Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando è da ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, ha natura eccezionale. Tale accertamento comporta la necessità della diretta conoscenza, da parte della S.C., della convenzione compromissoria (attraverso l'esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine incida su problemi di carattere processuale, come quello dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità del medesimo.
Commentario • 1
- 1. Arbitrato, qualificazione giuridica, rituale, regola, irrituale, eccezioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10935 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASTIGLIONE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 36, presso l'avvocato ALESSI CARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.D. ARCHITETTURA DESIGN Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GORIZIA 52, presso l'avvocato MAURIZIO BONANNO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAIMONDO MAIRA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 337/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 28/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Alessi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Limuti, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La CA s.r.l. convenne in giudizio, innanzi alla Corte d'appello di Palermo, la A.D. Architettura Desion s.r.l., per ottenere la declaratoria di nullità e di inefficacia del lodo arbitrale pronunciato tra le parti, con il quale erano state dichiarate fondate le richieste della A.D. Architettura Design s.r.l. (per avere adempiuto agli obblighi derivanti da un "ordine d'acquisto" per l'importo di lire 382 milioni, emesso, per conto della CA, dalla Sud Leasing di Bari, relativo alla ristrutturazione ed arredamento di un negozio in Sciacca) ed era stata condannata la stessa A.D. Architettura Design s.r.l. a restituire alla controparte la somma di lire 50 milioni percepita, a titolo d'acconto, al momento della stipula del contratto d'appalto. La Corte palermitana ha dichiarato improponibile l'impugnazione, in quanto rivolta nei confronti di un arbitrato libero. La CA impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo, attraverso la formulazione di un unico, complesso motivo. Risponde la A.D. Architettura Design s.r.l. con controricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente, nel lamentare la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., 827 e 828 c.p.c., nonché i vizi della motivazione, fonda la censura sull'affermazione della ritualità del lodo e, dunque, della sua impugnabilità ex art. 828 c.p.c. Essa deduce tale conclusione dal fatto che l'A.D. abbia chiesto l'emissione di un lodo che disponesse tra l'altro la condanna della Sud Leasing al pagamento dell'importo della fattura;
che l'arbitro abbia utilizzato le regole del procedimento civile, procedendo all'assunzione della prova testimoniale;
che l'arbitro abbia emesso la condanna nei confronti dell'A.D. alla restituzione della somma di lire 50 milioni, in favore della TI stessa, quale acconto versato;
che la controversia sia stata risolta non da un tecnico ma da un "giurista"; che essa CA non ha accettato il contraddittorio in ordine alle domande proposte dalla A.D. nelle conclusioni del 27 dicembre 1995;
che il procedimento arbitrale da svolgersi presentava le caratteristiche più di una perizia contrattuale che di un arbitraggio;
che, quindi, la nullità del lodo deriva dal fatto che esso fu pronunciato fuori dal limiti della clausola e non sull'oggetto previsto,- dal fatto che contiene disposizioni contraddittorie, dal fatto che fu pronunciato oltre il termine stabilito, senza l'osservanza delle forme stabilite ed in violazione sia del principio del contraddittorio, sia delle regole del diritto;
che il lodo accertò che le opere quantitativamente e qualitativamente erano quelle pattuite dalle parti, benché era stata data prova dei gravi inadempimenti;
che la sentenza impugnata è caduta in contraddizione per non avere rilevato che la decisione dell'arbitro contrastava con le richieste a lui deferite, così come non rileva che la clausola compromissoria aveva un oggetto completamente differente da quanto richiesto dalla A.D. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. È opportuno premettere che i limiti dell'attuale impugnazione sono segnati dal decisum della stessa sentenza impugnata, la quale, come s'è visto, qualificato l'arbitrato in questione come irrituale, ha conseguentemente dichiarato "improcedibile" l'impugnazione proposta dalla CA contro di esso. È ovvio, dunque, che il dibattito da svolgersi in questa sede deve rimanere circoscritto alla correttezza o meno di tale dichiarazione d'inammissibilità ed, in particolare, all'interpretazione da fornire alla clausola compromissoria ed agli altri elementi, senza potere estendersi ai rapporti sottostanti ed a questioni pertinenti lo stesso svolgimento dell'arbitrato ed il lodo che ne è derivato.
