CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2026, n. 13346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13346 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18966-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, NC STUMPO, AR PASSARELLI;
- ricorrente -
contro NI BA, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSA MAFFEI, ISIDE B. STORACE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 275/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 493/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Oggetto R.G.N. 18966/2022 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 13346 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 08/05/2026 2 udito l'avvocato NC STUMPO;
udito l'avvocato CHIARA MORASCHI per delega verbale FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame principale dell'INPS e in accoglimento totale del gravame incidentale Di AR NI, ha condannato l’INPS a liquidare la NASPI anticipata con inclusione nella retribuzione imponibile della retribuzione non corrisposta per effetto dell’intervento della causa integrabile, oltre accessori di legge. 2. L’assicurata ha agito in giudizio per sentir accertare il suo diritto alla riliquidazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 - da determinarsi sulla base della «retribuzione imponibile ai fini previdenziali», di cui all’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015 – tenendo conto anche del trattamento salariale percepito;
e per l’effetto, per sentir condannare l’Inps al pagamento della differenza tra quanto erogatole e quanto avrebbe dovuto erogarle. 3. Costituendosi in giudizio, l’INPS ha contestato la fondatezza della domanda della ricorrente affermando (diversamente da quanto afferma nel presente grado) che la «retribuzione imponibile ai fini previdenziali», di cui all’art. 4, comma 4 cit., non è costituita dalla somma della retribuzione percepita dal lavoratore e di quanto eventualmente percepito a titolo di integrazione salariale ma dalla «retribuzione persa» dal lavoratore in conseguenza dell’evento, dovendo intendersi per «retribuzione persa», l’ammontare della retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se l’assicurato avesse prestato la normale attività lavorativa durante il periodo per il quale si è verificata la sospensione del rapporto, e non l’importo dell’indennità di integrazione salariale. 3 4. Nelle note difensive depositate in vista dell’udienza di decisione della causa la ricorrente, preso atto delle deduzioni dell’INPS, ha precisato la domanda già formulata in ricorso chiedendo al giudice di dichiarare il suo diritto alla liquidazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, tenendo conto anche del trattamento di integrazione salariale percepito, ovvero tenendo conto, anche per i periodi in cui ha percepito l’integrazione salariale, della retribuzione nel suo valore pieno, e di condannare l’Inps a pagarle la differenza rispetto a quanto già erogatole. 5. Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda formulata dalla ricorrente in ricorso, ha ritenuto compreso, nella «retribuzione imponibile ai fini previdenziali» di cui all’art. 4, comma 4, anche il trattamento di integrazione salariale della retribuzione corrisposta parzialmente nel caso in cui il lavoratore sia stato posto in cassa integrazione guadagni ad orario ridotto, e che l’INPS, escludendo dalla base di computo della «retribuzione imponibile ai fini previdenziali» quanto percepito a titolo di integrazione salariale, non avesse operato correttamente, omettendo di considerare il versamento dei contributi figurativi, equiparati a quelli versati in costanza di rapporto, e comunque utili ai fini della quantificazione dell’incentivo per cui è causa. 6. Dell’esito del giudizio di gravame si è già premesso, in limine. 7. La sentenza è impugnata dall'INPS, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale l’istituto si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 420 c.p.c. per inammissibile mutatio libelli e per violazione delle norme sull’incentivo all’autoimprenditorialità, quanto alle modalità di calcolo e i redditi inclusi nella cornice della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, quando nel periodo rilevante ai fini del computo il rapporto sia stato 4 sospeso per la collocazione in cassa integrazione, a zero ore o a orario ridotto. 8. AR NI ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. 9. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Dagli atti di causa - ricorso, alle pagine 4 e 7, nelle parti riproduttive del tenore della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e dell’atto di appello dell’Inps, contenenti richiamo al documento n. 4 prodotto nel giudizio di primo grado dall’Istituto - si evince che l'INPS, nelle fasi di merito, ha sostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, limitatamente all’entità da porre a base del computo della prestazione, parametrata alla retribuzione piena, per i periodi di collocamento del richiedente in cassa integrazione a orario ridotto. 11. Ne consegue che - anche ai fini della valutazione degli effetti di tale parziale ammissione, in presenza della mutata prospettazione difensiva nella presente fase - la formulazione del ricorso per cassazione avrebbe richiesto, nel rispetto dei canoni di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc civ., a fronte dell’integrale accoglimento della pretesa in sede di merito, l’indicazione puntuale, nell’impugnazione di legittimità, della retribuzione virtuale ritenuta utile, in relazione ai periodi di integrazione salariale a orario ridotto o a zero ore, ai fini della determinazione della base di calcolo della prestazione richiesta. 12. L’onere in questione non è stato rispettato, sicché il ricorso, privo di adeguata specificità e determinatezza, non supera il vaglio di ammissibilità. 13. Va rilevato in proposito (ex multis Cass. n. 16618 del 2025) che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, 5 prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, per essere la descritta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Con particolare riferimento al requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366, n. 3 cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. In altri termini, secondo il modello legale apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere, poi, allo scrutinio dei motivi di ricorso con il compendio di conoscenze necessarie, finalizzate allo scrutinio della deducibilità e pertinenza. 14. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile. 15. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 6 accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente SA IN LU ES
