Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO EI, residente in [...], rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco d'Ayala Valva, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via U. Boccioni 4;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- intimata -
avverso la sentenza n. 393/23/97 del 19 novembre 1997 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 23, depositata il 13 gennaio 1998 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/07/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Francesco D'Ayala Valva che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21 giugno 1995 il sig. EG FE produceva istanza di rimborso alla Direzione Regionale per le Entrate del Lazio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973, della somma di lire 29.535.000 versata dall'Ente Ferrovie dello Stato, in qualità di sostituto di imposta, a titolo di ritenuta su somme corrisposte a seguito di transazione del 2 dicembre 1993.
Avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, in data 7 novembre 1995 il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, chiedendo la declaratoria del riconoscimento del suo diritto al rimborso. La Commissione, con sentenza 245/17/96, accoglieva il ricorso.
Contro detta sentenza l'Amministrazione proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, con decisione 393/23/97 depositata il 13 gennaio 1998, accoglieva il gravame. Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione sorretto da quattro motivi e presentava memorie difensive. Resisteva con controricorso l'intimata Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il contribuente ha lamentato la "violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.Lvo. 456/1992 (art. 360 n. 3 cpc)", dal momento che non sarebbe ammissibile l'appello dell'Ufficio giacché non sufficientemente motivato e senza specifiche argomentazioni in riferimento alle violazioni di legge. Secondo il ricorrente l'Ufficio non avrebbe posto nell'atto di appello specifiche eccezioni volte a censurare la motivazione della sentenza emessa dai giudici, ma avrebbe invece solo riportato argomentazioni generiche e apodittiche, estranee rispetto alle motivazioni contenute nell'atto che impugnava. L'Amministrazione quindi non avrebbe censurato il capo della sentenza nella quale i giudici di prime cure avevano accertato il carattere risarcitorio delle somme corrisposte, ma avrebbe invece tentato di far rientrare la fattispecie in esame nelle previsioni dell'art. 16, primo comma, lett. A del T.U. 917/86 vigente all'epoca dell'erogazione. Con il secondo motivo il contribuente ha lamentato la "violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 (art. 360 n. 3 c.p.c.)", atteso che l'Amministrazione avrebbe prodotto nell'atto di appello nuove, e quindi inammissibili, eccezioni rispetto a quanto già legittimamente portato all'esame del primo giudice.
I due motivi sono infondati e possono essere oggetto di trattazione congiunta.
Il gravame proposto dall'Amministrazione avverso la decisione di primo grado non può infatti essere considerato inammissibile, atteso che, anche se la conciliazione del 3 dicembre 1993 è immediatamente precedente al prepensionamento del contribuente avvenuto il 31 dicembre 1993 ex L. 141/90, è forte il collegamento anche temporale tra le due vicende e quindi l'Amministrazione nell'appello ha correttamente criticato la decisione impugnata contestando la natura risarcitoria affermata dal giudice di primo grado ed invocando l'applicazione del T.U. 917/86.
Al riguardo questa Corte ha precisato che la mancanza o la completa incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma primo, D.Lgs. 546/1992, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l'atto di appello, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi "assolutamente" incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco (cfr, Cass. 6473/2002). Quanto poi alla dedotta decadenza, nella fattispecie inesistente, non è inopportuno ricordare, per quanto di ragione, che in tema di contenzioso tributario la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'Amministrazione finanziaria attiene ad una situazione non disponibile dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 2969 c.c. ed è pertanto rilevabile d'ufficio (Cass. 10591/2002).
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la "violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma due, e 16, comma uno, lett. a) del DPR 917/1986, ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.). Secondo il contribuente, infatti, l'art. 6, comma due, T.U.I.R. avrebbe introdotto il principio secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danno, consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli costituiti o perduta. L'interpretazione di tale norma, pertanto, sostiene la imponibilità fiscale delle somme percepite del lavoratore a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante nella misura in cui le medesime somma abbiano valore compensativo o sostitutivo dei redditi di lavoro non conseguiti o perduti. Nella fattispecie, la somma in questione aveva titolo nel regolamento di interessi stabilito dalle parti al fine di comporre liti in essere per i danni subiti dal dipendente a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro. Anche questo motivo è infondato. È giurisprudenza costante di questa Corte che il dettato normativo di cui agli artt. 16, comma primo, lett. a), e 4 del D.P.R. n. 917 del 1986 assoggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
sia pure con il favore della tassazione separata, tutte le somme erogate in diretta ed immediata correlazione con il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle corrisposte al lavoratore, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, come indennità di prepensionamento, le quali, convenzionalmente stabilite tra le parti, trovano giustificazione nell'ambito del rapporto stesso e della sua risoluzione consensuale, difettando, in tale situazione, il presupposto per qualificare il versamento come erogazione liberale, di carattere eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti (Cass. 669/2000; negli stessi sensi Cass. 5774/2000). Non c'è dubbio che in tema di imposte sui redditi, alla stregua del dettato dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R., 22 dicembre 1986 n. 917 (applicabile nella specie "ratione temporis"), secondo il quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio seno soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatesi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 32, comma primo, lett. a, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85) ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa (con valutazione del giudice di merito adeguatamente motivata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12798/2032).
Ma, nel caso di specie, è stato messo in evidenza e fatto proprio nel verbale di conciliazione che non si parla del risarcimento di danni atteso che "la F.S. SpA oltre al trattamento di quiescenza e buonuscita spettanti, riconoscerà all'ing. FE, che si avvale del prepensionamento per il personale FF.SS., un importo integrativo transattivo".
Con l'ultimo motivo il contribuente ha lamentato la omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 5, cpc), atteso che il giudice non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalla parte ma avrebbe invece utilizzato una convinzione - e cioè che l'importo integrativo sarebbe stato corrisposto quale incentivo al prepensionamento - che per la sua natura non può apparire incontestabile o indubitabile.
Il motivo è infondato e valgono le considerazioni già sviluppate in relazione al terzo motivo.
Siamo in presenza di un verbale di conciliazione ove manca qualsivoglia menzione ad un risarcimento del danno. Nello stesso verbale, infatti, si parla anche delle indennità relative alle ferie residue al preavviso, circostanza da considerarsi non un erroneo riferimento, ma espressione significativa della volontà di definire transattivamente e globalmente ogni spettanza inerente al pregresso rapporto di lavoro. È irrilevante, poi, la circostanza che il giudice di primo grado avesse ritenuto parte delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, atteso che la motivazione del giudice di seconde cure sul punto non è stato oggetto di apposita specifica e articolata censura.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004