Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E VARIE-DCV UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE AULA "A" per diritti L. 3000 10 O PCFFD 2001 019 06/0 1 il CANCELLIERE oggetto LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TRE ZZA Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N.19390/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliera Cron 4009 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD 15.11.2000 da FERROVIE DELL O S TATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del suo procuratore speciale dott. CO Forlenza, giustu per notar Paolo Castellini di Roma, rep. n. 55796 del 21 settembre 1998, rapp.to e difeso dal prof. avv. Renato Scognamiglio, presso il quale elett.te domicilia in Roma, corso Vittorio Emanuele II°, n. 326, glusta ploc a speci 4707 a margine del ricorso, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale contro al Sig COGNA GLO h 1 per diritti L. 11. 21 EER 2007 MIN UD OL rappresentata e difesa dall'avv. CO Palumbo, י. procc quale elett.te domicilia in Roma, via Giulio Cesare, 95, n. giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 06972/98 del R.G. n. 14582/92, notificata il 03 02.10.1997/16.04.1998, settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2000 dal D Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Claudio Scognamiglio, in virtù di delega del prof. avv. Renato Scognamiglio, per la Ferrovie dello Palumbo, por Stato s.p.a., e CO PA. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3408/96 del 10 gennaio 1991 il Pretore di Roma, in accoglimento della domanda proposta da VI PA IT contro l'allora Ente Ferrovie dello Stato, oggi Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie), ael quale era dipendente con il profilo professionale di Segretario superiore di VII categoria, diretta al riconoscimento del suo diritto, per le mansioni in concreto espletate, h 2 all'inquadramento, con decorrenza 01.01.1986, o, in subordine, 05.02.1988, nel profilo di Ispettore capo aggiunto di IX categoria, o, in subordine, di Segretario superiore di I^ classe di VIII categoria, riconosceva alla IT l'inquadramento richiesto in via principale, emettendo i conseguenti provvedimenti. Il Tribunale di Roma, confermando la sentenza appellata spostava solo la quanto all'inquadramento riconosciuto, decorrenza dal 05 febbraio 1988 al 05 maggio 1988; spese del grado per un quarto compensate tra le parti, e per tre quarti a carico della società appellante. Osservava il Tribunale: le mansioni svolte dalla ricorrente presso il Dipartimento Organizzazione dell'Ente, tutte analiticamente indicate nell'atto introduttivo e confermate in sede istruttoria, erano riconducibili ad attività di studio e di ricerca con rilevante grado di specializzazione per le conoscenze giuridiche sull'organizzazione dell'Ente e sul rapporto di lavoro degli agenti ferroviari, ed erano state anche espletate in piena autonomia quanto agli strumenti da utilizzare e alla forma dell'elaborazione, nonché con responsabilità diretta quanto ai risultati, sebbene quest'ultima in relazione alla natura intrinseca del tipo di prestazioni richieste;
gli inquadramenti inferiori a quello riconosciuto dal primo giudice si riferivano ad attività di collaborazione ovvero 3 qualificata e non specializzata, e comunque prestata senza il riconosciuto inquadramento responsabilità diretta;
superiore, pertanto, era conforme al dettato normativo di cui al d.m. n. 1085 del 1985; nessuna domanda era stata proposta per la qualifica di quadro e nessun riconoscimento in tal senso risultava dalla sentenza appellata;
il riconoscimento della superiore qualifica andava datato dai tre mesi successivi all'entrata in vigore del primo contratto collettivo dei dipendenti della Ferrovie, in applicazione dell'art. 2103 c.c., richiamato dalla predetta contrattazione e pacificamente applicato solo dalla decorrenza del termine previsto dalla norma codificata. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Ferrovie dello Stato s.p.a., già Ente Ferrovie dello Stato, demandando ad unico, articolato, motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. IT VI PA si è costituita con controricorso. La Ferrovie dello Stato s.p.a. ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. in relazione all'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 1990, e illegittima interpretazione e applicazione del d.m. 14 maggio 1985, n. 1085, nonché carenza e h contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia: il Tribunale non aveva correttamente applicato i criteri di indagine e di decisione, affermando, senza il sostegno di adeguata motivazione, che le mansioni di consulenza, studio e ricerca espletate dalla IT avevano le connotazioni della specializzazione, della piena autonomia e della responsabilità diretta quanto ai risultati, con la sola precisazione che quei risultati, о anche l'autonomia, dovevano essere intesi in relazione alla natura intrinseca delle prestazioni richieste;
in realtà, ogni attività di consulenza e ricerca comportava un certo grado di studi, qualificazione, un imprescindibile margine di autonomia ed implicava un accollo di responsabilità, elementi tutti certamente rinvenibili anche nella categoria impiegatizia a qualsiasi livello e in qualsiasi settore;
l'inquadramento confermato dal Tribunale riconduceva al riconoscimento dei profili rientranti nell'area quadri e cioè in un'area superiore alla categoria impiegatizia, di cui peraltro la settima, già rivestita dalla IT, ne costituiva la massima espressione;
