Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
Integra il delitto di evasione la condotta di colui che si allontani dal luogo ove si trovi in stato di coercizione personale e vigilato dagli organi di polizia che hanno operato l'arresto, anche se non sia stato ancora redatto il relativo verbale, giacché la qualità di arrestato consegue all'attività di privazione della libertà personale e non alla redazione del verbale di arresto, che rappresenta solo la forma di documentazione dell'attività compiuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2016, n. 21044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21044 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
21 0 44/ 1 6 4!! REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/04/2016 N. 903 SENTENZA Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. MATILDE CAMMINO Presidente Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. LUCIANO IMPERIALI Consigliere N.24063/2015 Dott. MARCO MARIA ALMA Consigliere Rel. Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO SENTENZA Sul ricorso proposto da: HI AR N. IL 10/06/1992 avverso la sentenza n.4993/2014 CORTE DI APPELLO di BOLOGNA del 3/2/2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA dell'8/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. AR Pinelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per il capo d) perché il fatto non sussiste e la rideterminazione della pena in anni 1, mesi 4 e giorni 5 di reclusione. Rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 3 febbraio 2015 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia 25-6-2014 del Tribunale di Rimini che condannava HI AR alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di ricettazione, rifiuto di fornire le proprie generalità e tentata evasione.
1.2 Riteneva la Corte bolognese che a carico dell'imputato sussistevano adeguati elementi di prova, desumibili dagli atti utilizzabili nel presente giudizio abbreviato, per ritenere che lo stesso avesse ricevuto un orologio di particolare valore ed un telefono cellulare provenienti dal delitto di furto in abitazione commesso ai danni di TO PP;
inoltre, l'imputato, al momento del controllo aveva fornito false indicazioni circa la propria generalità e condotto nei locali degli uffici di Polizia aveva cercato di fuggire non riuscendo però nell'intento.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della consapevolezza del HI di ricevere e detenere oggetti di origine illecita e, quindi, dell'elemento soggettivo del contestato delitto di ricettazione. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata evasione posto che l'imputato aveva agito prima della sottoposizione a fermo od arresto ed in assenza di qualsiasi consapevolezza di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti. All'udienza dell'8 aprile 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 Va innanzi tutto premesso, in relazione al primo ed al secondo motivo, con i quali si deduce violazione di legge per mancanza di prova del dolo dei reati di ricettazione e rifiuto di fornire le proprie generalità, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, nel caso di doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Orbene, nel caso in esame, i giudici di primo e secondo grado, con valutazione conforme, hanno ritenuto ricavare la prova della consapevolezza dell'origine illecita dei beni da plurimi elementi che venivano analiticamente stigmatizzati;
in particolare, il giudice di appello, motiva largamente quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo facendo riferimento a dati inequivocabili ricavati da plurimi elementi di fatto costituiti dalle modalità della ricezione dei beni, dalle false indicazioni date, dal valore degli oggetti, sicchè appare avere fatto correttamente applicazione del principio secondo cui in tema di ricettazione la prova del dolo può essere desunta anche dalla omessa ovvero inverosimile indicazione delle modalità di ricezione dell'oggetto di provenienza illecita di cui il reo risulti in possesso. Tali specifiche circostanze di fatto portavano i giudici di merito a concludere conformemente per la sussistenza del dolo di entrambi i delitti contestati ed a disattendere la tesi difensiva che peraltro rimane anche nella prospettazione contenuta in ricorso, priva di spiegazione e riscontri non essendo in alcun modo stato identificato il supposto autore della cessione dei beni furtivi al ricorrente che ha fornito indicazioni assolutamente generiche sulle anomale modalità dell'acquisto di oggetti di rilevante valore economico. Deve pertanto ritenersi che a fronte delle argomentazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado le censure riproposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
2.2 Quanto al secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione essendo avvenuto l'allontanamento del BA prima dell'arresto o del fermo, va fatta applicazione del principio secondo cui configura il delitto di evasione la condotta di colui che si allontani dal luogo ove si trovi in stato di coercizione personale e vigilato dagli organi di polizia che hanno operato l'arresto, anche se non sia stato ancora redatto il relativo verbale, giacché la qualità di arrestato consegue all'attività di privazione della libertà personale e non alla redazione del verbale di arresto, che rappresenta la dell'attività compiuta solo forma di documentazione (Sez. 6, n. 7659 del 20/11/2003, Rv. 229015). Principio, questo, che risulta richiamato anche dalla pronuncia del giudice di appello il quale, ben lungi dall'avere omesso la motivazione sul punto come pure denunciato, ha adeguatamente spiegato che essendo stato il BA rinvenuto in possesso di plurimi oggetti di rilevante valore di origina furtiva veniva trasferito in Questura in quanto tratto in arresto sicchè l'allontanamento da quei locali determinava la consumazione del contestato delitto, senza che alcun rilievo possa assumere la mancata redazione completa del verbale all'atto della fuga. Alla luce delle predette considerazioni, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Roma, 8 aprile 2016 IL CONSIGLIERE EST Pott Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Matilde Cammino lule - DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 MAG 2016 IL CASSAASSAZION "I CANCELLIERE Claudia LL CORTE S *