CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 39123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39123 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE UP - 16/10/2025 R.G.N. 20130/2025 OL VA SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXX nata a [...] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'Assise d'appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato avviso al difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 9 ottobre 2023 dalla Corte di Assise di Catania, ha confermato la declaratoria di responsabilità di XXXXXXXXXXXXX per il reato di concorso in tratta pluriaggravata commesso in danno di XXXXXXXXX, introdotta clandestinamente nello Stato allo scopo di destinarla alla prostituzione (artt. 110, 81 cpv., 601, primo comma, 602- ter, primo comma, lett. b) e c), 61-bis cod. pen. – capo 6, in esso assorbito il reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 12, comma 3, lett. b) e d), comma 3-bis, lett. a) e b), decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ex capo 7), confermando il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice in dieci anni e otto mesi di reclusione, escludendo la circostanza aggravante prevista dall’articolo 602-ter, comma 1, lett. a), cod. pen., con riguardo alla minore età della vittima.
1.1. Con conforme valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell’imputata, in concorso con altro soggetto non ricorrente, per il reato sopra giudicato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, delle captazioni telefoniche, delle perquisizioni e sequestri, degli appostamenti e osservazioni compiuti dalla polizia giudiziaria. In particolare, non essendo stato possibile ottenere la presenza della persona offesa, perché resasi irreperibile dopo la regolare notificazione della citazione a testimoniare, le dichiarazioni rese da costei nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite e utilizzate per la decisione poiché l’allontanamento è stato ritenuto determinato dalla necessità di sottrarsi a ritorsioni, minacce e violenze per indurla a non riferire quanto a sua conoscenza.
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore avv. Gabriele Majorca, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando quattro motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39123 Anno 2025 Presidente: ON NI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/10/2025 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 191, 512 e 526 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 23 giugno 2017, acquisite ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. pen. in data 28 aprile 2023. Ad avviso della ricorrente, l’assenza del testimone deriva una precisa e libera scelta, non inficiata da elementi esterni, sicché le dichiarazioni non potevano essere acquisite;
ovvero, l’eventuale intervento di agenti esterni era largamente prevedibile per le condizioni personali e sociali della teste, sicché si sarebbe dovuto procedere fin dall’inizio all’incidente probatorio. Mancano, a tale ultimo proposito, precisi elementi dai quali desumere la violenza o minaccia per coartare il testimone a sottrarsi all’esame, non potendosi fare riferimento alle captazioni del 2017. La motivazione del giudice d’appello è, quindi, contraddittoria.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento all’articolo 191 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all’utilizzazione dell’elenco contenente l’abbinamento delle voci dei conversanti, captate nella fase delle indagini, con i soggetti identificati dalla polizia giudiziaria e in merito alla circostanza che le intercettazioni aggiuntive acquisite ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. in data 29 maggio 2023 siano riferibili all’imputata. Le difese non hanno prestato il consenso all’acquisizione del suddetto materiale, sicché non poteva essere utilizzato per la decisione.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 23 giugno 2017 e acquisite all’udienza del 28 aprile 2023 ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. pen. La credibilità della testimone è inficiata dalla risultata inconsistenza della presunta interruzione di gravidanza che la stessa avrebbe subìto.
2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art. 601 cod. pen., e il vizio della motivazione sulla responsabilità poiché i giudici di merito non hanno distinto tra il reato di tratta e quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in continuazione con quello di sfruttamento della prostituzione, distinzione chiaramente esposta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 40045 del 24/09/2010, Murmylo, Rv. 248899 - 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta numerose censureper lo più inammissibili, è nel complesso infondato.
2. Il primo motivo sull’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e il terzo sulla loro attendibilità, i quali articolano censure in larga parte inammissibili, sono nel complesso infondati.
2.1. Il ricorso non contesta i seguenti elementi: - l’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali di XXXXXXXXX era disposta dal primo giudice in conseguenza della sopravvenuta irreperibilità della teste;
- alla luce delle dichiarazioni rese da XXXXXXXXX il 23 giugno 2017, dalle quali emergeva la responsabilità degli imputati nella tratta e successivo sfruttamento della prostituzione ai suoi danni, la giovane era stata allontanata da XXXXXXXX e collocata in un centro di accoglienza in provincia di XXXXXX;
- nel corso del processo la persona offesa, dapprima, riceveva a mani proprie la notifica del decreto di giudizio immediato, indi era citata a comparire all’udienza del 10 marzo 2023 2 per essere sentita in qualità di testimone e persona offesa dal reato. La notifica della citazione era effettuata il 16 febbraio 2023 presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di XXXXXX ed eseguita a mani della destinataria;
- all’udienza del 10 marzo 2023, XXXXXXXXX non si presentava, né comunicava alcun legittimo impedimento, sicché la Corte disponeva il suo accompagnamento coattivo per l’udienza del 28 aprile 2023; - non poteva darsi seguito al detto accompagnamento coattivo poiché la persona offesa risultava irreperibile alla luce del verbale di vane ricerche redatto dalla Questura di XXXXXX. In particolare, XXXXX non era rintracciata presso l’ultimo indirizzo conosciuto;
anche le ricerche presso il CAS -Centro Assistenza Stranieri e lo S.P.R.A.R. (Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) di XXXXXXXXXX - luogo individuato in base alle informazioni raccolte dai Carabinieri competenti - davano esito negativo. XXXXX, infine, non rispondeva all’ultimo numero telefonico fornito. In forza dell’accertata condizione di irreperibilità della teste, la Corte di primo grado acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese il 23 giugno 2017, allorquando, sopraggiunta presso l’abitazione degli imputati nel corso della perquisizione che era in atto a loro carico perché già indiziati di sfruttamento della prostituzione, era stata condotta presso gli uffici della Questura di XXXXXXXX e aveva narrato i fatti che l’avevano vista protagonista.