tale dato normativo doveva necessariamente essere preso in considerazione, costituendo esso una logica e imprescindibile componente della domanda della dipendente, mentre il Tribunale, riconoscendone la novità e/o la intempestività, ne ha omesso la valutazione, così pretermettendo ogni riferimento alla specifica normativa 5 4 legislativa con particolare riferimento alle connotazioni nell'art. 2 della legge 190 del 1995 e ogni descritte confronto con gli inquadramenti previsti dal d.m. n. 1085 del 1985, da un lato, e, dall'altro, con la inadeguatezza delle mansioni svolte dalla ricorrente. Il ricorso è infondato. Il giudice di appello, nel procedimento logico-giuridico necessario alle indagini per le domande di superiori inquadramenti per effetto delle mansioni in concreto svolte (art. 2103 C.C., nel testo attuale) ha indicato le declaratorie delle figure professionali in esame (Ispettore Capo Aggiunto di IX^ categoria di cui alla domanda principale, Segretario Superiore di I^ classe di VIII^ categoria di cui alla domanda subordinata, e Segretario Superiore di VII^ categoria di cui alla qualifica rivestita), ha esposto le mansioni in concreto svolte e le modalità di espletamento di esse (studi normativi sulla formazione del personale, sulla possibilità di applicazione di particolari forme contrattuali al rapporto di lavoro del settore ferroviario;
studi finalizzati alla predisposizione di ipotesi di disegni di legge in materia di prepensionamento del personale ferroviario o attinenti l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
studi comparati, partecipazioni a commissioni e stesure di ipotesi aziendali in materia di rinnovi contrattuali e di revisione delle 6 declaratorie dei profili professionali del personale ferroviario;
studi giuridici su questioni varie attinenti personale distaccato presso problematiche relative al tema di ferie aggiuntive del Regioni, al contenzioso in corresponsione del salario di personale, al criterio di produttività; partecipazione, con funzioni anche organizzative e di coordinamento, a diverse commissioni di studio per lo studio del trattamento di fine rapporto e di un progetto per il trattamento pensionistico integrativo), ne ha desunto che esse sono riconducibili ad attività di studi e di considerarsi di preminente rilievo, in ricerca, "devono funzionali alla predisposizione degli strumenti quanto occorrenti alla realizzazione degli scopi dell'Ente", erano espletate "in piena autonomia quanto agli strumenti da utilizzare e alla forma dell'elaborazione, nonché con responsabilità diretta quanto ai risultati (V. teste Santoloni), i quali devono essere intesi, ovviamente in relazione alla natura intrinseca del tipo di prestazioni richieste", erano riconducibili alla declaratoria richiesta in via principale per il carattere di specializzazione e di assunzione di responsabilità diretta di cui erano connotate, e si distinguevano da quelle caratterizzate da semplice collaborazione riconducibili alla qualifica di Segretario Superiore di 7^ ctg. riconosciuta dall'Ente, ovvero di sola qualificazione riconducibili alla qualifica intermedia で Ch 7 Segretario Superiore di I^ classe di 8^ ctg. di cui alla domanda subordinata. A fronte di tanto il ricorso in esame, sul presupposto che il giudice di appello non aveva correttamente applicato i criteri di indagine e di decisione, si limita a denunziare che le attività di studio, consulenza e ricerca comportano comunque un certo grado di qualificazione, un imprescindibile autonomia e implicano un accollo di margine di il tutto non estraneo alla qualifica responsabilità, riconosciuta, e che esse comunque possonoimpiegatizia espletarsi a diversi gradi di autonomia e di responsabilità. E dunque, nello specifico, sostanzialmente non si contestano le mansioni come accertate agli atti, non si oppongono, anche attraverso la ricostruzione dell'organigramma del settore in cui la IT operava, diverse e/o riduttive modalità di espletamento di esse con riferimento all'autonomia esecutiva, alla responsabilità diretta e alla finalizzazione agli scopi dell'Ente, non si indicano specifici momenti di carenza di indagine, non si censurano le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alla riconducibilità delle mansioni alla categoria rivendicata in via principale e alla esclusione delle altre di 7^ e 8^ categoria. E' quanto rappresenta una palese inottemperanza al disposto dell'art. 366, n. 4, c.p.c., dal quale si richiede, 8 J come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento della invocata cassazione della decisione impugnata ex art. 360, n. 3, c.p.c., abbiano i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta, tra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme ○ principi di diritto;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione della citata norma, il motivo nel quale non venga precisato in qual modo, per contrasto con la norma indicata о con l'interpretazione della stessa legittimità о dalla fornita dalla giurisprudenza di prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale si assume essere incorsa la pronunzia di merito, all'uopo non essendo, all'evidenza, sufficiente il solo richiamo, in limine, della norma che si assume violata ed una affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto o del vizio di motivazione imputati alla pronunzia stessa (Cass. nn. 03805/99, 12877/98). Va, infine, rilevato che la indagine di merito è stata svolta, come espressamente richiesto, con riferimento alla declaratoria della categoria IX^ rivendicata di Ispettore Capo Aggiunto in applicazione del D.M. n. 1085 del 1985. Ebbene, anche l'omesso riferimento alla specifica normativa 9 quella sulla qualifica di quadro, cui apparterrebbe rivendicata riconosciuta, non trova in ricorso alcuna spiegazione e nessun fondamento in termini di concretezza e di decisività dell'allegata deduzione. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza, la Ferrovie dello Stato s.p.a. va condannata al rimborso in favore di IT VI PA delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso, e condanna lala C O R T E Ferrovie dello Stato s.p.a. al rimborso in favore di IT VI PA delle spese del giudizio di cassazione in lire 26.000 oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 15 novembre 2000. Il consigliere est. Il presidente Giovanni Mazzarella Lio veruilfergaulla Vincenzo TrezzaViceuso 5 Creare 3 0 I 3 A 1 S 5 D . S , T . A O R T N L Stall A , L ' A 3 L O S L 7 B E - E I P 8 D S D - I I 1 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S A N 1 T N G S Depositata in Cancelleria E E O O S G P A I D G M A 9 FEB. 2001 I E E oggi, O , L A T O D T M OL.C. IL ABORATORE R A I E T E L R R S I T DI CANCELLERIA P L I N D E G E E D S O R E 10