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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21289 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere DA LA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chie- sto l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21289 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da FR SS avverso il decreto di seque- stro probatorio, datato 26 novembre 2025, emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli in relazione al procedimento N. 6239/2025 R.G.N.R., iscritto a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 697 e 497 ter cod. pen., contestati anche al ricor- rente nel diverso procedimento N. 6096/2025 R.G.N.R. Il Tribunale romano, dopo aver ripercorso brevemente la vicenda posta alla base del provvedimento impugnato, da cui erano scaturiti tre procedimenti, uno presso la Procura militare e due (sopra menzionati) presso la Procura ordinaria, ha rilevato che i due telefoni cellulari di cui si chiedeva la restituzione, erano stati sequestrati, unitamente ad altri reperti (tra cui armi, munizioni, caricatori, segni distintivi in uso a Corpi di Polizia), in data 17 ottobre 2025, dalla P.G. all’atto dell’esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura mi- litare in relazione al procedimento N. 351/2025 R.G.N.R., che vedeva il SS in- dagato per il reato di furto di apparecchiature di proprietà della Caserma dei Ca- rabinieri di Frascati, dove anche il ricorrente prestava servizio. A seguito dell’analisi del contenuto dei telefoni cellulari, gli atti erano stati trasmessi anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, che con provvedimento del 18 ottobre 2025 aveva convalidato il sequestro nell’ambito del procedimento N. 6096/2025 R.G.N.R, iscritto a carico del SS per i reati sopra indicati. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, quindi, di dover escludere un interesse attuale del SS a proporre riesame avverso il provvedimento impugnato, trat- tandosi di decreto emesso nell’ambito di un procedimento a carico di ignoti, al fine di compiere le analisi dirette ad accertare l’eventuale condotta concorrente di terzi, avente ad oggetto beni già sequestrati nell’ambito di altro procedimento, nel quale il potere di impugnazione del ricorrente, che non aveva mai proposto riesame av- verso il decreto di convalida, si era ormai consumato. 2. Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 253, 257 e 324 cod. proc. pen., in ordine alla affermata mancanza di un interesse ad impugnare. 3 Si osserva che il provvedimento impugnato costituisce nuovo e autonomo decreto di sequestro, in relazione al quale l’interesse all’impugnazione del ricor- rente discende dalla sua qualità di soggetto al quale sono stati sottratti i beni sottoposti a vincolo. 2.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, in ordine alla affermata mancanza di un interesse a impugnare. Si censura, in particolare, la carenza e illogicità della motivazione resa dal Tribunale di Roma, che di fatto non consente di cogliere le ragioni dell’asserita mancanza di interesse, la cui esistenza discende, di contro, dalla imposizione di un ulteriore vincolo su beni che appartengono al ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 253, 257 e 324 cod. proc. pen., in ordine alla declara- toria di inammissibilità del riesame proposto. Si censura l’apparenza della motivazione resa dal Tribunale che, essendosi limitato a rilevare la carenza di interesse del SS, non ha fornito alcuna risposta sulle specifiche doglianze avanzate in ordine alla violazione del principio di propor- zionalità, a fronte di un provvedimento ablatorio che non individuava alcun criterio di selezione del materiale archiviato sui dispositivi telefonici, né una perimetra- zione temporale dei dati di interesse, né dei tempi di selezione e di restituzione, in violazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. In data 2 marzo 2026 il Sostituto Procuratore generale di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito esposte. 2. I primi due motivi, riguardanti l’assenza di un interesse a impugnare, scru- tinabili congiuntamente, sono fondati, con conseguente assorbimento dell’ulteriore doglianza. 2.1. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di inte- resse, sul presupposto che i beni interessati dal vincolo erano stati già oggetto di sequestro probatorio in altro procedimento, con provvedimento, che il ricorrente non aveva inteso impugnare. 2.2. Tale conclusione risulta in palese contrasto sia con la lettera dell’art. 355 cod. proc. pen., che legittima colui cui appartengono i beni sottoposti a vincolo a proporre impugnazione, sia con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza 4 di legittimità (da ultimo, Sez. U, n. 7983 del 25 settembre 2025, [...], Rv. 289319 - 01, in tema di sequestro preventivo) che ricollegano la sussistenza di un siffatto interesse non più a un diritto alla restituzione, ma agli effetti positivi − di rilevanza nella sfera personale dell’impugnante, che ha quindi un preciso onere di allegazione − discendenti dal dissequestro. A fronte di un nuovo e autonomo provvedimento di sequestro, il ricorrente aveva quindi senz’altro interesse a proporre impugnazione, risultando palese che l’imposizione di un ulteriore vincolo su beni nella sua disponibilità, era per ciò solo idoneo a incidere, come congruamente argomentato, sulla sua sfera soggettiva, legittimandolo ad agire per la sua tutela. 