2.2. I giudici di merito hanno valorizzato quanto all’imprevedibilità dell’allontanamento dopo la citazione per essere sentita come testimone all’udienza del 10 marzo 2023 che la donna era stata allontanata dagli imputati, posta sotto la tutela delle forze di polizia e collocata in una struttura protetta assai distante dalla Sicilia: la donna risiedeva da tempo in un luogo sicuro, compiutamente individuato nonché noto soltanto agli inquirenti, e dal quale non aveva interesse ad allontanarsi. Instaurato il procedimento penale, la donna era rimasta reperibile ancora a distanza di oltre cinque anni dai fatti: infatti, era stata raggiunta da una prima notificazione (decreto di giudizio immediato) e poi da una seconda (citazione per l’udienza del 10 marzo 2023), entrambe ricevute a mani. La donna, dunque, aveva un indirizzo noto e un domicilio eletto o comunque dichiarato, nonché un recapito telefonico ed è stata sempre reperibile fino a pochi giorni prima dell’udienza dibattimentale nella quale avrebbe dovuto intervenire come testimone. Posta l’effettiva e valida citazione della teste, poi non comparsa, ne deriva, in base al criterio della prognosi postuma tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio che la condizione di XXXXXXXXX era tale da non far presagire che la stessa potesse allontanarsi e rendersi irreperibile: si trattava di una cittadina extracomunitaria collocata ormai da lungo tempo presso una struttura di accoglienza, al fine di garantirne l’incolumità personale, struttura ove era ragionevole ipotizzare che ella permanesse anche nel prosieguo, come in effetti è avvenuto per quasi cinque anni. I giudici di merito hanno sottolineato che, al momento in cui si è instaurato il procedimento, non vi erano ragioni che lasciassero prevedere la successiva irreperibilità della vittima, né che la donna non si sottoponesse all’esame. La donna era in una situazione di riconquistata serenità e, anzi, manifestava, nelle conversazioni captate, particolare attenzione a non lasciarsi sfuggire con gli interlocutori le indicazioni circa il luogo peraltro, assai lontano in cui si trovava. 3 Tale attenta e motivata valutazione della imprevedibilità della irreperibilità è stata compiuta dai giudici di merito alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: «in tema di letture ex art. 512 cod. proc. pen., la prevedibilità della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza» (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 02, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente acquisite le dichiarazioni rese durante le indagini da un minore straniero, spontaneamente rivoltosi alle forze di polizia per chiedere protezione contro chi lo aveva ridotto in schiavitù e collocato in una struttura al fine di garantirne l’incolumità personale, in quanto la condizione del minore all’epoca delle indagini era tale da non far presagire che lo stesso potesse allontanarsi e rendersi irreperibile;
nello stesso senso, Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021 - dep. 2022, Shishlov, Rv. 282492 - 01).
2.3. Quanto alla volontarietà dell’allontanamento, i giudici di merito hanno evidenziato che a fronte del contegno di XXXXXXXXX, la quale ritualmente informata della data di udienza prima non si presentava in aula e poi faceva perdere le proprie tracce, si riteneva che tale scelta non fosse stata assunta liberamente, bensì coartata da elementi di pressione esterni alla libera determinazione della donna. A tale conclusione i giudici di merito sono giunti sulla base di diversi e chiari elementi, desumibili dalle intercettazioni telefoniche, che dimostrano il timore nutrito dalla persona offesa nei confronti degli imputati in relazione all’eventualità di un proprio ritorno in Sicilia. Oltre l’accertata soggezione fisica, i giudici di merito hanno evidenziato che, sul piano soggettivo, il timore doveva risultare potenziato dalla ingenua credenza relativa al giuramento OO già prestato, con tutte le nefaste conseguenze ritenute connesse alla sua inosservanza. E che tale vincolo fosse particolarmente avvertito da XXXXX è confermato dalla circostanza che la stessa, pur dopo la propria liberazione, ugualmente avesse fatto pervenire a XXXXX una somma di denaro a scomputo di un debito che non aveva alcun motivo di onorare, se non per il presunto vincolo collegato al rito esoterico (cfr. progr. 4 del 24.06.2017, con riguardo alla somma di euro 500,00 lasciata “sotto il cuscino”). Del resto, a riprova di tale credenza diffusa nell’ambiente, i giudici di merito richiamano il progr. n. 1091: XXXXXXXXXXXXX parla di XXXX e auspica che il “Dio del Ferro” le uccida i genitori. L’interlocutore risponde che XXXX ha un “gancio”, è, cioè in trappola in forza del prestato giuramento. I giudici di merito hanno evidenziato che il timore nutrito da XXXXX di fronte alla prospettiva di testimoniare nel processo aveva un suo ragionevole fondamento, nell’ottica soggettiva della donna che si sentiva legata dall’impegno esoterico, al quale accedevano gravi conseguenze personali per lei e per la sua famiglia;
le emergenze processuali inerenti alla fase successiva al suo allontanamento da XXXXXXXX (23 giugno 2017) dimostrano che i due imputati e, in particolare, XXXXX, lungi dal mollare la presa sulla vittima, tentassero in tutti i modi di riannodare il rapporto al dichiarato scopo che ella potesse un giorno rientrare in Sicilia e così tornare a “lavorare” per la “mama” XXXXXXXXXXXXX e pagare il proprio debito (progr. 150 del 25.06.2017: XXXXXXXXXXXXX: “Penso che tu sei a XXXXXXXX”; XXXX: “Non sono a XXXXXXXX”; progr. 165 del 25.06.2017 e 239 del 26.06.2017). I giudici di merito hanno accertato che lo scopo della frenetica e caparbia attivazione di XXXXX era indurre la giovane a dare agli inquirenti una versione di comodo e poi ricondurla presso di sé per adibirla nuovamente al meretricio e per farsi pagare il “debito” garantito dal rito OO (conversazioni riportate alle pp. 12 e ss. della sentenza di primo grado). È apparso evidente, e contestato soltanto in modo assertivo dal ricorso, che il timore 4 era indotto dall’esterno, giacché la donna aveva dato prova di voler collaborare con la giustizia;
se poi ha cambiato idea, ciò deve ragionevolmente ricondursi alle sollecitazioni e ai contatti, diretti o indiretti, promossi dagli imputati e, dunque, a elementi esterni che integrano una illecita coazione o comunque una illecita interferenza, così escludendo una libera determinazione. I giudici di merito, contrariamente a quanto opinato assertivamente dal ricorso, hanno fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, secondo i quali: «ai fini dell’operatività (art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.) del divieto di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - la volontarietà dell’assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione» (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 2011, D., Rv. 250198 – 01).
