Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
L' articolo 2055, primo comma, cod. civ. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, è causalmente derivato dalle condotte, anche autonome e non identiche, di più persone - e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa - la cui responsabilità solidale rende irrilevante, rispetto al danneggiato, l' accertamento sul rapporto causale tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Rep. -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BB MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio DEavvocato SOTERO SALIS, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE UT ASSIC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio DEavvocato, GIUSEPPE GIGLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RAFFAELE DEL SORDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AD ASSIC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio DEavvocato ANTONIO PELLEGRINI, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI RINALDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IN AN, NC ER, CO SOC, AE ASSIC SPA, IA SA SPA, NA MO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 506/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa 17/02/95 e depositata il 06/05/95 (R.G. 1187/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Bologna MA FA esponeva che il 3 aprile 1985, mentre si trovava alla guida della sua autovettura Volvo sull'autostrada A/14 nei pressi di Imola, era stato coinvolto in tamponamenti tra veicoli ed il suo veicolo era stato urtato da tergo da un'autovettura Fiat RI condotta da IV IN, di proprietà della Sava e assicurata presso la Padana Assicurazioni e da un'autovettura Volkswagen Golf condotta da UC CI, di proprietà della società Semeco ed assicurata presso la Reale Mutua di assicurazioni s.p.a..; conveniva perciò in giudizio tutti i menzionati soggetti, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo nella parte anteriore e posteriore, facendo presente che la Reale Mutua gli aveva erogato la somma di L. 1.500.000, trattenuta a titolo di acconto.
La Padana Assicurazioni si costituiva affermando che era stato proprio l'attore a tamponare altri automezzi, provocando così un disastroso incidente. La Reale Mutua si costituiva affermando che la Volvo del FA, dopo avere autonomamente tamponato l'autovettura che lo precedeva, era stata tamponata dalla Fiat RI condotta dall'IN ed era stata poi urtata nella parte posteriore sinistra dalla Golf condotta dal CI, la quale ultima era stata proiettata contro la Volvo dall'urto ricevuto da una Citroen CX di proprietà di GI VI ed assicurata presso la EC. La Reale Mutua, tenuto conto che la EC aveva integralmente risarcito alla società Semeco i danni riportati dalla Golf, chiedeva di chiamare in causa il VI ed il suo assicuratore EC, per rispondere anche dei danni prodotti alla Volvo DEattore dall'urto ad essa inferto. Tutti gli altri convenuti restavano contumaci.
Disposta la chiamata in causa del VI e della assicuratrice EC, si costituiva solo quest'ultima, chiedendo la reiezione delle domande svolte nei propri confronti, in quanto la Golf condotta dal CI era stata urtata dalla Citroen del VI solo dopo avere, per fatto esclusivo del proprio conducente, colpito la Volvo DEattore. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 14 novembre 1991, rigettava la domanda ritenendo che i danni subiti dalla Volvo nella parte anteriore potevano essere stati causati dall'urto assai violento di questa autovettura con l'auto che la precedeva;
per i danni nella parte posteriore, il Tribunale rilevava che la Volvo era stata colpita, nell'ordine, da una Mercedes condotta da NO AN (che era rimasto estraneo al giudizio), dalla Fiat RI condotta dall'IN e dalla Golf condotta dal CI, ma non era possibile determinare le conseguenze dannose riconducibili a ciascuno dei distinti urti, onde, pur accertato che tali urti andavano ascritti a colpa dei rispettivi conducenti (per il mancato rispetto della distanza di sicurezza), non era stato provato dall'attore il nesso causale tra ogni singola azione colposa ed il danno che si assumeva derivatone.
Proposto appello dal FA, si sono costituiti l'IN e la s.p.a. Padana Assicurazioni, nonché il CI, la s.p.a. Semeco e la società Reale Mutua di assicurazioni, che, con appello incidentale, ha chiesta la condanna del FA a restituire ad essa la somma di L. 1.500.000; si è costituita anche la EC Assicurazioni s.p.a.. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza depositata il 6 maggio 1995, ha confermato la pronunzia di primo grado, rigettando l'appello incidentale. La Corte ha rilevato che, secondo il Tribunale, non si potevano stabilire con certezza le modalità e la successione degli urti subiti dalla Volvo del FA, e quindi il contributo causale recato da ciascun veicolo in ordine ai danni da essa ricevuti, onde correttamente non si era applicato l'ultimo comma DEart.2055 c.c.; in particolare, non si poteva stabilire se gli urti impressi dalla RI DEIN e dalla Golf del CI avessero interessato la parte posteriore o quella anteriore della Volvo, e quindi era rimasta incerta la riferibilità dei danni subiti dalla Volvo alle singole condotte DEIN,del CI e del VI.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna MA FA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico complesso motivo. La società Padana Assicurazioni e la società Reale Mutua di Assicurazioni hanno resistito con autonomi controricorsi. Quest'ultima società ha presentato memoria. Motivi della decisione.
Con l'unico motivo del ricorso il FA deduce la violazione e falsa applicazione DEart.2055 c.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria sul relativo decisivo punto. Il ricorrente premette di rinunciare alla domanda di risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo nella parte anteriore, ritenendo però che tutti i convenuti dovessero essere condannati in solido al risarcimento integrale dei danni subiti nella parte posteriore del veicolo, sulla base DEaccertamento dei fatti compiuto dal Tribunale nella decisione confermata dalla Corte di appello.
