Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14869 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
E 1-4869/03 C.C. 62618 N ZIO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A ITALIANA ISTR TRIBUTARIA SUPREMA DI CASSAZIONE EG 26/4/1986 R BO A D TAB. ALL AI SENSI DEL D.R.R . ŢE ESEN Oggetto 131 IA N. R SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria T A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA - Presidente R.G.N. 626/99 .30053 MONACI Rel. Consigliere Cron Dott. Stefano Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 21/11/02 FALCONE Consigliere - Dott. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 62618 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PENNELLIFICIO BAGNOLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI ORNELLA, che la difende unitamente all'avvocato CONTI SIMONE, giusta delega a 2002 margine;
4222 -1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 195/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La causa ha per oggetto la richiesta da parte della Bagnoli s.r.l. di società Pennellificio restituzione degli importi corrisposti dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa sulle società. La domanda veniva accolta dal Tribunale di Firenze, confermata, con sentenza in data 17 novembre 1997 / 18 gennaio 1998, dalla Corte d'Appello di Firenze. Con atto notificato il 28 dicembre 1998 propone ricorso per cassazione l'Amministrazione delle Finanze esponendo un solo motivo di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nell'unico motivo di impugnazione il Ministero delle Finanze eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n.641/72. Critica la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto che il contribuente non potesse far valere i propri diritti fino a che la norma che aveva disposto l'imposta (illegittima perché contraria ad una direttiva comunitaria) non era stata abolita, e che per questa ragione non fosse potuta maturare alcuna decadenza della società dalla richiesta di restituzione.
1 - secondo 1'Amministrazione Questa posizione sarebbe stata contrastata da ulteriori pronunzie della Corte di Giustizia СЕЕ, che avrebbero affermato l'esistenza di un diritto degli stati membri ad apporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di ripetizione dei tributi. L'art. 13, secondo comma, poneva al contribuente un termine di tre anni per chiedere la restituzione. L'Amministrazione aveva eccepito l'avvenuta decadenza della società dal termine triennale. La decadenza si applicava all'intera materia dei rimborsi tributari, e costituiva una modalità di applicazione del principio generale di immodificabilità delle situazioni pregresse. L'ordinamento italiano non disconosceva il diritto del contribuente alla restituzione di quanto corrisposto indebitamente a titolo di imposte, ma a disciplinarne l'eserciziosi limitava sottoponendolo all'onere di presentare entro tre anni la richiesta di rimborso. La decadenza triennale non costituiva, pertanto, né un impedimento né un ostacolo alla realizzabilità dall'ordinamentodel diritto riconosciuto comunitario. 2 Secondo l'amministrazione ricorrente, infine, nel esclusa l'applicazione caso di specie rimaneva dell'azione generale di ripetizione di cui all'art.2033 C.C., perché la società aveva effettuato i versamenti in adempimento di un obbligo di legge.
2. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è fondato, e merita accoglimento. Anche la richiesta di per cui è causa è soggetta all'ordinario termine di decadenza previsto in via generale per tutti i rimborsi fiscali dall'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, in materia di tasse sulle concessioni governative, che prevede, al secondo comma, che "il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento". Secondo, infatti, l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., 12 aprile 1996, n.3458), pienamente condiviso e fatto proprio dal Collegio che non ha ragione di discostarsene, "la tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art.3 del D.L.19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in e successivelegge 17 febbraio 1985 Π. 17) illegittima, ponendosi in modificazioni, è contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia C.E.E. con sentenza 20 aprile 1993 (nelle cause riunite C. 71/91 e C.178/91). La richiesta di rimborso di tale tassa è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, comma secondo, del d. P. R. 26 ottobre 1972 n. 641, essendo tale norma formulata in modo tale da ricomprendere tutte le tasse erroneamente pagate, quale che sia la causa dell'indebito pagamento.” La stessa Corte di Giustizia delle UN Europee ha riconosciuto, del resto, che "la circostanza che la Corte abbia pronunziato una sentenza pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione di una disposizione di diritto comunitario non incide sul diritto di uno Stato membro di apporre alle azioni di ripetizioni di tributi riscossioni in violazione della detta disposizione un termine nazionale di decadenza" (Corte di Giustizia, 11 4 settembre 1998, n.231, Società Edis C. ministero Finanze), e ciò anche se a quella data la direttiva non era ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale (ivi), a condizione che "detto termine si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno" (ivi). Né su questo punto è difforme l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass.civ, S.U., 21 giugno 1996, n.5731), secondo cui una contrasto fra norma interna e "situazione di ed il prevalere di questa norma comunitaria non comportano il venir meno rispetto a quella del sistema del contenzioso tributario e de i suoi termini e la sostituzione, quindi, della della ripetizione generaledisciplina della relativa prescrizione dell'indebito e decennale alle specifiche decadenze che caratterizzano sia la domanda di restituzione dell'imposta indebitamente pagata, sia l'impugnativa del provvedimento di imposizione." 