Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 3 del D.L. n. 71 del 1993 (convertito nella legge n. 151 del 1993) - che, innovando rispetto alla disciplina generale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989), ha subordinato il riconoscimento in favore delle "imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato" degli sgravi contributivi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali all'integrale rispetto non soltanto degli istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva di categoria, ma anche degli istituti normativi della contrattazione stessa - non esclude la attribuibilità dei benefici in argomento in favore delle imprese che non abbiano provveduto al versamento dei contributi dovuti agli enti regionali bilaterali per l'artigianato (operativi solo in alcune regioni). Infatti, le clausole prevedenti l'adesione ai suddetti enti non rientrano ne' fra gli istituti di parte economica ne' fra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento dovendo, invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente "obbligatorie", destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2001, n. 6530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6530 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
4. Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
5. Dott. FEDERICO ROSELL - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, giusta delega in calce al ricorso;
contro la società in nome collettivo CC F.LL di CC LF e C., in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Alberico 11 33 presso lo studio dell'avvocato Paolo Boer, che, unitamente all'avvocato Umberto del Giudice, la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verona del 20 marzo 1998, depositata il giorno 27 successivo, numero 687, r.g. 210/97;
Udita la relazione svolta nell'udienza del dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Antonino Sgroi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - avendo accertato che la società in nome collettivo CC F.lli di CC LF e C. aveva fruito del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali pur non avendo provveduto al versamento dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto e nel presupposto che l'omissione integrasse la violazione al disposto dell'articolo 3 del decreto-legge numero 71 del 1993, convertito nella legge numero 151 del 1993 - ottenne dal pretore di Verona l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori relativi alla non spettante fiscalizzazione. L'opposizione proposta dalla società intimata fu accolta dal pretore con pronuncia resa il 29 maggio 1997. Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale ha rigettato l'appello interposto dall'ente. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che dall'obbligo del versamento dei contributi di cui sopra, previsto dalla contrattazione collettiva, era esentata la società opponente, non avendo essa aderito alle associazioni di categoria che avevano stipulato gli accordi e rientrando la parte della contrattazione prevedente l'istituzione degli enti bilaterali (operativi solo in quattro regioni italiane) e la contribuzione in favore degli stessi tra le clausole di natura obbligatoria per le sole parti contraenti, e non tra gli istituti economici e normativì al cui rispetto è subordinato per le imprese artigiane, in forza del citato articolo 3, il riconoscimento del beneficio in questione.
Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo. L'impresa intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
L'ente ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 5, commi 5 e 8, del decreto legge numero 148 del 1993 (convertito nella legge numero 236 del 1993), 3 del decreto-legge numero 71 del 1993 (convertito nella legge numero 151 del 1993), 36
della legge numero 300 del 1970, 1 e 6, nono comma, del decreto-legge numero 338 del 1989 (convertito nella legge numero 389 del 1989), 1362 e seguenti del codice civile e vizio di motivazione - sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la clausola pattizia prevedente la costituzione dell'ente bilaterale per l'artigianato veneto svolga una efficacia meramente obbligatoria tra le parti stipulanti il contratto collettivo e non rientri tra gli istituti normativi e obbligatori stabiliti nello stesso, e ciò perché la stessa, in quanto disciplinante la costituzione di un fondo-ente di sostegno del reddito a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore di riferimento, appartiene alla categoria di tipo istituzionale, che, venendo a espletare in concreto la sua funzione una volta che i fondi di sostegno vengano a esistere, ha come destinatari del beneficio economico tutti i soggetti operanti nel settore e, quindi, con riferimento ai lavoratori, incide sul trattamento economico minimo tutelato costituzionalmente del quale entra integralmente a farne parte.
