Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il carattere rituale ovvero irrituale dell'arbitrato in essa previsto va desunto con riguardo alla volontà delle parti ricostruita secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo la fattispecie dell'arbitrato rituale quando sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, integrandosi, per converso, l'ipotesi dell'arbitrato libero quando il collegio arbitrale sia stato investito della soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Tale attività ermeneutica circa la natura dell'arbitrato presuppone, in sede di legittimità, l'esame e la valutazione diretta del patto compromissorio da parte della Corte, che non può limitarsi al mero controllo formale della decisione del giudice di merito, incidendo la soluzione della questione dedotta sul problema processuale dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione del lodo per nullità dinanzi al giudice di appello, ovvero della sua eventuale impugnabilità dinanzi al Tribunale per vizi negoziali. Il permanere del dubbio interpretativo circa la effettiva volontà dei contraenti impone, come corretta opzione interpretativa, la dichiarazione della irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere del tutto eccezionale dell'arbitrato rituale, introduttivo, pur sempre, di una deroga alla competenza del giudice ordinario.
Commentario • 1
- 1. Arbitrato, qualificazione giuridica, rituale, regola, irrituale, eccezioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
LA NATIONALE C.I.A.R. COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 32, presso l'avvocato LIUZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ZO EN, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato GUSTAVO MINERVINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE ROMA, giusta procura speciale per Notaio Agostino Lauro di Napoli rep. n. 3174 del 5.7.1999;
- resistente -
avverso la sentenza n. 7913/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice unico del tribunale di Roma con sentenza 6.5.1999 dichiarò la propria incompetenza nella causa promossa dalla società La Nationale C.I.A.R.A. Assicurazioni S.p.A., assicuratrice del notaio AR RO, anche per i rischi complementari all'esercizio della professione, nella quale aveva impugnato per nullità il lodo arbitrale del comitato di controllo, previsto dalla clausola 38 delle condizioni generali di polizza, che si era, a sua volta, dichiarato incompetente a decidere sulla quantificazione del danno compiuta da un collegio di periti ai sensi di siffatte condizioni. Nel giudizio il notaio AR si era costituito per resistere ed eccepire la incompetenza del giudice adito, perché competente la corte di appello, trattandosi di arbitrato rituale, ed essendosi in tanto instaurata la lite presso quest'ultima l'attrice aveva richiesto la sospensione del procedimento, cui il convenuto si era opposto, eccependo la litispendenza e ancora la incompetenza per territorio del tribunale, competente essendo quello di Napoli. Ha proposto istanza per regolamento di competenza la società La Nationale, la quale ha rilevato che la corte di appello, adita dopo la eccezione di controparte, aveva con sentenza 16.3.1999 dichiarato inammissibile la impugnazione, declinandola. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ha resistito AR RO che ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente che la decisione impugnata ha fatto leva esclusivamente sulla clausola dell'art. 40, con cui si era pattuito che "le decisioni saranno obbligatorie per le parti che rinunziano espressamente a ricorrere all'autorità giudiziaria per le questioni oggetto della decisione del comitato", e soprattutto sul termine "decisione", argomentando la intenzione dei contraenti di attribuire agli arbitri la competenza a decidere in via giurisdizionale le controversie.
Al contrario, come aveva poi affermato la corte di appello, la circostanza che la composizione del collegio fosse di due soli arbitri (la nomina del terzo era prevista in caso di disaccordo sulla decisione), avrebbe dovuto indurre nel senso della irritualità, così come deciso dalla corte di appello, la cui sentenza era rimasta inoppugnata, non essendosi proposto il regolamento necessario di competenza.
Il ricorso è fondato. È principio di diritto che al fine di stabilire se l'arbitrato sia rituale o irrituale debba accertarsi la effettiva volontà dei compromittenti nel conferire l'incarico all'arbitro, da desumersi secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale dall'intero contesto della pattuizione, tenendo conto del contenuto sostanziale delle clausole contrattuali e delle finalità perseguite (Cass. 6248/1998; 8075/1994; 10240/1992;
2315/1990; 268/1984). Tale accertamento è consentito al giudice di legittimità, chiamato a risolvere una questione di competenza, in quanto la relativa qualificazione incide sulla potestà decidendi del giudice adito (Cass. SS.UU. 3195/1969; Cass. 6757/1993; 1253/1989). In forza di siffatto principio è rituale l'arbitrato se la funzione devoluta agli arbitri sia sostitutiva di quella del giudice, mentre è libero quando il collegio è investito del potere di risolvere la controversia mediante un negozio di accertamento o mediante strumenti conciliativi o transattivi.
