Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2001, n. 6530
CASS
Sentenza 10 maggio 2001

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L'art. 3 del D.L. n. 71 del 1993 (convertito nella legge n. 151 del 1993) - che, innovando rispetto alla disciplina generale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989), ha subordinato il riconoscimento in favore delle "imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato" degli sgravi contributivi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali all'integrale rispetto non soltanto degli istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva di categoria, ma anche degli istituti normativi della contrattazione stessa - non esclude la attribuibilità dei benefici in argomento in favore delle imprese che non abbiano provveduto al versamento dei contributi dovuti agli enti regionali bilaterali per l'artigianato (operativi solo in alcune regioni). Infatti, le clausole prevedenti l'adesione ai suddetti enti non rientrano ne' fra gli istituti di parte economica ne' fra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento dovendo, invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente "obbligatorie", destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2001, n. 6530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6530
    Data del deposito : 10 maggio 2001

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