Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10935
CASS
Sentenza 8 agosto 2001

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Massime1

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando è da ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, ha natura eccezionale. Tale accertamento comporta la necessità della diretta conoscenza, da parte della S.C., della convenzione compromissoria (attraverso l'esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine incida su problemi di carattere processuale, come quello dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità del medesimo.

Commentario1

  • 1Arbitrato, qualificazione giuridica, rituale, regola, irrituale, eccezioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10935
Data del deposito : 8 agosto 2001

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