È altrettanto ius receptum che il permanere del dubbio circa l'effettiva volontà dei contraenti impone, come corretta opzione interpretativa, la dichiarazione della irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere del tutto eccezionale di quello rituale, introduttivo pur sempre di una deroga alla competenza del giudice ordinario (Cass. 4215/1999; 1476/1999; 6248/1998; 6928/1997;
2315/1990).
Ciò posto, non ritiene il Collegio che l'argomento posto a base della decisione impugnata abbia rilevanza decisiva, al punto da superare la predetta opzione. Desume il tribunale la natura rituale dell'arbitrato dal punto 40 della clausola compromissoria, con cui fu stabilito che "le decisioni saranno obbligatorie tra le parti che rinunciano espressamente a ricorrere all'autorità giudiziaria, per le questioni oggetto della decisione del Comitato", espressione che rivelerebbe la intenzione dei contraenti di attribuire agli arbitri la competenza a decidere in senso giurisdizionale le controversie, essendo il lodo definito come decisione. Ma tale elemento, al di là della sua oggettiva ambiguità con riguardo al termine "decisione" - considerato che non esclude la scelta dell'arbitrato irrituale la attribuzione agli arbitri del potere di decidere, previo accertamento dei fatti, dovendo il vocabolo "decidere" essere interpretato nel contesto di cui fa parte e quindi tenendo conto degli elementi idonei alla qualificazione dell'arbitrato come irrituale (Cass. 6162/1982) - è svalutato dal riferimento alla rinuncia predetta, atteso che è soprattutto nel compromesso per arbitrato irrituale che è insita la rinunzia delle parti alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto controverso (Cass. 6648/1994; 4245/1983; 2021/1972). Ma a privare ulteriormente di valenza giuridica la espressione richiamata sono le clausole precedenti: la n. 38, che assegna al comitato di controllo la funzione di adoperarsi "per agevolare la composizione bonaria delle vertenze che dovessero insorgere tra il notaio e la Compagnia"; e la n. 39, secondo cui la decisione può essere adottata da due soli arbitri, con la possibilità di nominare il terzo solo in caso di disaccordo sulla decisione da adottare. Se, infatti, la nomina degli arbitri quali amichevoli compositori è indice di irritualità (Cass. 1235/1989; 261/1985), sia pure non decisivo (Cass. 3504/1994; 4528/1992), la circostanza che a risolvere la vertenza fossero di norma chiamati due arbitri e non un collegio costituito da un numero dispari - contrariamente a quanto dispone l'art. 809 c.p.c. per l'arbitrato rituale - lascia fortemente propendere per la irritualità, convalidando la opzione interpretativa più sopra considerata.
Nè può condividersi l'assunto del resistente, secondo cui si sarebbe in presenza di una ipotesi di nullità parziale della clausola, giacché la volontà delle parti - che costituisce il reale criterio interpretativo delle formule utilizzate - è nel segno di considerare compatibile con la funzione affidata il numero pari del collegio, proprio perché essa è diretta a comporre bonariamente la vertenza, attraverso scelte concertate piuttosto che imposte da una maggioranza, alla quale la clausola consente di fare ricorso solo come extrema ratio, con la nomina aggiuntiva del terzo arbitro;
sicché, supponendo la ipotesi della nullità la ritualità dell'arbitrato, l'argomento difensivo costituisce una petizione di principio.
A fronte di tali significativi elementi, la condotta successiva delle parti, nella fase esecutiva della clausola compromissoria, perde rilievo, in quanto la utilizzazione di espressioni, schemi e formulari - come "il ricorso ex art. 810 c.p.c.", i "fatti dedotti in giudizio", vittoria di spese, competenze ed onorari;
"testi" - praticati di solito per l'arbitrato rituale non giova a superare il tenore della clausola, che fu quello veramente voluto dalle parti, appartenendo l'uso delle tecniche e formule processualistiche al difensore che le impiega per avviare il meccanismo necessario a conseguire il risultato pratico e non per qualificare il contenuto sostanziale del pregresso atto negoziale del proprio assistito. Il ricorso va pertanto accolto;
va per l'effetto cassato il provvedimento impugnato e dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del tribunale di Roma;
compensa le spese del processo.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001