2.4. Ne deriva la piena utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. e la idoneità delle stesse a fondare il convincimento del giudice, conformemente al più recente indirizzo giurisprudenziale che si è sviluppato dopo le precisazioni offerte dalla giurisprudenza sovranazionale: «le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e ER c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto» (Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 – 01; analogamente, Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 - 01). I giudici di merito, in proposito, hanno sottolineato che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultano corroborate dalle captazioni, dalle perquisizioni e sequestri.
2.5. I giudici di merito hanno sottolineato, senza ricevere specifiche critiche dal ricorso, che i contenuti accusatori delle dichiarazioni acquisite hanno superato il vaglio di credibilità e attendibilità, in base alla linearità e coerenza del racconto: le dichiarazioni di XXXXX sono apparse verosimili, coerenti e immuni da contraddizioni, nonché precise e dettagliate nella descrizione di modalità e circostanze dell’accaduto; non risultano, neppure secondo il ricorso, motivi o situazioni che inducano ad attribuire alla dichiarante propositi calunniosi, tanto più che, al momento in cui rendeva le dichiarazioni, era ormai al sicuro e libera dai suoi sfruttatori, né, successivamente, si costituiva parte civile. Va, infine, evidenziato che le puntuali e coerenti dichiarazioni predibattimentali di XXXXX non costituiscono neanche la base “esclusiva” dell’accertamento di responsabilità: esse risultano corroborate da plurimi elementi di riscontro rinvenienti dalle captazioni e, segnatamente, dalle conversazioni individuate dal primo giudice e richiamate da quello di appello, rispetto alle quali il ricorso è silente. Sotto altro profilo, l’attendibilità è stata giudicata ampiamente supportata dalle captazioni, che il ricorso omette di esaminare, mentre si concentra sulla circostanza, motivatamente giudicata secondaria, della mancanza di riscontri, peraltro non necessari, alla riferita interruzione di gravidanza. 5 3. Il secondo motivo è infondato poiché sostiene una tesi che è contraddetta dai verbali di udienza, specificamente riportati nella sentenza impugnata e che il ricorso omette di esaminare e contestare, ribadendo l’infondata tesi dell’assenza di consenso che, invece, è contraddetta dai richiamati atti.
3.1. All’udienza del 16 dicembre 2022, il consenso prestato dalle parti aveva a oggetto la trasmissione all’isp. Fratantonio, l’audizione del quale era prevista per l’udienza successiva, di copia della perizia di trascrizione delle intercettazioni disposta dalla Corte, così da rendergli possibile la predisposizione di un elenco con l’abbinamento delle voci dei conversanti nel quale dare conto delle utenze intercettate, cioè dell’identità di almeno uno dei due interlocutori. Alla successiva udienza del 20 gennaio 2023, era disposta la materiale acquisizione dell’elenco predisposto dalla polizia giudiziaria sul quale già era stato prestato il consenso , contenente l’abbinamento delle voci dei conversanti, secondo le indicazioni che erano state tratte dalla perizia. Ad ogni modo, il Presidente della Corte dava atto del consenso delle parti, senza obiezioni o rilievi da parte di alcuno. La materiale allegazione dell’elenco era riservata all’udienza successiva. All’udienza del 10 marzo 2023, avendone il pubblico ministero materialmente prodotto copia, la Corte disponeva «l’acquisizione dell’elenco contenente l’abbinamento delle voci dei conversanti con i soggetti identificati dalla polizia giudiziaria, secondo l’accordo già espresso dalle parti all’udienza precedente». A ciò non seguiva alcuna osservazione della difesa.
