Sentenza 12 luglio 2017
Massime • 1
Il delitto di truffa è assorbito in quello di millantato credito previsto dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. non potendo essere configurato il concorso formale tra i due reati in quanto la condotta sanzionata dall'art. 346, comma secondo, cod. pen., a differenza di quella prevista dal primo comma, consiste in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo che viene indotto da una falsa rappresentazione della realtà ad un accordo che lo impegna ad una prestazione patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2017, n. 40940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40940 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2017 |
Testo completo
40940-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Francesco Ippolito Presidente - Sent. n. sez. 1060 Andrea Tronci UP 12/07/2017 - Angelo Costanzo R.G.N. 34990/16 Giorgio Fidelbo Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da RA TO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/02/2016 emessa dalla Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale Nello Rossi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per l'assorbimento del reato di truffa in quello di millantato credito. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 13 maggio 2011 dal Tribunale di Messina, che aveva affermato la responsabilità di TO RA in ordine ai reati di millantato credito e truffa condannandolo alla pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre la multa, con il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, a cui è stata riconosciuta anche una provvisionale. Secondo la contestazione l'imputato, dipendente ospedaliero con la qualifica di portantino si sarebbe fatto consegnare da FF De MM, NI De MM, AN De MM e EB RT la somma complessiva di euro 11.000, in più soluzioni, con il pretesto di dovere comprare i favori dei responsabili del nosocomio per ottenere quattro posti di lavoro in favore delle persone offese;
per gli stessi fatti gli veniva contestato anche il reato di truffa aggravata.
2. L'imputato ha presentato personalmente ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 346 cod. pen., nonostante sia risultato che non vi fu alcuna vanteria idonea a prospettare alle persone offese la concreta possibilità di ottenere un posto di lavoro, anche in considerazione della qualifica di semplice portantino e della circostanza che le stesse persone offese lo consideravano persona poco credibile, sicché deve presumersi che siano state quest'ultime ad attivarsi e a richiedere favori istigandolo alla azione delittuosa.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza del reato di truffa, rilevando che le persone offese sarebbero state i promotori della condotta attribuita al RA.
2.3. Con il terzo motivo si assume che il reato di truffa deve, comunque, ritenersi assorbito in quello di millantato credito.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la sentenza non avrebbe risposto specificatamente alle questioni sollevate con l'appello. 2 2.5. Con il quinto motivo denuncia un altro vizio di motivazione della sentenza, là dove ha confermato il giudizio di colpevolezza in assenza di prove certe.
2.6. Con il sesto motivo lamenta l'eccessività della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. Preliminarmente, deve precisarsi che, sebbene nel capo di imputazione riportato in sentenza, sia menzionato anche il primo comma dell'art. 346 cod. pen., dalla descrizione del fatto contestato e dalla stessa motivazione della decisione, risulta evidente che al RA è stata contestata l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 cit. Ne consegue che le doglianze relative alla pretesa inidoneità della vanteria ad ingannare le vittime sono da ritenere del tutto inconferenti, dal momento che per la sussistenza del reato di cui al secondo comma dell'art. 346 cod. pen. è sufficiente la condotta di chi riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale ovvero di doverlo remunerare. In questa fattispecie l'agente non richiede un compenso per sé, ma rappresenta come causa della controprestazione la necessità di comprare il favore del pubblico funzionario ovvero di doverlo remunerare e in questa attività non assume principale rilievo né la millanteria né l'eventuale mediazione dell'autore (Sez., 6, n. 17923 del 19/03/2001, Lamanda, Rv. 224514). E' evidente che il motivo in esame appare fondarsi più sulla diversa ipotesi del primo comma dell'art. 346 cod. pen., che sul capoverso, che è quello contestato all'imputato. In ogni caso, sulla idoneità della condotta del RA ad ingannare le persone offese, la sentenza ha coerentemente motivato, evidenziando, da un lato, che l'imputato avrebbe fatto valere la sua posizione di sindacalista, in grado, quindi, di «interloquire ad alti livelli nell'organigramma dell'ente», dall'altro, la scarsa istruzione delle vittime e la loro totale estraneità rispetto ai meccanismi e alle procedure di una struttura pubblica. Si tratta di una motivazione che appare logica e razionale, fondata su una accorta ricostruzione degli elementi di prova e che le censure del ricorrente non sono in grado di mettere minimamente in crisi. 