Sentenza 22 maggio 2003
Massime • 1
La ratio dell'art. 343 cod. pen. è la tutela dello Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria ed il reato sussiste quando tale interesse viene leso con espressioni di scherno e gravemente minacciose indirizzate a chi in quel momento esercita la funzione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva aggredito il pubblico ministero in udienza con le parole " bravo, bravo" seguito da applauso e con la frase " atia t'atterro").
Commentari • 2
- 1. Art. 343 - Oltraggio a un magistrato in udienzahttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia. (1) Comma così modificato dall'art. 18, L. 205/1999. Il testo precedentemente in vigore prevedeva la pena della reclusione da uno a quattro anni. Rassegna di giurisprudenza In tema di oltraggio a magistrato in udienza è sufficiente, ai fini dell'elemento psicologico, la consapevolezza del significato oltraggioso delle parole e degli atti compiuti, non occorrendo un dolo specifico (Sez. …
Leggi di più… - 2. Applaudire è reato (Cass. 48555/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 37383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37383 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Francesco ROMANO Presidente
Dott. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dott. Ilario OR MARTELLA Consigliere
Dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
Dott. Agnello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MI TO OR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 12.2.2002, della Corte di appello di Caltanissetta;
letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Ilario OR MARTELLA;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Stefano Pellegrino.
Fatto e Diritto
1. Con sentenza in data 18.12.1998, il Pretore di Caltanissetta dichiarava MI TO OR, responsabile del reato di cui all'art. 343 1 e ultimo co. c.p. (per avere offeso, in Marsala il 14.7.1994 il prestigio del p.m. CANNAVALE Luigi Alberto nel corso di un'udienza relativa a procedimento che lo vedeva imputato, profferendo all'indirizzo del magistrato le parole "bravo, bravo" accompagnate da un applauso. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con minaccia consistita nel pronunciare la frase: "a tia t'atterro". Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale) e lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
2. Interposto gravame dall'imputato, la Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata decisione.
3. Con il proposto ricorso, l'imputato, a mezzo del difensore, denuncia:
- nullità della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Si sostiene che nella fattispecie le espressioni utilizzate dall'imputato integrano una mera anche se aspra critica al provvedimento del giudice, ma non risultano dotate di valenza offensiva necessaria nei confronti della persona e, come tali, prive di rilevanza penalistica;
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p.. La doglianza è che il giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto l'impossibilità tempestivamente comunicata dal difensore a partecipare all'udienza in quanto impegnato lo stesso giorno in altro processo celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Trapani.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto attiene alla doglianza assertiva della violazione del diritto di difesa, il giudice a quo ha ben evidenziato che l'impedimento addotto dal difensore non risultava per nulla documentato, né giustificato con riferimento all'impossibilità di ottenere un rinvio nell'altro processo e di avvalersi di sostituti, per cui esso non poteva essere ritenuto né assoluto, né legittimo, così da essere pienamente condivisa la decisione del Pretore di disattenderlo, soprattutto considerando che il processo perveniva già da un rinvio disposto alla precedente udienza per consentire al difensore, anche allora impedito, di partecipare alla discussione finale.
Privo di pregio è, poi, da ritenere l'assunto difensivo secondo cui le espressioni adoperate all'imputato all'indirizzo del magistrato, non risultavano dotate di valenza offensiva ed erano prive di rilevanza penale.
Appare opportuno sottolineare che la ratio dell'art. 343 c.p., non è tanto quella di tutelare il prestigio del magistrato, quanto quello dello Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria. Il pregiudizio nei confronti dei singoli magistrati porta a qualificarli come persone danneggiate dal reato, in presenza del preminente e assorbente interesse statuale nell'esercizio della funzione giudiziaria attraverso i suoi organi, nel momento più solenne e peculiare di esso, quale quello della pubblica udienza, interesse che, come ineccepibilmente motivato dai giudici del merito, è stato leso dall'imputato con le espressioni di scherno e gravemente minacciose (riportate nel capo di imputazione), rivolte al p.m. nel corso del processo celebrato a carico dello stesso prevenuto per reati gravissimi (quali detenzione e porto abusivo di armi clandestine e alterate, rapine, ricettazioni, lesioni gravi, etc.).
Consegue da quanto sopra, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che ritiene di equità stabilire in euro cinquecento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 OTTOBRE 2003.