Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8562 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 5 6 2 / 0 2 ee 74964 ITALIANA UBBLICA Oggetto: IRPEF - Agevolazioni per i terremotati NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 4330/2001 Cron.23575 Ill.mi Sigg.ri Magistrati: composta Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Consigliere C.C. 29.01.2002 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto: N. 74964 dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, e dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrenti - contro i signori MI BA e ES TI, residenti in [...]di Castello, in Via B. Fortebraccio 8;
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 14 di- cembre 1999, n. 476/06/99, depositata il 20 dicembre 1999; 1 0 4 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
vista la nota del 5 novembre 2001, con la quale il P.M., in persona del Sosti- tuto procuratore generale dottor Maurizio Velardi, chiede che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza;
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. I signori MI NI e ES TT sono destinatari di una car- tella esattoriale, relativa a iscrizione a ruolo per il recupero IRPEF e ILOR 1985 sospesa ai sensi dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363. 2. Il ricorso dei contribuenti è accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia con sentenza n. 487/05/96. 3. L'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Città di Castello è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Perugia con sentenza 14 dicembre 1999, n. 476/06/99. 4.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Perugia 14 dicembre 1999, n. 476/06/99, denunciando la violazione e la falsa applicazione: dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 971, in relazione all'art. 13 quinquies L. 24 lu- glio 1984, n. 363; dell'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28. 4.2. Il Ministro ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
5. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, è principio consoli- dato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale 2 dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, con- sistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della so- spensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù del- l'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione del- l'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'interpretazione au- tentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28 (vedasi, per tutte, la sentenza 25 giugno 2001, n. 8659).
6. La manifesta infondatezza del ricorso ne comporta il rigetto.
7. Poiché i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giu- dizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002. Il Presidente, ما شوت Il relatore ed estensore CANCELLERIA IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 3