Da tale accertamento risulta che le autovetture DEAringola e del CI, sopraggiungenti da dietro, colpirono la Volvo nella parte posteriore;
si imponeva perciò l'applicazione DEart.2055 c,c., che ha come unico presupposto la prova DEunicità DEevento dannoso, riferito al danneggiato in cui favore è stabilita la solidarietà. Il ricorrente ammette che, secondo la Corte di appello, non è possibile stabilire se le collisioni provocate dall'IN e dal CI abbiano interessato la parte anteriore o posteriore della Volvo, ma ciò contrasta con le prove acquisite e con le affermazioni dei detti due convenuti.
Il ricorso è fondato sia nella censura relativa alla violazione di legge sia in quella concernente i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Innanzitutto la Corte di appello ha errato nella applicazione DEart.2055 c.c.. Essa ha fatto riferimento alla "presunzione di equivalenza delle singole colpe" posta dall'ultimo comma di detto articolo, che concerne l'azione di regresso tra diversi soggetti danneggianti, mentre il presente giudizio è stato instaurato dal danneggiato, onde in esso assume rilievo soltanto il primo comma del citato art.2055, restando del tutto estranee le norme poste dai successivi due commi.
Ai fini DEapplicazione del primo comma DEart.2055, che dispone la solidarietà tra più responsabili del danno, è sufficiente la realizzazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte, tale unicità dovendo essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, e non anche intesa come identità delle azioni degli autori del danno, così che risulta irrilevante che le condotte lesive si manifestino, tra loro, come autonome o meno (v., di recente, tra le altre, Cass. 2 luglio 1997 n. 5944). In altri termini, presupposto per l'applicazione del primo comma DEart.2055 è l'unicità (non DEintera fattispecie di responsabilità, ma) del danno, inteso come evento dannoso, che può essere stato determinato da fatti illeciti diversi e temporalmente distinti, purché ciascuno di essi abbia concorso alla produzione DEunico evento dannoso con efficacia di concausa (v., ex plurimis, Cass. 20 giugno 1978 n. 3033). In siffatta situazione ciascuno dei danneggianti è responsabile verso il danneggiato di tutti i danni conseguenti all'unico evento, non potendo egli limitarsi a rispondere per i soli danni da lui cagionati. La solidarietà posta dalla norma citata garantisce il danneggiato che ciascun responsabile è tenuto anche per la parte di danno causalmente imputabile agli altri corresponsabili.
Con riferimento alla fattispecie - giudicata dalla sentenza impugnata - dei danni subiti, nell'incidente per cui è causa, dalla parte posteriore DEautovettura del ricorrente FA (al cui risarcimento quest'ultimo ha limitato la propria domanda), è indubbio che essi sono conseguenti ad un unico evento dannoso, ai fini DEapplicazione DEart.2055 c.c.. Ne deriva che è sufficiente l'accertamento della imputabilità di detto evento ad una qualsiasi delle altre parti in causa perché il soggetto ritenuto responsabile sia obbligato verso il ricorrente a risarcirgli tutti i detti danni, mentre il rigetto della domanda del danneggiato può conseguire soltanto alla mancata prova che almeno uno dei soggetti convenuti sia responsabile dei danni subiti dalla parte posteriore DEautovettura.
Se si esamina la motivazione della sentenza impugnata alla luce dei principi giuridici qui esposti, si constata che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che, pur avendo accertato (come si è detto in narrativa) che l'autovettura Volvo del FA era stata urtata nella parte posteriore dalle autovetture DEIN (Fiat RI) e del CI (Golf) e che detti urti andavano ascrittì a colpa dei rispettivi conducenti, aveva rigettato la domanda proposta contro gli stessi dal FA, ritenendo erroneamente che dovesse essere provato il nesso causale tra ogni singolo urto ed il danno derivatone, mentre, come si è detto, è sufficiente la prova del nesso di causalità rispetto anche ad una sola parte del danno subito dalla parte posteriore DEautovettura del FA.
Va aggiunto che la sentenza impugnata, pur aprendosi e chiudendosi con la conferma DEaccertamento dei fatti compiuto dalla sentenza di primo grado, inserisce un passaggio che da tale accertamento si discosta perché afferma che "il quadro dei limitati elementi obbiettivi di conoscenza non consente neppure di stabilire se gli urti consecutivi impressi dalla Fiat RI DEIN e dalla Golf del CI...abbiano interessato la parte posteriore o quella anteriore della Volvo (già ruotata in ipotesi di 180 gradi)";
tale affermazione comporta, secondo la Corte di appello, che non è provato il nesso causale tra le condotte dei due menzionati conducenti e l'evento dannoso posto a fondamento DEazione del FA.
Va, però, osservato che la trascritta parte della sentenza è priva di ogni sostegno argomentativo, mentre essa si pone in contrasto non solo con la sentenza del Tribunale (il cui accertamento dei fatti la Corte in linea generale recepisce), ma anche con le posizioni difensive delle parti convenute nel giudizio di primo grado. Non si comprende, poi, come - secondo la valutazione della Corte di appello - si siano potuti verificare i danni nella parte posteriore della autovettura dei FA, se gli urti impressi dalle autovetture DEIN e del CI ne abbiano colpito la sola parte anteriore. Sussistono, perciò, in questa parte della sentenza impugnata i denunziati vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che giudicherà nuovamente sull'appello dei FA (limitato al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura nella parte posteriore), attenendosi al principio di diritto secondo cui l'art.2055, primo comma, c.c. è applicabile ogni qualvolta un unico evento dannoso sia imputabile alla condotta, anche autonoma, di più persone, la cui responsabilità solidale rende irrilevante rispetto al danneggiato l'accertamento sul nesso di causalità tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999.