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Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25340 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA SS ES CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25340 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 aprile 2022 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da DI MA RA RO in relazione alla sofferta restrizione in carcere per i reati di cui agli artt. 56, 61 n. 2, 110, 575 cod. pen. e artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 4 e 7, commi 1 e 2, lett. a) e c) I. 2 ottobre 1967, n. 895, rispetto ai quali era stato assolto dalla Corte di assise di Foggia, con sentenza passata in giudicato. 1.1. Per il giudice della riparazione la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza delle contestate ipotesi criminose, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla svolta attività di indagine, come il DI fosse stato presente in occasione di una spedizione punitiva, conclusasi con l'omicidio di PI IO, mediante la quale i pericolosi fratelli EN NZ e EN AR avevano inteso chiarire i rapporti esistenti con un contrapposto gruppo criminale in ordine al dominio dei traffici illeciti nel territorio di Lucera. Il DI era, quindi, risultato avere un'assidua frequentazione di pericolosi ambienti della criminalità organizzata, così da indurre il giudice della riparazione a rigettare l'avanzata richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., previa qualificazione della sua condotta come colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. Altresì significativa, per la Corte di appello, è risultata la modalità con cui il DI ha deciso di non collaborare lealmente con l'autorità giudiziaria, avendo affermato, in modo inverosimile, di avere accompagnato EN NZ presso un carrozziere, invece di ammettere di averlo condotto sul luogo dell'omicidio e di essere stato presente al momento della sparatoria, come risultato comprovato nel giudizio di merito. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione DI MA RA RO, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta di non aver perpetrato nessun comportamento di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., non avendo mai avuto contezza - come erroneamente ritenuto dal giudice della riparazione - dei traffici illeciti svolti dai fratelli EN, né avendo mai frequentato pericolosi ambienti criminali, peraltro essendo un soggetto incensurato. Il DI, infatti, non sarebbe stato 2 presente in nessun'altra circostanza, diversa da quella contestatagli, in compagnia dei EN, perciò non risultando in alcun modo comprovata la sua partecipazione ad ambienti della criminalità organizzata. Né potrebbe assumere rilievo il comportamento presuntivamente mendace da lui tenuto nel corso dell'interrogatorio di garanzia, trattandosi di espressione del suo diritto di difesa, in quanto tale non ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo per la ingiusta detenzione sofferta. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al 3 mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 4 3.5. E' stato, poi, reiteratamente precisato come la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, possa essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti' in traffici illeciti (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498-01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436-01) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610-01) ovvero condotte di connivenza p'à'ssiva (in caso di 'ricorrenza di deterrnina—triridici), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293-01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, anche a volersi prescindere dalle propalazioni rese dal DI nel corso dell'interrogatorio di garanzia, risulta giudizialmente accertato come costui fosse stato presente in occasione dell'omicidio di PI IO, perpetrato a seguito di una spedizione punitiva con cui i pericolosi fratelli EN NZ e EN AR avevano inteso chiarire i rapporti intercorrenti con un contrapposto gruppo criminale in ordine al dominio dei traffici illeciti nel loro territorio. Per il giudice della riparazione è risultata comprovata la sussistenza di un'assidua frequentazione da parte del DI di pericolosi ambienti criminali. La Corte di appello ha, quindi, del tutto logicamente qualificato le indicate condotte come integrative della colpa grave di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto 5 Il Presidente degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento impugnato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene il Collegio che-, in ragione dellà genericità delle argomentazioni svolte nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, non ricorrano giusti motivi per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2023 Il Consigliere estensore
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2023 Il Consigliere estensore