3. All’esito di tali considerazioni, va disposto l’annullamento del provvedi- mento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo giudizio, secondo le indicazioni sopra esposte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA LA UE Di SA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chie- sto l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21289 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da FR SS avverso il decreto di seque- stro probatorio, datato 26 novembre 2025, emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli in relazione al procedimento N. 6239/2025 R.G.N.R., iscritto a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 697 e 497 ter cod. pen., contestati anche al ricor- rente nel diverso procedimento N. 6096/2025 R.G.N.R. Il Tribunale romano, dopo aver ripercorso brevemente la vicenda posta alla base del provvedimento impugnato, da cui erano scaturiti tre procedimenti, uno presso la Procura militare e due (sopra menzionati) presso la Procura ordinaria, ha rilevato che i due telefoni cellulari di cui si chiedeva la restituzione, erano stati sequestrati, unitamente ad altri reperti (tra cui armi, munizioni, caricatori, segni distintivi in uso a Corpi di Polizia), in data 17 ottobre 2025, dalla P.G. all’atto dell’esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura mi- litare in relazione al procedimento N. 351/2025 R.G.N.R., che vedeva il SS in- dagato per il reato di furto di apparecchiature di proprietà della Caserma dei Ca- rabinieri di Frascati, dove anche il ricorrente prestava servizio. A seguito dell’analisi del contenuto dei telefoni cellulari, gli atti erano stati trasmessi anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, che con provvedimento del 18 ottobre 2025 aveva convalidato il sequestro nell’ambito del procedimento N. 6096/2025 R.G.N.R, iscritto a carico del SS per i reati sopra indicati. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, quindi, di dover escludere un interesse attuale del SS a proporre riesame avverso il provvedimento impugnato, trat- tandosi di decreto emesso nell’ambito di un procedimento a carico di ignoti, al fine di compiere le analisi dirette ad accertare l’eventuale condotta concorrente di terzi, avente ad oggetto beni già sequestrati nell’ambito di altro procedimento, nel quale il potere di impugnazione del ricorrente, che non aveva mai proposto riesame av- verso il decreto di convalida, si era ormai consumato. 2. Avverso tale ordinanza l’indagato propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 253, 257 e 324 cod. proc. pen., in ordine alla affermata mancanza di un interesse ad impugnare. 3 Si osserva che il provvedimento impugnato costituisce nuovo e autonomo decreto di sequestro, in relazione al quale l’interesse all’impugnazione del ricor- rente discende dalla sua qualità di soggetto al quale sono stati sottratti i beni sottoposti a vincolo. 2.2. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, in ordine alla affermata mancanza di un interesse a impugnare. Si censura, in particolare, la carenza e illogicità della motivazione resa dal Tribunale di Roma, che di fatto non consente di cogliere le ragioni dell’asserita mancanza di interesse, la cui esistenza discende, di contro, dalla imposizione di un ulteriore vincolo su beni che appartengono al ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 253, 257 e 324 cod. proc. pen., in ordine alla declara- toria di inammissibilità del riesame proposto. Si censura l’apparenza della motivazione resa dal Tribunale che, essendosi limitato a rilevare la carenza di interesse del SS, non ha fornito alcuna risposta sulle specifiche doglianze avanzate in ordine alla violazione del principio di propor- zionalità, a fronte di un provvedimento ablatorio che non individuava alcun criterio di selezione del materiale archiviato sui dispositivi telefonici, né una perimetra- zione temporale dei dati di interesse, né dei tempi di selezione e di restituzione, in violazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. In data 2 marzo 2026 il Sostituto Procuratore generale di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito esposte. 2. I primi due motivi, riguardanti l’assenza di un interesse a impugnare, scru- tinabili congiuntamente, sono fondati, con conseguente assorbimento dell’ulteriore doglianza. 2.1. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di inte- resse, sul presupposto che i beni interessati dal vincolo erano stati già oggetto di sequestro probatorio in altro procedimento, con provvedimento, che il ricorrente non aveva inteso impugnare. 2.2. Tale conclusione risulta in palese contrasto sia con la lettera dell’art. 355 cod. proc. pen., che legittima colui cui appartengono i beni sottoposti a vincolo a proporre impugnazione, sia con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza 4 di legittimità (da ultimo, Sez. U, n. 7983 del 25 settembre 2025, [...], Rv. 289319 - 01, in tema di sequestro preventivo) che ricollegano la sussistenza di un siffatto interesse non più a un diritto alla restituzione, ma agli effetti positivi − di rilevanza nella sfera personale dell’impugnante, che ha quindi un preciso onere di allegazione − discendenti dal dissequestro. A fronte di un nuovo e autonomo provvedimento di sequestro, il ricorrente aveva quindi senz’altro interesse a proporre impugnazione, risultando palese che l’imposizione di un ulteriore vincolo su beni nella sua disponibilità, era per ciò solo idoneo a incidere, come congruamente argomentato, sulla sua sfera soggettiva, legittimandolo ad agire per la sua tutela. 3. All’esito di tali considerazioni, va disposto l’annullamento del provvedi- mento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo giudizio, secondo le indicazioni sopra esposte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DA LA UE Di SA