3.2. Così chiarita la palese infondatezza della questione, la difesa propone un’ulteriore doglianza, pure infondata e intrinsecamente contraddittoria perché a differenza della precedente censura muove dall’opposta premessa maggiore che il consenso fosse stato prestato. La difesa deduce che il consenso delle parti, prestato alle precedenti udienze, non riguardasse le intercettazioni entrate in un secondo momento nel procedimento penale. Tuttavia, all’udienza del 29 maggio 2023, il pubblico ministero, a integrazione dell’elenco delle captazioni delle quali aveva richiesto la trascrizione, chiedeva la trascrizione e traduzione di ulteriori conversazioni;
veniva conferito l’incarico ai medesimi periti nominati precedentemente, senza che la difesa nulla obiettasse;
anche detto materiale confluiva nel precedente compendio per il quale era già stato effettuato l’abbinamento tra voci e conversanti. Del resto, la difesa non sviluppa alcuna contestazione sulla correttezza dell’abbinamento, avendo anche rinunciato a riproporre la questione, pur sviluppata in primo e in secondo grado, della identificazione dell’imputata XXXXX.
4. Il quarto motivo, che riguarda la qualificazione giuridica e la responsabilità, è infondato.
4.1. Dalla formulazione del motivo di ricorso non si comprende sotto quale profilo il precedente giurisprudenziale citato dovrebbe essere di ostacolo alla qualificazione in termini di tratta ex art. 601 cod. pen. In effetti, la massima ufficiale di Sez. 5, n. 40045 del 24/09/2010, Murmylo, Rv. 248899 – 01, è la seguente: «ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 cod. pen.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante 6 inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia». In applicazione del richiamato principio questa Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al delitto di cui all'art. 601 cod. pen., nei confronti degli imputati, i quali avevano pubblicato su stampa in Polonia e altri Paesi dell'Est nonché via internet annunci ingannevoli di lavoro ben remunerato in Italia assicurando trasferimento, alloggio e vitto nel luogo di destinazione dove singole cellule smistavano i lavoratori nei campi e li riducevano in schiavitù. Anche la giurisprudenza più recente ha confermato il principio, proprio con riguardo alle persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità, come è accaduto per XXXXX: «in tema di delitto di tratta di persone, la situazione di necessità di cui all'art. 601, comma 1, cod. pen. coincide con la "posizione di vulnerabilità" di cui alla direttiva comunitaria 2012/29/UE e al d.lgs. n. 24 del 2014 e deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale della persona offesa, idonea a condizionarne la volontà personale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui è vittima e non è, pertanto, identificabile nello stato di necessità, cui fa riferimento l'art. 54 cod. pen., ma va correlata, piuttosto, alla nozione di "stato di bisogno" di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen., dettato in tema di usura aggravata» (Sez. 5, n. 49148 del 28/05/2019, P., Rv. 278051 – 01). Ebbene, la condizione di vulnerabilità della vittima non è contestata neppure dal ricorso, sicché non si comprende la doglianza. Neppure l’ulteriore decisione citata dal ricorso appare confacente alla critica;
Sez. 5, n. 20726 del 28/03/2024, S. Rv. 286454 – 01, ha chiarito che «il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi», non apparendo contestato che la vittima sia stata indotta a venire in Italia per essere avviata alla prostituzione.
4.2. In sostanza, il ricorso pretenderebbe di “frazionare” le due condotte: quella di ingresso illegale in Italia;
quella di induzione e sfruttamento della prostituzione. Si tratta, però, di una ricostruzione artificiosa che, oltre a non trovare supporto in alcun elemento materiale, volutamente confonde le due fattispecie. È risultato, nonostante il ricorso proponga non consentite diverse interpretazioni degli elementi probatori, che, con riferimento all'elemento del reclutamento e dell’introduzione di XXXXXXXXX in territorio italiano, la vittima narrava compiutamente la propria vicenda: riferiva dell'accordo preso con l'imputata con assunzione di un debito di euro 35.000,00, quale corrispettivo del viaggio;
dell'intervento di XXXXXXXXXXXXX, sia nel senso di sottoporre XXXXX, per il tramite della sorella di XXXXX, al giuramento OO, sia nel senso di accollarsi le spese del suo viaggio e di prenderla in carico al momento del suo arrivo in Italia, facendo in modo che, dalla XXXXXX, la raggiungesse a XXXXXXXX.
4.3. La ricorrente, riproponendo i motivi di appello ai quali aveva già ottenuto ampia risposta, eccepisce nuovamente l'insussistenza del fine di costringere o indurre alla prostituzione: erroneamente i giudici di merito avevano concluso che il debito di XXXXX fosse stato contratto per la propria “tratta”. Il motivo di ricorso è però generico perché i giudici di merito hanno posto in luce l’irrilevanza delle altre cause di debito (pagamento del vitto e dell'alloggio - progr. 2274). 7 Piuttosto, è emerso, senza che il ricorso sviluppi critiche specifiche, che il debito che vincolava XXXXXXXXX era pari ad euro 35.000,00 e che esso riguardava quanto dovuto per il suo trasferimento dalla XXXXXXX, “trasferimento” ricollegabile alla tratta cui era stata sottoposta. Sono prive di fondamento anche le obiezioni sulla mancata riduzione in schiavitù della persona offesa, lasciata libera, una volta giunta in Italia, di muoversi da sola: al contrario, la sentenza impugnata evidenzia che anche all'atto della perquisizione dell'alloggio ove dimorava ella era giunta accompagnata da un uomo, pur non potendosi affermare se si trattasse di un soggetto preposto al suo controllo o di un cliente col quale appartarsi. In ogni caso il vincolo costituito dalla sottoposizione al rito esoterico è stato apprezzato come un limite imposto alla sua libertà di determinazione autonoma con motivazione coerente con i dati captativi e con le dichiarazioni rese dalla stessa vittima e priva di profili di manifesta illogicità.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE NI ON IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato avviso al difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 9 ottobre 2023 dalla Corte di Assise di Catania, ha confermato la declaratoria di responsabilità di XXXXXXXXXXXXX per il reato di concorso in tratta pluriaggravata commesso in danno di XXXXXXXXX, introdotta clandestinamente nello Stato allo scopo di destinarla alla prostituzione (artt. 110, 81 cpv., 601, primo comma, 602- ter, primo comma, lett. b) e c), 61-bis cod. pen. – capo 6, in esso assorbito il reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 12, comma 3, lett. b) e d), comma 3-bis, lett. a) e b), decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ex capo 7), confermando il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice in dieci anni e otto mesi di reclusione, escludendo la circostanza aggravante prevista dall’articolo 602-ter, comma 1, lett. a), cod. pen., con riguardo alla minore età della vittima.
