, più favorevole, normativa.
Anche il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto che la prestazione richiesta dalla signora AT è regolamentata dallo Statuto approvato con D.P.R. 18 aprile 1973 n. 469 e non dal "nuovo" Statuto approvato con deliberazioni del 26 maggio 1994 e con referendum del 1 giugno 1994, mancando, per l'entrata in vigore del nuovo statuto, l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica richiesta dall'art. 8 del precedente statuto.
Ora, se è vero che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, dispone che "le modificazioni dello statuto sono assoggettate all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e, quindi, non sono più soggette ad approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, è anche vero che l'errore in cui è incorso il Tribunale, come riconoscono gli stessi ricorrenti principali, è irrilevante, atteso che non risulta e non viene dedotto che sia intervenuto il decreto ministeriale di approvazione del Ministero del lavoro;
donde non appare censurabile, anche se va corretta la motivazione (art. 384, ultimo comma, c.p.c.), la affermazione che esclude la efficacia immediata delle modificazioni prima dell'approvazione con il decreto dell'organismo competente.
Anche il passo della sentenza impugnata nel quale si afferma che "è pacifico che tali norme" (quelle dello statuto approvato con D.P.R. n. 469 del 1973) "non prevedono alcuna ipotesi di incumulabilità
della pensione con trattamenti di natura retributiva, mentre non può essere condivisa l'affermazione della Banca CRT e del Fondo Pensioni secondo cui l'incompatibilità con i compensi per lavoro subordinato dovrebbe essere desunta dall'assimilazione del trattamento erogato dal Fondo alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 L. 222/84", non risulta viziato dagli errori logici o giuridici denunciati dai ricorrenti.
Non si nega, infatti, che lo Statuto approvato con il D.P.R. n.469/73 non contenesse ipotesi di incumulabilità della pensione di invalidità (concessa quando la capacità di guadagno era ridotta a meno del 50%) con redditi da lavoro dipendente.
E, quanto al tentativo di assimilare la pensione di invalidità prevista dal Fondo alla pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222, per farne derivare lo stesso regime di incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, si tratta di una argomentazione respinta dal Tribunale con l'osservazione che, al di là di alcune caratteristiche comuni, si tratta di "istituti aventi origine e natura diverse che non possono essere parificati ai fini della incompatibilità con i redditi da lavoro dipendente".
Il vizio interpretativo denunciato dai ricorrenti principali risulta insussistente, così come è inammissibile la riproposizione in questa sede (non di un vizio di motivazione o di un errore di diritto ma) di una pretesa estensione analogica del regime di incompatibilità, con la prestazione di attività lavorativa autonoma o subordinata,della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ad una prestazione che era sorta in un regime esclusivo dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, regolato da uno Statuto approvato ben 11 anni prima;
senza considerare i diversi requisiti di invalidità richiesti (riduzione della capacità di guadagno a meno della metà, per la pensione di invalidità prevista dal Fondo;
assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per la pensione di inabilità).
Non si ravvisa altresì alcun vizio logico nelle deduzioni che il Tribunale ha tratto dal confronto tra il "vecchio" Statuto (che nulla dispone circa la incompatibilità tra pensione e lavoro dipendente) e il "nuovo" Statuto, non ancora approvato dall'organo competente (che, invece, prevede espressamente la cessazione dal servizio per la concessione della prestazione).
Inconsistente è, infine, la censura secondo cui la portata innovativa o ricognitiva di tale diversa formulazione andava ricercata indagando "aliunde", non essendo spiegato in base a quali diversi elementi doveva riconoscersi alla modificazione una portata ricognitiva.
Per tutto quanto esposto il ricorso principale va rigettato. Ricorrono giusti motivi, attesa la novità della questione, per compensare fra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa per intero, fra tutte le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 23 marzo 1999.