Sentenza 23 giugno 2000
Massime • 1
Il reato previsto dall'art.12, comma 1, del T.U. approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286, consistente nel porre in essere una qualsivoglia "attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato" in violazione delle disposizioni contenute nel predetto T.U., non richiede, per il suo perfezionamento (trattandosi di reato a condotta libera ed a consumazione anticipata), che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stato ritenuto configurabile, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, il reato in questione in un caso in cui, secondo l'accusa, gli imputati, previa intesa con un centro di organizzazione operante nel territorio nazionale - il che rendeva il fatto perseguibile in Italia, ai sensi dell'art.6 cod.pen. - avevano organizzato il trasporto via mare, dall'Albania all'Italia, di un gruppo di extracomunitari i quali erano stati all'uopo imbarcati su di una nave che però, a causa di una tempesta, era stata soccorsa, prima del suo ingresso nelle acque territoriali, da mezzi della marina italiana che l'avevano rimorchiata in un porto nazionale).
Commentari • 2
- 1. Traffico di esseri umani e giurisdizione italiana (Cass. 32960/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2018
Un reato è perseguibile dal giudice nazionale, purché nel territorio italiano sia avvenuto anche solo un frammento della condotta intesa in senso naturalistico e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminis. Sussiste comunque la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana anche in ordine a delitti consumati esclusivamente in acque internazionali, allorché essi siano in rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale, per perseguire i quali sia stato esercitato il c.d. "diritto di inseguimento" previsto dall'art. 23 della convenzione sull'alto mare di Ginevra del 29 aprile 1958 (siffatta connessione trova riconoscimento internazionale come "principio della presenza …
Leggi di più… - 2. Immigrazione, acque territoriali, punibilità, zona contigua, presenza costruttivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2000, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 22.06.2000
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 4586
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 12633/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BI RA n. il 10.09.1957
2) CE NI n. il 03.03.1963
3) AL ER n. il 16.11.1979
avverso ordinanza del 24.01.2000 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO sentito il p.g., nella persona del Dr. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Nessuno è presente per la difesa;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 24 gennaio 2000, il tribunale di Trieste rigettava la richiesta di riesame avanzata da BI RA, CE GA e SA SE nei confronti dell'ordinanza del 4 gennaio 2000, con la quale il gip del tribunale della stessa città aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 81, 110 c.p., 12 comma 1 e 3, d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Ricorrono per cassazione, per mezzo del comune difensore, avv. Roberto Maniacco, tutti gli indagati, riproponendo in sostanza, sia pure in modo generico, le stesse eccezioni sollevate davanti al giudice di merito e cioè il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in quanto trattandosi, ad avviso dei ricorrenti, di reato tentato interamente commesso in Albania, non essendo addebitabile l'ingresso nello Stato con il carico di emigranti clandestini alla volontà dei ricorrenti, che sarebbero entrati nelle acque territoriali a seguito di una tempesta ed del successivo salvataggio, il fatto dovrebbe considerarsi commesso all'estero.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
L'art. 12, comma 1, d.lg. 286/98 punisce qualsiasi "attività diretta a favorire l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato", indipendentemente dalla circostanza che l'ingresso effettivamente avvenga.
Si tratta, quindi, di un reato a condotta libera, potendo la "attività" favoreggiatrice svolgersi con qualsiasi modalità, ed a consumazione anticipata, in quanto "la forma del tentativo è sufficiente, secondo la descrizione legislativa, alla completezza del reato e quindi alla sua perfezione".
Nella fattispecie, il tribunale ha accertato in punto di fatto che i ricorrenti, d'intesa con "un centro organizzativo dei viaggi clandestini" residente "in Italia, ove l'organizzazione predisponeva in prossimità della costa i mezzi di trasporto per i nuovi giunti", aveva organizzato il trasporto con la nave, poi sequestrata, di numerosi clandestini.
Non è dubbio, quindi, che il reato in esame fosse già perfetto, essendosi passati da una fase meramente organizzativa al compimento di attività materiali (il trasporto, nel caso di specie) oggettivamente idonee a favorire l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato.
Di conseguenza a nulla rileva che la nave sia poi stata rimorchiata nel porto di Trieste a seguito della tempesta, in quanto, essendosi il reato già perfezionato con il trasporto, gli eventi atmosferici debbono essere considerati soltanto come circostanze di fatto che hanno consentito l'accertamento del reato e l'inizio delle indagini. Va, inoltre, aggiunto che il reato che in base ai principi di cui all'art.6 c.p. deve considerarsi commesso nello Stato, dovendosi intendere l'azione o l'omissione cui si riferisce la norma di legge, in senso naturalistico, cioè come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un ipotesi di delitto tentato o consumato. Nel caso in esame, pertanto, in cui all'accordo operativo fece seguito il trasporto, non può certamente porsi in dubbio la giurisdizione italiana.
4. I ricorsi debbono, dunque, essere rigettati con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
A cura della cancelleria si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 332/95. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2000