1.1. Con conforme valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell’imputata, in concorso con altro soggetto non ricorrente, per il reato sopra giudicato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, delle captazioni telefoniche, delle perquisizioni e sequestri, degli appostamenti e osservazioni compiuti dalla polizia giudiziaria. In particolare, non essendo stato possibile ottenere la presenza della persona offesa, perché resasi irreperibile dopo la regolare notificazione della citazione a testimoniare, le dichiarazioni rese da costei nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite e utilizzate per la decisione poiché l’allontanamento è stato ritenuto determinato dalla necessità di sottrarsi a ritorsioni, minacce e violenze per indurla a non riferire quanto a sua conoscenza.
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore avv. Gabriele Majorca, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando quattro motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39123 Anno 2025 Presidente: ON NI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/10/2025 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 191, 512 e 526 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 23 giugno 2017, acquisite ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. pen. in data 28 aprile 2023. Ad avviso della ricorrente, l’assenza del testimone deriva una precisa e libera scelta, non inficiata da elementi esterni, sicché le dichiarazioni non potevano essere acquisite;
ovvero, l’eventuale intervento di agenti esterni era largamente prevedibile per le condizioni personali e sociali della teste, sicché si sarebbe dovuto procedere fin dall’inizio all’incidente probatorio. Mancano, a tale ultimo proposito, precisi elementi dai quali desumere la violenza o minaccia per coartare il testimone a sottrarsi all’esame, non potendosi fare riferimento alle captazioni del 2017. La motivazione del giudice d’appello è, quindi, contraddittoria.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento all’articolo 191 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all’utilizzazione dell’elenco contenente l’abbinamento delle voci dei conversanti, captate nella fase delle indagini, con i soggetti identificati dalla polizia giudiziaria e in merito alla circostanza che le intercettazioni aggiuntive acquisite ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. in data 29 maggio 2023 siano riferibili all’imputata. Le difese non hanno prestato il consenso all’acquisizione del suddetto materiale, sicché non poteva essere utilizzato per la decisione.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 23 giugno 2017 e acquisite all’udienza del 28 aprile 2023 ai sensi dell’articolo 512 cod. proc. pen. La credibilità della testimone è inficiata dalla risultata inconsistenza della presunta interruzione di gravidanza che la stessa avrebbe subìto.
2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art. 601 cod. pen., e il vizio della motivazione sulla responsabilità poiché i giudici di merito non hanno distinto tra il reato di tratta e quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in continuazione con quello di sfruttamento della prostituzione, distinzione chiaramente esposta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 40045 del 24/09/2010, Murmylo, Rv. 248899 - 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta numerose censureper lo più inammissibili, è nel complesso infondato.
2. Il primo motivo sull’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e il terzo sulla loro attendibilità, i quali articolano censure in larga parte inammissibili, sono nel complesso infondati.
2.1. Il ricorso non contesta i seguenti elementi: - l’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali di XXXXXXXXX era disposta dal primo giudice in conseguenza della sopravvenuta irreperibilità della teste;
- alla luce delle dichiarazioni rese da XXXXXXXXX il 23 giugno 2017, dalle quali emergeva la responsabilità degli imputati nella tratta e successivo sfruttamento della prostituzione ai suoi danni, la giovane era stata allontanata da XXXXXXXX e collocata in un centro di accoglienza in provincia di XXXXXX;
- nel corso del processo la persona offesa, dapprima, riceveva a mani proprie la notifica del decreto di giudizio immediato, indi era citata a comparire all’udienza del 10 marzo 2023 2 per essere sentita in qualità di testimone e persona offesa dal reato. La notifica della citazione era effettuata il 16 febbraio 2023 presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di XXXXXX ed eseguita a mani della destinataria;
- all’udienza del 10 marzo 2023, XXXXXXXXX non si presentava, né comunicava alcun legittimo impedimento, sicché la Corte disponeva il suo accompagnamento coattivo per l’udienza del 28 aprile 2023; - non poteva darsi seguito al detto accompagnamento coattivo poiché la persona offesa risultava irreperibile alla luce del verbale di vane ricerche redatto dalla Questura di XXXXXX. In particolare, XXXXX non era rintracciata presso l’ultimo indirizzo conosciuto;
anche le ricerche presso il CAS -Centro Assistenza Stranieri e lo S.P.R.A.R. (Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) di XXXXXXXXXX - luogo individuato in base alle informazioni raccolte dai Carabinieri competenti - davano esito negativo. XXXXX, infine, non rispondeva all’ultimo numero telefonico fornito. In forza dell’accertata condizione di irreperibilità della teste, la Corte di primo grado acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese il 23 giugno 2017, allorquando, sopraggiunta presso l’abitazione degli imputati nel corso della perquisizione che era in atto a loro carico perché già indiziati di sfruttamento della prostituzione, era stata condotta presso gli uffici della Questura di XXXXXXXX e aveva narrato i fatti che l’avevano vista protagonista.