La censura è infondata. occorre rilevare che, per quanto testualmente disposto dall'articolo 3 del decreto-legge numero 71 del 1993 (convertito dalla legge numero 151 dello stesso anno), "per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 (e cioè, rispettivamente, gli sgravi contributivi per le aziende del Mezzogiorno e la fiscalizzazione degli oneri sociali) è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro". La disposizione introdusse quindi un ulteriore obbligo nei confronti delle imprese artigiane rispetto alla disciplina valida in via generale in materia di fiscalizzazione (articolo 6, nono comma, del decreto-legge numero 338 del 1989, convertito nella legge numero 389 del 1989), limitando questa l'accesso al beneficio al rispetto delle sole clausole salariali della contrattazione collettiva di categoria, estendendo l'obbligo degli imprenditori al rispetto anche della parte normativa della contrattazione stessa, e cioè di quella diretta a prestabilire i contenuti dei contratti individuali di lavoro. orbene - per quanto risulta dalla sentenza di merito del primo grado alla quale quella impugnata sostanzialmente per tale parte ricostruttiva rinvia - in attuazione di una specifica previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane, venne istituito nella Regione Veneto, con l'accordo interconfederale del 21 dicembre 1989, l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto avente lo scopo di realizzare "gli interessi dei lavoratori, delle imprese artigiane, degli imprenditori artigiani e dei loro familiari" attraverso una serie di prestazioni (progetti di formazione professionale, miglioramento delle condizioni ambientali delle aziende, interventi di sostegno per settori in crisi, pensioni integrative), prevedendosi l'obbligo, a carico dei datori di lavoro e, in minima parte, dei lavoratori, del versamento di quote di finanziamento dei fondi finalizzati agli interventi di sostegno del reddito.
La questione sottoposta al giudice del merito era quella di rispondere al quesito se la clausola, prevedente l'adesione all'Ente Bilaterale per l'Artigianato Veneto per l'ottenimento delle prestazioni in tale modo finanziate, rientrasse tra gli istituti di parte economica (contenente la regolamentazione diretta dei trattamenti retributivi) e di parte normativa (regolante i rapporti individuali di lavoro) del contratto collettivo di riferimento. Con argomentazioni correttamente svolte sotto il profilo giuridico, il tribunale ha ciò escluso, principalmente osservando che, a fronte dell'obbligo dei versamenti, non corrispondeva un diritto dei singoli lavoratori al conseguimento di prestazioni, erogabili, tra l'altro, solo qualora compatibili con le disponibilità economiche degli enti bilaterali, ritenendo quindi che la previsione rientrasse tra le clausole "obbligatorie" del contratto, quelle cioè destinate a impegnare esclusivamente le parti contraenti.
E invero, conformemente a quanto ritenuto in dottrina, va rilevato che deve riconoscersi natura retributiva solo alle prestazioni che gli enti bilaterali dovessero corrispondere in sostituzione di precisi obblighi del datore di lavoro, mentre le altre di carattere meramente eventuale e connesse al verificarsi di determinate situazioni pregiudizievoli hanno natura previdenziale e assistenziale, come del resto espressamente riconosciuto dall'articolo 27 - comma 2, lettera f) - del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995 numero 797 (come riformulato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997 numero 314), che ha inoltre escluso dalla base imponibile i contributi e le somme versate a tale titolo dai datori di lavoro, da ciò derivando che, non rientrando gli stessi nella nozione di retribuzione imponibile, non può giocoforza configurarsi la clausola che li prevede come facente parte di "istituti economici e normativi" in materia retributiva. Nè varrebbe obiettare che essi, essendo assoggettati al contributo di solidarietà, dovrebbero pur sempre fare parte del trattamento retributivo in senso ampio. A questo proposito deve porsi nel dovuto rilievo che il legislatore ha mostrato di ben tenere conto della distinzione, avendo disposto, con riferimento alle "casse edili" - assimilabili, sia pure solo parzialmente, agli enti bilaterali -, la esclusione dalla base imponibile non opera per le somme versate per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, e cioè per quanto a carico delle casse stesse in favore dei lavoratori in sostituzione di precisi obblighi dei datori di lavoro (articoli 9 e 9 bis del decreto-legge 29 marzo 1991 numero 103, convertito nella legge numero 166 del 1991). D'altra parte, è sintomatico che proprio in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile, diversamente da quanto previsto per il settore dell'artigianato, espressamente si è stabilito - proprio a ragione della funzione di concreto, e non solo aleatorio, intervento cui le casse edili adempiono in favore dei lavoratori - che "gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione" (articolo 29, comma 3, decreto- legge 23 giugno 1995 numero 244, convertito nella legge numero 341 del 1995).
Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna del suo proponente al rimborso alla società resistente delle spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rimborsare alla società in nome collettivo CC F.LL di CC LF e C. le spese del giudizio che liquida in lire 35.000 oltre lire tre milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001