Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2000, n. 4586
CASS
Sentenza 23 giugno 2000

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Il reato previsto dall'art.12, comma 1, del T.U. approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286, consistente nel porre in essere una qualsivoglia "attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato" in violazione delle disposizioni contenute nel predetto T.U., non richiede, per il suo perfezionamento (trattandosi di reato a condotta libera ed a consumazione anticipata), che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stato ritenuto configurabile, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, il reato in questione in un caso in cui, secondo l'accusa, gli imputati, previa intesa con un centro di organizzazione operante nel territorio nazionale - il che rendeva il fatto perseguibile in Italia, ai sensi dell'art.6 cod.pen. - avevano organizzato il trasporto via mare, dall'Albania all'Italia, di un gruppo di extracomunitari i quali erano stati all'uopo imbarcati su di una nave che però, a causa di una tempesta, era stata soccorsa, prima del suo ingresso nelle acque territoriali, da mezzi della marina italiana che l'avevano rimorchiata in un porto nazionale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2000, n. 4586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4586
Data del deposito : 23 giugno 2000

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