2.2. I giudici di merito hanno valorizzato quanto all’imprevedibilità dell’allontanamento dopo la citazione per essere sentita come testimone all’udienza del 10 marzo 2023 che la donna era stata allontanata dagli imputati, posta sotto la tutela delle forze di polizia e collocata in una struttura protetta assai distante dalla Sicilia: la donna risiedeva da tempo in un luogo sicuro, compiutamente individuato nonché noto soltanto agli inquirenti, e dal quale non aveva interesse ad allontanarsi. Instaurato il procedimento penale, la donna era rimasta reperibile ancora a distanza di oltre cinque anni dai fatti: infatti, era stata raggiunta da una prima notificazione (decreto di giudizio immediato) e poi da una seconda (citazione per l’udienza del 10 marzo 2023), entrambe ricevute a mani. La donna, dunque, aveva un indirizzo noto e un domicilio eletto o comunque dichiarato, nonché un recapito telefonico ed è stata sempre reperibile fino a pochi giorni prima dell’udienza dibattimentale nella quale avrebbe dovuto intervenire come testimone. Posta l’effettiva e valida citazione della teste, poi non comparsa, ne deriva, in base al criterio della prognosi postuma tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio che la condizione di XXXXXXXXX era tale da non far presagire che la stessa potesse allontanarsi e rendersi irreperibile: si trattava di una cittadina extracomunitaria collocata ormai da lungo tempo presso una struttura di accoglienza, al fine di garantirne l’incolumità personale, struttura ove era ragionevole ipotizzare che ella permanesse anche nel prosieguo, come in effetti è avvenuto per quasi cinque anni. I giudici di merito hanno sottolineato che, al momento in cui si è instaurato il procedimento, non vi erano ragioni che lasciassero prevedere la successiva irreperibilità della vittima, né che la donna non si sottoponesse all’esame. La donna era in una situazione di riconquistata serenità e, anzi, manifestava, nelle conversazioni captate, particolare attenzione a non lasciarsi sfuggire con gli interlocutori le indicazioni circa il luogo peraltro, assai lontano in cui si trovava. 3 Tale attenta e motivata valutazione della imprevedibilità della irreperibilità è stata compiuta dai giudici di merito alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: «in tema di letture ex art. 512 cod. proc. pen., la prevedibilità della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza» (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 02, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente acquisite le dichiarazioni rese durante le indagini da un minore straniero, spontaneamente rivoltosi alle forze di polizia per chiedere protezione contro chi lo aveva ridotto in schiavitù e collocato in una struttura al fine di garantirne l’incolumità personale, in quanto la condizione del minore all’epoca delle indagini era tale da non far presagire che lo stesso potesse allontanarsi e rendersi irreperibile;
nello stesso senso, Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021 - dep. 2022, Shishlov, Rv. 282492 - 01).
2.3. Quanto alla volontarietà dell’allontanamento, i giudici di merito hanno evidenziato che a fronte del contegno di XXXXXXXXX, la quale ritualmente informata della data di udienza prima non si presentava in aula e poi faceva perdere le proprie tracce, si riteneva che tale scelta non fosse stata assunta liberamente, bensì coartata da elementi di pressione esterni alla libera determinazione della donna. A tale conclusione i giudici di merito sono giunti sulla base di diversi e chiari elementi, desumibili dalle intercettazioni telefoniche, che dimostrano il timore nutrito dalla persona offesa nei confronti degli imputati in relazione all’eventualità di un proprio ritorno in Sicilia. Oltre l’accertata soggezione fisica, i giudici di merito hanno evidenziato che, sul piano soggettivo, il timore doveva risultare potenziato dalla ingenua credenza relativa al giuramento OO già prestato, con tutte le nefaste conseguenze ritenute connesse alla sua inosservanza. E che tale vincolo fosse particolarmente avvertito da XXXXX è confermato dalla circostanza che la stessa, pur dopo la propria liberazione, ugualmente avesse fatto pervenire a XXXXX una somma di denaro a scomputo di un debito che non aveva alcun motivo di onorare, se non per il presunto vincolo collegato al rito esoterico (cfr. progr. 4 del 24.06.2017, con riguardo alla somma di euro 500,00 lasciata “sotto il cuscino”). Del resto, a riprova di tale credenza diffusa nell’ambiente, i giudici di merito richiamano il progr. n. 1091: XXXXXXXXXXXXX parla di XXXX e auspica che il “Dio del Ferro” le uccida i genitori. L’interlocutore risponde che XXXX ha un “gancio”, è, cioè in trappola in forza del prestato giuramento. I giudici di merito hanno evidenziato che il timore nutrito da XXXXX di fronte alla prospettiva di testimoniare nel processo aveva un suo ragionevole fondamento, nell’ottica soggettiva della donna che si sentiva legata dall’impegno esoterico, al quale accedevano gravi conseguenze personali per lei e per la sua famiglia;
le emergenze processuali inerenti alla fase successiva al suo allontanamento da XXXXXXXX (23 giugno 2017) dimostrano che i due imputati e, in particolare, XXXXX, lungi dal mollare la presa sulla vittima, tentassero in tutti i modi di riannodare il rapporto al dichiarato scopo che ella potesse un giorno rientrare in Sicilia e così tornare a “lavorare” per la “mama” XXXXXXXXXXXXX e pagare il proprio debito (progr. 150 del 25.06.2017: XXXXXXXXXXXXX: “Penso che tu sei a XXXXXXXX”; XXXX: “Non sono a XXXXXXXX”; progr. 165 del 25.06.2017 e 239 del 26.06.2017). I giudici di merito hanno accertato che lo scopo della frenetica e caparbia attivazione di XXXXX era indurre la giovane a dare agli inquirenti una versione di comodo e poi ricondurla presso di sé per adibirla nuovamente al meretricio e per farsi pagare il “debito” garantito dal rito OO (conversazioni riportate alle pp. 12 e ss. della sentenza di primo grado). È apparso evidente, e contestato soltanto in modo assertivo dal ricorso, che il timore 4 era indotto dall’esterno, giacché la donna aveva dato prova di voler collaborare con la giustizia;
se poi ha cambiato idea, ciò deve ragionevolmente ricondursi alle sollecitazioni e ai contatti, diretti o indiretti, promossi dagli imputati e, dunque, a elementi esterni che integrano una illecita coazione o comunque una illecita interferenza, così escludendo una libera determinazione. I giudici di merito, contrariamente a quanto opinato assertivamente dal ricorso, hanno fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, secondo i quali: «ai fini dell’operatività (art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.) del divieto di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - la volontarietà dell’assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione» (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 2011, D., Rv. 250198 – 01).
