Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
Non può rimediarsi attraverso la procedura di correzione di errori materiali alla mancata contestazione nel decreto di fissazione dell'udienza e nella successiva sentenza di applicazione della pena, della recidiva precedentemente indicata nell'avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di una modifica sostanziale del contenuto della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2008, n. 26807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26807 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/05/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1619
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 035658/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TOMI MARCO, N. IL 11/01/1974;
avverso ORDINANZA del 25/05/2007 GIP TRIBUNALE di VITERBO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con provvedimento in data 25.5.2007 il giudice monocratico del Tribunale di Viterbo, investito dal Pubblico Ministero quale giudice dell'esecuzione, rilevato che nella intestazione della sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 2.2.2007 nei confronti di Tomi Marco, esecutiva il 27.2.2007, era stata omessa la indicazione, nel capo di imputazione , della recidiva reiterata specifica, ha disposto la correzione dell'errore materiale nel senso che dopo il capo di imputazione doveva leggersi "recidiva reiterata specifica art. 99 c.p.". Ha proposto ricorso per cassazione in data 14.9.2007, in assenza di notificazione del provvedimento impugnato sia alla parte che al difensore, la difesa Tomi lamentando: la decisione del giudice dell'esecuzione era stata adottata de plano in violazione dell'art.665 c.p.p., comma 3; inosservanza ed erronea applicazione degli artt.130, 546 e 547 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata poiché la contestazione della recidiva, pur risultando nell'avviso di conclusione delle indagini, non era contenuta ne' nel decreto di fissazione dell'udienza ne' nella sentenza, ne' comunque era stata applicata, per cui non era consentito introdurla attraverso una impropria procedura di correzione dell'errore materiale, richiesta dal P.M. per giustificare la emissione dell'ordine di carcerazione privo di sospensione, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, sotto il profilo che al condannato sarebbe stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato.
È evidente che la mancata contestazione della recidiva nel decreto di fissazione dell'udienza e quindi nella successiva sentenza di applicazione della pena è conseguente ad un errore di trascrizione degli atti, ma, una volta che la recidiva non è stata contestata con il decreto di citazione e non risulta applicata ne' nel "patto" ne' tanto meno nella sentenza, la stessa non può essere introdotta in sentenza da parte del giudice dell'esecuzione attraverso la procedura di correzione degli errori materiali. Non si tratterebbe infatti di un errore materiale bensì di una modifica sostanziale del contenuto della sentenza, che, fra l'altro, trattandosi di sentenza di patteggiamento, doveva rispettare il patto intervenuto fra le parti. Il rimedio adottato dal giudice dell'esecuzione per eliminare l'errore di diritto commesso dal giudice della cognizione e così legittimare l'ordine di esecuzione della pena detentiva dal P.M., appare quindi al di fuori dai parametri normativi. Il provvedimento impugnato, in quanto illegale, deve essere in conseguenza annullato senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008