3 2. E' invece fondato il terzo motivo in cui si contesta la sentenza impugnata per aver riconosciuto l'imputato colpevole sia del reato di millantato credito, che del reato di truffa. Si osserva che la questione circa la possibilità o meno che i due reati possano concorrere riguarda esclusivamente la fattispecie contenuta nel primo comma dell'art. 346 c.p., relativa al fatto di chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale, ma non si pone con riferimento alla ipotesi di cui al secondo comma, che è quella contestata nel caso in esame. La fattispecie contemplata nel capoverso dell'art. 346 c.p. oltre ad essere del tutto autonoma rispetto all'altra, riguarda il fatto di chi riceve o fa dare o fa promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. Si tratta di un reato autonomo ricalcato sullo schema della truffa, anzi rappresenta, così come ritiene una autorevole dottrina, una figura particolare di truffa. Invero, a differenza del millantato credito previsto dal primo comma del citato art. 346 c.p., in questa ipotesi la condotta richiesta non sembra poter prescindere dagli artifizi o raggiri indicati per il delitto di truffa: anche nella fattispecie in esame la condotta dell'agente consiste in una forma di raggiro nei confronti di un soggetto che viene indotto da una falsa rappresentazione della realtà ad un accordo che lo impegna ad una prestazione di pagamento. Qui il soggetto attivo non si propone attraverso un'attività di intermediazione, come nella ipotesi base dell'art. 346 c.p., ma si presenta quale strumento di corruzione di un funzionario pubblico, con la conseguenza che se realizza effettivamente l'attività di corruzione concorre con il delitto di cui all'art. 318-319 c.p., mentre se, ingannando il "compratore di fumo", si appropria della retribuzione risponderà del reato di cui al capoverso dell'art. 346 c.p. Ciò che differenzia le due ipotesi di millantato credito è l'elemento del "pretesto" contenuto nel secondo comma dell'art. 346 c.p., un elemento che richiama il mendacio e l'inganno, in quanto corrisponde sostanzialmente alla falsa causa addotta dall'agente per indurre con l'inganno il "compratore di fumo" ad una prestazione patrimoniale, che diversamente non sarebbe ottenibile. D'altra parte, la sovrapposizione con il reato di truffa può essere colta anche da un altro punto di vista, che mette in 4 evidenza come la condotta dell'agente sia tutta protesa al conseguimento di un profitto patrimoniale attraverso l'induzione in errore del c.d. compratore di fumo, il quale non è punibile proprio in considerazione di tale struttura della norma, considerazione questa che porta a ritenere che il bene oggetto della tutela penale, almeno nell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 346 c.p., sia anche quello patrimoniale. In definitiva, si tratta di una fattispecie che ricalca pienamente la struttura della truffa e che consiste - secondo la definizione di una autorevole dottrina - in una "frode volgare tesa al privato, col pretesto di una corruzione che non si ha nessuna intenzione di intraprendere" (in questi termini, Sez. 6, n. 30150 del 07/06/2006, La Porta, Rv. 235429). Sulla base di questa interpretazione, che il Collegio ritiene di accogliere, deve escludersi che l'imputato possa rispondere, con riferimento alla medesima condotta, anche del reato di truffa aggravata, così come ritenuto nella sentenza impugnata, in quanto fra le due fattispecie non vi può essere concorso formale. Non può trovare applicazione la norma incriminatrice della truffa, in quanto tale reato deve ritenersi assorbito in quello di millantato credito, dal momento che, diversamente, l'imputato si troverebbe a dover rispondere di due reati, sebbene il disvalore del fatto risulti già integralmente valutato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 346, comma 2, cod. pen.. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al reato di truffa, la cui relativa pena può essere eliminata direttamente in questa sede ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
3. Il secondo motivo, riguardante il reato di truffa, deve ritenersi assorbito.
4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Infatti, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, avendo la Corte d'appello esaminato le doglianze fatte valere con l'impugnazione e offerto una ricostruzione coerente dei fatti. D'altra parte, il ricorso non indica alcuna concreta illogicità o contraddizione della motivazione, limitandosi a formulare censure astratte. 5 5. Generico è il quinto motivo, in cui si assume che la sentenza sia pervenuta al riconoscimento della responsabilità dell'imputato in assenza di prove certe. In questo caso il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito che invece hanno individuato le fonti di prova nelle dichiarazioni rese dalle persone offese, ritenute del tutto credibili.
6. Del tutto infondata è, infine, la doglianza relativa alla eccessività della pena, considerato che è stata determinata verso il minimo e che i giudici di merito hanno comunque evidenziato la gravità della condotta dell'imputato.
7. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente all'imputazione di truffa, siccome assorbita nel reato di millantato credito, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa;
nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'imputazione di truffa, siccome assorbita nel reato di millantato credito ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12/07/2017 Il Consigliere estensore FIl PresidenteFrancesco Ippolito Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 SET 2017 A M CAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito E N O 6