2.4. Ne deriva la piena utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. e la idoneità delle stesse a fondare il convincimento del giudice, conformemente al più recente indirizzo giurisprudenziale che si è sviluppato dopo le precisazioni offerte dalla giurisprudenza sovranazionale: «le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e ER c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto» (Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 – 01; analogamente, Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 - 01). I giudici di merito, in proposito, hanno sottolineato che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultano corroborate dalle captazioni, dalle perquisizioni e sequestri.
2.5. I giudici di merito hanno sottolineato, senza ricevere specifiche critiche dal ricorso, che i contenuti accusatori delle dichiarazioni acquisite hanno superato il vaglio di credibilità e attendibilità, in base alla linearità e coerenza del racconto: le dichiarazioni di XXXXX sono apparse verosimili, coerenti e immuni da contraddizioni, nonché precise e dettagliate nella descrizione di modalità e circostanze dell’accaduto; non risultano, neppure secondo il ricorso, motivi o situazioni che inducano ad attribuire alla dichiarante propositi calunniosi, tanto più che, al momento in cui rendeva le dichiarazioni, era ormai al sicuro e libera dai suoi sfruttatori, né, successivamente, si costituiva parte civile. Va, infine, evidenziato che le puntuali e coerenti dichiarazioni predibattimentali di XXXXX non costituiscono neanche la base “esclusiva” dell’accertamento di responsabilità: esse risultano corroborate da plurimi elementi di riscontro rinvenienti dalle captazioni e, segnatamente, dalle conversazioni individuate dal primo giudice e richiamate da quello di appello, rispetto alle quali il ricorso è silente. Sotto altro profilo, l’attendibilità è stata giudicata ampiamente supportata dalle captazioni, che il ricorso omette di esaminare, mentre si concentra sulla circostanza, motivatamente giudicata secondaria, della mancanza di riscontri, peraltro non necessari, alla riferita interruzione di gravidanza. 5 3. Il secondo motivo è infondato poiché sostiene una tesi che è contraddetta dai verbali di udienza, specificamente riportati nella sentenza impugnata e che il ricorso omette di esaminare e contestare, ribadendo l’infondata tesi dell’assenza di consenso che, invece, è contraddetta dai richiamati atti.
3.1. All’udienza del 16 dicembre 2022, il consenso prestato dalle parti aveva a oggetto la trasmissione all’isp. Fratantonio, l’audizione del quale era prevista per l’udienza successiva, di copia della perizia di trascrizione delle intercettazioni disposta dalla Corte, così da rendergli possibile la predisposizione di un elenco con l’abbinamento delle voci dei conversanti nel quale dare conto delle utenze intercettate, cioè dell’identità di almeno uno dei due interlocutori. Alla successiva udienza del 20 gennaio 2023, era disposta la materiale acquisizione dell’elenco predisposto dalla polizia giudiziaria sul quale già era stato prestato il consenso , contenente l’abbinamento delle voci dei conversanti, secondo le indicazioni che erano state tratte dalla perizia. Ad ogni modo, il Presidente della Corte dava atto del consenso delle parti, senza obiezioni o rilievi da parte di alcuno. La materiale allegazione dell’elenco era riservata all’udienza successiva. All’udienza del 10 marzo 2023, avendone il pubblico ministero materialmente prodotto copia, la Corte disponeva «l’acquisizione dell’elenco contenente l’abbinamento delle voci dei conversanti con i soggetti identificati dalla polizia giudiziaria, secondo l’accordo già espresso dalle parti all’udienza precedente». A ciò non seguiva alcuna osservazione della difesa.