Va, allora, innanzitutto ricordato che l'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte d'appello è proponibile, al sensi degli artt. 827 e seg. c.p.c., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, ancorché il provvedimento arbitrale sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 del codice di rito, l'impugnazione predetta non può dirsi ammissibile, essendo legittimamente esperibile la sola l'azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (tra le tante, cfr. Cass. 22 novembre 2000, n. 15070; 29 ottobre 1992, n. 11761, 28 maggio 1998, n. 5280). Così pure, va ribadito che, al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando debba ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e, ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi, dovendosi optare, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, deve ritenersi abbia natura eccezionale (Cass. 28 giugno 2000, n. 8788; 23 giugno 1998, n. 6248; 22 febbraio 1999, n. 1476). Peraltro, l'accertamento della natura rituale ovvero irrituale di un arbitrato comporta la necessità di una diretta conoscenza, da parte della S.C., della convenzione compromissoria (attraverso l'esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine, come nella specie, incida su problemi di carattere processuale, come quello della ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità del medesimo (Cass. 4 luglio 2000, n. 8937, 1 febbraio 1999, n. 833). Ciò chiarito e presa diretta conoscenza della clausola compromissoria e degli altri elementi in atti, va pienamente confermata la decisione che il giudice di merito (che, deve riconoscersi, ha correttamente utilizzato le regole di ermeneutica contrattuale, adeguandosi, peraltro, ai principi di diritto governanti la materia) ha tratto dalle seguenti ragioni: il tenore della clausola compromissoria ("... Qualora il cliente intendesse rifiutare la consegna ed il fornitore non fosse d'accordo sui motivi dedotti... la contestazione sarà risolta da un arbitro amichevole compositore... che giudicherà senza formalità di procedura ed in via inappellabile"); l'esplicita previsione che tutte le controversie relative al contratto di vendita sarebbero state devolute alla competenza esclusiva del foro di Bari;
che l'A.D. chiese al Presidente della Camera di Commercio di Agrigento la nomina di un arbitro amichevole compositore che, sulla scorta della documentazione in atti, accertasse senza formalità di procedura ed in via inappellabile che i lavori indicati nell'ordine erano stati eseguiti e, di conseguenza ingiungesse alla Sud Leasing il pagamento del prezzo contrattuale;
che l'A.D. rassegnò le sue conclusioni nell'ambito della procedura arbitrale affinché fosse dichiarato il proprio adempimento e la mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte della CA, nonché fosse emessa pronuncia sostitutiva della carente volontà di quest'ultirna e costitutiva del verbale di consegna;
il lodo fu emanato "nella controversia arbitrale irrituale", senza alcuna rigida formalità procedimentale e nella rimarcata consapevolezza dell'irritualità dell'arbitrato, da assoggettare esclusivamente al principio del contraddittorio;
l'arbitro ritenne che la fornitura era stata consegnata e che, quindi, era da considerare come sottoscritto il verbale di consegna, sostituito dalla decisione stessa.
È vero, dunque, che le caratteristiche dell'arbitro quale amichevole compositore, l'esercizio da parte sue di poteri accertativi, il tenore della clausola compromissoria, lo svolgimento informale della procedura arbitrale (non contraddetto dall'audizione di un testimone), l'emanazione del lodo "irrituale" in aderenza allo scopo della stessa clausola depongono univocamente (come ha sostenuto la Corte palermitana) per attribuire alla decisione arbitrale il carattere della soluzione negoziale, sostitutiva della carente volontà delle parti, non quello di un giudizio vero e proprio. È pur vero che qualche perplessità potrebbe derivare dal fatto che l'arbitro emise la condanna (non richiesta) nei confronti dell'A.D. a restituire alla CA la somma di lire 50 milioni, nonché dal riferimento all'ingiunzione di pagamento del prezzo a carico della società di leasing nella richiesta di nomina di arbitro presentata dalla A.D. Potrebbe, infatti, scorgersi in quegli elementi l'esercizio di poteri autoritativi tipici dell'arbitrato rituale. Ma anche in questo caso (a conferma di quanto ritenuto dal giudice di merito) deve concludersi che in essi va ravvisata una valenza espressiva anomala che non è in grado di snaturare, alla luce di tutto quanto premesso, quello come un atto di natura negoziale e non che nella sua pregnante sostanza si mani giurisdizionale. Comunque, a tal ultimo riguardo, qualsiasi rimanente titubanza in ordine alla caratteristica contrattuale (confermata, come s'è visto, dalla preponderanza degli elementi in atti) viene risolta dal sopra espresso principio secondo cui ogni incertezza deve far pendere il giudizio per la menzionata caratteristica, stante l'eccezionalità della deroga alla giurisdizione ordinaria.
Tutto quanto premesso respinge, dunque, in radice la tesi della ricorrente, la quale, peraltro, nel motivo di ricorso si limita a ribadire questioni già poste innanzi al giudice di merito e da questi risolte, per il resto introducendo questioni attinenti all'interno della soluzione arbitrale che, una volta pervenuti alla conferma dell'inammissibilità dell'impugnativa, si palesano assolutamente improponibili in questa sede.
Il ricorso va, quindi, respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 10.120.000 di cui lire dieci milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2001