3. Né può rilevare la circostanza che al momento della riscossione del tributo lo Stato italiano R fosse inadempiente rispetto all'obbligo assunto in sede comunitaria di adeguare il proprio diritto interno ai principi contenuti nella direttiva comunitaria invocata dalla società contribuente. Come riconosciuto, infatti, dalla stesa giurisprudenza della Corte di Giustizia delle UN Europee "il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più sfavorevole, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario e quelle fondate sul diritto interno. "(Corte Giustizia delle UN Europee, 15 settembre 1998, n.231, soc.Edis c. Ministero Finanze;
15 settembre 1998, n. 260, Ministero Finanze c. soc. Spec;
15 settembre 1998, n.231,soc.Ansaldo Enegia c.Ministero Finanze) 4. Ogni qual volta rilevano norme di provenienza comunitaria o impegni assunti in sede comunitaria sussiste una concorrenza di competenze, alcune proprie degli organi comunitari, ed altre riservate ai singoli Stati membri. In particolare, per quel che interessa ai fini di causa, le direttive comunitarie indicano i criteri generali cui gli Stati membri debbono uniformare il loro diritto interno, modificandolo opportunamente, non conforme, entro termini appositamente se indicati volta per volta dalle stesse direttive. Se non provvedono entro il termine prescritto ad adeguare il diritto interno alle direttive della UN, gli Stati membri sono inadempienti rispetto ai propri impegni comunitari. Con riferimento specifico al caso di specie, spetta alla UN stabilire attraverso le proprie direttive i criteri generali per una tassazione delle persone giuridiche tale da non ostare alla libertà di movimento dei capitali (garantita dal Trattato istitutivo delle UN Europee), e compete invece ai singoli Stati membri uniformare a quei criteri il proprio diritto interno. I procedimenti amministrativi, e giudiziari, per il riconoscimento dei diritti del contribuenti nel diritto interno rientrano nell'ambito delle competenze dei singoli Stati membri, che, però, non possono adottare strumentalmente modalità di riconoscimento tali da ostacolare i movimenti dei capitali (o delle persone, 0 delle cose), o da eludere l'applicazione delle norme comunitarie. In particolare > spetta agli Stati stabilire le modalità di rimborso imposte riscosse in delle violazione di impegni assunti in sede comunitaria: gli Stati, però, non possono sottoporre strumentalmente le richieste di restituzione di proventi di natura fiscale indebitamente riscossi in violazione di norme, о di direttive, comunitarie, oppure di pronunzie della Corte di Giustizia (anch'esse obbligatorie per l'ordinamento comunitario), a modalità di rimborso diverse, e meno favorevoli, rispetto a quelle previste per il delle imposte, 0 dellerimborso tasse, indebitamente riscosse, invece, in violazione di norme di diritto interno (o per qualsiasi altra ragione), perché questo significherebbe eludere l'efficacia degli impegni assunti in sede comunitaria nei confronti della UN e degli altri Stati membri.
5. Applicando questi principi al caso di specie, va rilevato che quella opposta dall'Amministrazione finanziaria alla richiesta di restituzione della 08 0 società contribuente è una decadenza di carattere generico preordinata a disciplinare in via generale ed astratta tutte le fattispecie di richiesta di rimborso di tasse sulle concessioni governative che vengano presentate dai contribuenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria. L'art. 13 del D.P.R. n.641 del 1972 non prevede modalità di applicazione selettive per le richieste di rimborso che siano fondate sul diritto comunitario e per quelle fondate invece sul norme di diretto interno. Non vi è ragione per non applicare l'art. 13 anche a quelle fondate sul diritto comunitario, così come a tutte le altre. assorbita ogni elta deglanze, 6. Il ricorso, pertanto va accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa rinviata al giudice del merito, vale a dire ad altra sezione della stessa Connessione Tributaria della Toscana, che provvederà a riesaminarla alla luce dei principi di diritto sopra indicati, ed inoltre alla liquidazione delle spese di giudizio di caragione.
P.Q.M.
9 Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso il 21 novembre 2002 in Roma nella camera di Consiglio della quinta sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore dr Stefano Monaci) (dr. Ugo Favara) ANJELLIERE ОВ Силь CELLERIA DEPOSITATO N -6 OTT 2003 Oggi IL CANGELUSTE OT Amni 10