3.2. Così chiarita la palese infondatezza della questione, la difesa propone un’ulteriore doglianza, pure infondata e intrinsecamente contraddittoria perché a differenza della precedente censura muove dall’opposta premessa maggiore che il consenso fosse stato prestato. La difesa deduce che il consenso delle parti, prestato alle precedenti udienze, non riguardasse le intercettazioni entrate in un secondo momento nel procedimento penale. Tuttavia, all’udienza del 29 maggio 2023, il pubblico ministero, a integrazione dell’elenco delle captazioni delle quali aveva richiesto la trascrizione, chiedeva la trascrizione e traduzione di ulteriori conversazioni;
veniva conferito l’incarico ai medesimi periti nominati precedentemente, senza che la difesa nulla obiettasse;
anche detto materiale confluiva nel precedente compendio per il quale era già stato effettuato l’abbinamento tra voci e conversanti. Del resto, la difesa non sviluppa alcuna contestazione sulla correttezza dell’abbinamento, avendo anche rinunciato a riproporre la questione, pur sviluppata in primo e in secondo grado, della identificazione dell’imputata XXXXX.
4. Il quarto motivo, che riguarda la qualificazione giuridica e la responsabilità, è infondato.
4.1. Dalla formulazione del motivo di ricorso non si comprende sotto quale profilo il precedente giurisprudenziale citato dovrebbe essere di ostacolo alla qualificazione in termini di tratta ex art. 601 cod. pen. In effetti, la massima ufficiale di Sez. 5, n. 40045 del 24/09/2010, Murmylo, Rv. 248899 – 01, è la seguente: «ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 cod. pen.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante 6 inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia». In applicazione del richiamato principio questa Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al delitto di cui all'art. 601 cod. pen., nei confronti degli imputati, i quali avevano pubblicato su stampa in Polonia e altri Paesi dell'Est nonché via internet annunci ingannevoli di lavoro ben remunerato in Italia assicurando trasferimento, alloggio e vitto nel luogo di destinazione dove singole cellule smistavano i lavoratori nei campi e li riducevano in schiavitù. Anche la giurisprudenza più recente ha confermato il principio, proprio con riguardo alle persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità, come è accaduto per XXXXX: «in tema di delitto di tratta di persone, la situazione di necessità di cui all'art. 601, comma 1, cod. pen. coincide con la "posizione di vulnerabilità" di cui alla direttiva comunitaria 2012/29/UE e al d.lgs. n. 24 del 2014 e deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale della persona offesa, idonea a condizionarne la volontà personale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui è vittima e non è, pertanto, identificabile nello stato di necessità, cui fa riferimento l'art. 54 cod. pen., ma va correlata, piuttosto, alla nozione di "stato di bisogno" di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen., dettato in tema di usura aggravata» (Sez. 5, n. 49148 del 28/05/2019, P., Rv. 278051 – 01). Ebbene, la condizione di vulnerabilità della vittima non è contestata neppure dal ricorso, sicché non si comprende la doglianza. Neppure l’ulteriore decisione citata dal ricorso appare confacente alla critica;
Sez. 5, n. 20726 del 28/03/2024, S. Rv. 286454 – 01, ha chiarito che «il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi», non apparendo contestato che la vittima sia stata indotta a venire in Italia per essere avviata alla prostituzione.
4.2. In sostanza, il ricorso pretenderebbe di “frazionare” le due condotte: quella di ingresso illegale in Italia;
quella di induzione e sfruttamento della prostituzione. Si tratta, però, di una ricostruzione artificiosa che, oltre a non trovare supporto in alcun elemento materiale, volutamente confonde le due fattispecie. È risultato, nonostante il ricorso proponga non consentite diverse interpretazioni degli elementi probatori, che, con riferimento all'elemento del reclutamento e dell’introduzione di XXXXXXXXX in territorio italiano, la vittima narrava compiutamente la propria vicenda: riferiva dell'accordo preso con l'imputata con assunzione di un debito di euro 35.000,00, quale corrispettivo del viaggio;
dell'intervento di XXXXXXXXXXXXX, sia nel senso di sottoporre XXXXX, per il tramite della sorella di XXXXX, al giuramento OO, sia nel senso di accollarsi le spese del suo viaggio e di prenderla in carico al momento del suo arrivo in Italia, facendo in modo che, dalla XXXXXX, la raggiungesse a XXXXXXXX.
4.3. La ricorrente, riproponendo i motivi di appello ai quali aveva già ottenuto ampia risposta, eccepisce nuovamente l'insussistenza del fine di costringere o indurre alla prostituzione: erroneamente i giudici di merito avevano concluso che il debito di XXXXX fosse stato contratto per la propria “tratta”. Il motivo di ricorso è però generico perché i giudici di merito hanno posto in luce l’irrilevanza delle altre cause di debito (pagamento del vitto e dell'alloggio - progr. 2274). 7 Piuttosto, è emerso, senza che il ricorso sviluppi critiche specifiche, che il debito che vincolava XXXXXXXXX era pari ad euro 35.000,00 e che esso riguardava quanto dovuto per il suo trasferimento dalla XXXXXXX, “trasferimento” ricollegabile alla tratta cui era stata sottoposta. Sono prive di fondamento anche le obiezioni sulla mancata riduzione in schiavitù della persona offesa, lasciata libera, una volta giunta in Italia, di muoversi da sola: al contrario, la sentenza impugnata evidenzia che anche all'atto della perquisizione dell'alloggio ove dimorava ella era giunta accompagnata da un uomo, pur non potendosi affermare se si trattasse di un soggetto preposto al suo controllo o di un cliente col quale appartarsi. In ogni caso il vincolo costituito dalla sottoposizione al rito esoterico è stato apprezzato come un limite imposto alla sua libertà di determinazione autonoma con motivazione coerente con i dati captativi e con le dichiarazioni rese dalla stessa vittima e priva di profili di manifesta illogicità.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE NI ON IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8