- ricorrente -
contro NI BA, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSA MAFFEI, ISIDE B. STORACE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 275/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 493/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Oggetto R.G.N. 18966/2022 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 13346 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 08/05/2026 2 udito l'avvocato NC STUMPO;
udito l'avvocato CHIARA MORASCHI per delega verbale FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame principale dell'INPS e in accoglimento totale del gravame incidentale Di AR NI, ha condannato l’INPS a liquidare la NASPI anticipata con inclusione nella retribuzione imponibile della retribuzione non corrisposta per effetto dell’intervento della causa integrabile, oltre accessori di legge. 2. L’assicurata ha agito in giudizio per sentir accertare il suo diritto alla riliquidazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 - da determinarsi sulla base della «retribuzione imponibile ai fini previdenziali», di cui all’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015 – tenendo conto anche del trattamento salariale percepito;
e per l’effetto, per sentir condannare l’Inps al pagamento della differenza tra quanto erogatole e quanto avrebbe dovuto erogarle. 3. Costituendosi in giudizio, l’INPS ha contestato la fondatezza della domanda della ricorrente affermando (diversamente da quanto afferma nel presente grado) che la «retribuzione imponibile ai fini previdenziali», di cui all’art. 4, comma 4 cit., non è costituita dalla somma della retribuzione percepita dal lavoratore e di quanto eventualmente percepito a titolo di integrazione salariale ma dalla «retribuzione persa» dal lavoratore in conseguenza dell’evento, dovendo intendersi per «retribuzione persa», l’ammontare della retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se l’assicurato avesse prestato la normale attività lavorativa durante il periodo per il quale si è verificata la sospensione del rapporto, e non l’importo dell’indennità di integrazione salariale. 3 4. Nelle note difensive depositate in vista dell’udienza di decisione della causa la ricorrente, preso atto delle deduzioni dell’INPS, ha precisato la domanda già formulata in ricorso chiedendo al giudice di dichiarare il suo diritto alla liquidazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, tenendo conto anche del trattamento di integrazione salariale percepito, ovvero tenendo conto, anche per i periodi in cui ha percepito l’integrazione salariale, della retribuzione nel suo valore pieno, e di condannare l’Inps a pagarle la differenza rispetto a quanto già erogatole. 5. Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda formulata dalla ricorrente in ricorso, ha ritenuto compreso, nella «retribuzione imponibile ai fini previdenziali» di cui all’art. 4, comma 4, anche il trattamento di integrazione salariale della retribuzione corrisposta parzialmente nel caso in cui il lavoratore sia stato posto in cassa integrazione guadagni ad orario ridotto, e che l’INPS, escludendo dalla base di computo della «retribuzione imponibile ai fini previdenziali» quanto percepito a titolo di integrazione salariale, non avesse operato correttamente, omettendo di considerare il versamento dei contributi figurativi, equiparati a quelli versati in costanza di rapporto, e comunque utili ai fini della quantificazione dell’incentivo per cui è causa. 6. Dell’esito del giudizio di gravame si è già premesso, in limine. 7. La sentenza è impugnata dall'INPS, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale l’istituto si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 420 c.p.c. per inammissibile mutatio libelli e per violazione delle norme sull’incentivo all’autoimprenditorialità, quanto alle modalità di calcolo e i redditi inclusi nella cornice della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, quando nel periodo rilevante ai fini del computo il rapporto sia stato 4 sospeso per la collocazione in cassa integrazione, a zero ore o a orario ridotto. 8. AR NI ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. 9. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Dagli atti di causa - ricorso, alle pagine 4 e 7, nelle parti riproduttive del tenore della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e dell’atto di appello dell’Inps, contenenti richiamo al documento n. 4 prodotto nel giudizio di primo grado dall’Istituto - si evince che l'INPS, nelle fasi di merito, ha sostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, limitatamente all’entità da porre a base del computo della prestazione, parametrata alla retribuzione piena, per i periodi di collocamento del richiedente in cassa integrazione a orario ridotto. 11. Ne consegue che - anche ai fini della valutazione degli effetti di tale parziale ammissione, in presenza della mutata prospettazione difensiva nella presente fase - la formulazione del ricorso per cassazione avrebbe richiesto, nel rispetto dei canoni di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc civ., a fronte dell’integrale accoglimento della pretesa in sede di merito, l’indicazione puntuale, nell’impugnazione di legittimità, della retribuzione virtuale ritenuta utile, in relazione ai periodi di integrazione salariale a orario ridotto o a zero ore, ai fini della determinazione della base di calcolo della prestazione richiesta. 12. L’onere in questione non è stato rispettato, sicché il ricorso, privo di adeguata specificità e determinatezza, non supera il vaglio di ammissibilità. 13. Va rilevato in proposito (ex multis Cass. n. 16618 del 2025) che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, 5 prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, per essere la descritta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Con particolare riferimento al requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366, n. 3 cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. In altri termini, secondo il modello legale apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere, poi, allo scrutinio dei motivi di ricorso con il compendio di conoscenze necessarie, finalizzate allo scrutinio della deducibilità e pertinenza. 14. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile. 15. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 6 accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente SA IN LU ES