Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 2
Proposta innanzi al pretore domanda di affrancazione del fondo enfiteutico, qualora questi esamini il merito della controversia e, travalicando i limiti della cognizione sommaria che gli compete, emani all'esito di un giudizio a cognizione piena un provvedimento espressamente denominato sentenza, questo sarà impugnabile con gli ordinari mezzi e, in mancanza, acquisterà efficacia di cosa giudicata; trattasi peraltro di ipotesi eccezionale da verificare da parte del giudice di merito caso per caso sulla base di una scrupolosa valutazione che tenga conto del tipo di provvedimento, dell'istruttoria espletata e dell'accertamento eseguito.
Il procedimento di affrancazione del fondo enfiteutico è un procedimento sommario che, al pari del procedimento per ingiunzione, si articola in due distinte fasi: l'una sommaria di competenza del pretore destinata a concludersi - all'esito di una cognizione generalmente su base documentale - con ordinanza; l'altra eventuale, a cognizione piena, attribuita alla competenza della sezione specializzata agraria del tribunale, introdotta a seguito di opposizione avverso il provvedimento pretorile (tanto di rito che di merito, sia positivo che negativo) o in via autonoma, attraverso la riproposizione dell'istanza di affrancazione respinta dal pretore, nella quale sono riesaminate le questioni risolte da questi in via di delibazione sommaria e che si conclude con sentenza; pertanto, mentre l'ordinanza positiva di affrancazione se non opposta nei termini diviene definitiva, l'ordinanza negativa non opposta è inidonea, sia in ragione della riproponibilità della domanda sia della natura sommaria della cognizione pretorile, ad acquistare autorità di cosa giudicata. (le pronunce indicate come conformi si riferiscono alla prima parte della massima).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/1999, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN MA, IN ER, IN NA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA GIORGIO SCALIA 6 INT.14, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO LO DUCA, difese dall'avvocato LEOPOLDO D'AMICO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ET MA ME in ROSSO, ET LE, ET SC, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SIRACUSA PLACIDO GUGLIELMO con studio in 98051 BARCELLONA PG - VIA T GENOVESE PAL NAVARRA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 534/96 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 24/10/96 e depositata il 31/12/96 (R.G.518/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Leopoldo D'AMICO;
udito l'Avvocato Placido Guglielmo SIRACUSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I germani PE IA LA, AN ed EL, gli ultimi due rappresentati dalla prima, proprietari di un fondo rustico sito in agro di Castroreale, convenivano in giudizio, innanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, SI OV, IA e RA nonché SI LA, per sentir dichiarare cessato alla scadenza legale il rapporto di colonia parziaria esistente tra le parti.
Si costituivano tardivamente le SI, eccependo l'esistenza di una colonia perpetua risalente al 1819 in capo ai loro danti causa RÒ AN e PE. La SI restava contumace e poi rilasciava il terreno da lei detenuto.
Con sentenza del 25 ottobre 1994 l'adita sezione dichiarava cessata la colonia il 10 novembre 1993 e ordinava alle convenute il rilascio del fondo. Con separata ordinanza disponeva l'ulteriore istruzione sulla domanda di risarcimento dei danni.
Appellavano le SI e resistevano i germani PE. La Sezione specializzata presso la Corte d'Appello di Messina, essendo pendente innanzi al pretore di Barcellona Pozzo di Gotto un procedimento di affrancazione della dedotta colonia perpetua,
sospendeva il giudizio, che, definito quello pregiudiziale, veniva riassunto dalle appellanti e deciso il 24 ottobre 1996 con la sentenza ora impugnata, la quale ha respinto il gravame. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono le SI, formulando due motivi. Resistono con controricorso gli intimati PE. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 131, 132 e 324 c.p.c., 2909 c.c. e 4 e 5 della legge 22 luglio 1966 n. 607, nonché il vizio di omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), le ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato il loro appello sol perché il provvedimento del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, avente natura sostanziale di sentenza, sarebbe passato in giudicato. Viceversa un provvedimento pretorile di delibazione negativa di un'istanza di affrancazione non può assumere il contenuto sostanziale di una sentenza;
e, ammesso che sia possibile in astratto, ciò sicuramente non è avvenuto nel caso di specie, atteso lo specifico tenore del provvedimento medesimo. Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 25 e 34 della legge 3 maggio 1982 n. 203, 2697 c.c. e 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), rilevano come la Corte d'Appello, atteso il contrasto sulla definizione del rapporto (colonia parziaria per i PE;
colonia perpetua per le SI), non si sia posto il quesito della distribuzione dell'onere della prova. Era infatti onere di parte attrice provare la natura temporanea del rapporto, sussumibile in uno di quelli cui si riferisce la legge n. 203 del 1982 e precisamente l'art. 34, che ne disciplina la scadenza. Prodotto il contratto di colonia perpetua del 1819, toccava dunque ai PE dimostrare l'esistenza di un rapporto diverso e in ogni caso poteva anche soccorrere il giuramento decisorio deferito dalle convenute agli attori.
Il primo motivo è fondato.
Argomenta la sentenza impugnata che sulla inesistenza dell'eccepito rapporto di colonia perpetua si è formato il giudicato, atteso il rigetto, da parte del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, con l'ordinanza sentenza del 17 giugno 1995, divenuta irrevocabile, dell'istanza di affrancazione proposta dalle SI;
sicché per un verso è superfluo l'esame dell'ammissibilità delle prove offerte e dello stesso giuramento decisorio, per altro verso, esclusa l'esistenza della colonia perpetua, non resta che confermare la statuizione di primo grado che ha qualificato il rapporto come colonia parziaria e ne ha dichiarato la cessazione per scadenza del termine legale.
Il pretore, soggiunge la Corte territoriale a migliore giustificazione del suo convincimento, ha oltrepassato i limiti della cognizione sommaria a lui attribuiti per materia e ha esaurito tutti i temi della controversia, "se è vero che, dopo aver richiamato tutti gli elementi che a norma dell'art. 2 della l.27.7.1966 n. 607 deve contenere la domanda di affrancazione, ha ritenuto non solo sfornita di prova la qualità di enfiteute in capo alle ricorrenti, ma ha escluso che il rapporto dedotto potesse rientrare tra quelli per i quali è prevista la possibilità di affrancazione".
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che la procedura di affrancazione delle enfiteusi e delle prestazioni fondiarie perpetue, disciplinata dalla legge 22 luglio 1966 n. 607, prevede due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario, rimessa alla competenza funzionale del pretore, destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto;
la seconda, qualora le parti interessate propongano opposizione avverso il provvedimento pretorile, affidata alla Sezione specializzata agraria del Tribunale e decisa con sentenza, sia quando l'ordinanza del pretore contenga una delibazione di merito (di accoglimento o di rigetto dell'istanza di affrancazione), sia che si esaurisca in un provvedimento di carattere meramente processuale di non luogo a provvedere, giacché anche in quest'ultima ipotesi il provvedimento del pretore ha pur sempre carattere interlocutorio, e non definitivo, di ordinanza, che conclude la fase sommaria della procedura, passibile di impugnazione (ai sensi dell'art. 5, 5° comma della legge cit) davanti alla Sezione specializzata agraria in sede di cognizione piena, per il riesame delle questioni, sostanziali o processuali, già risolte in via di semplice delibazione (Cass. 3 maggio 1990 n. 3637). Il procedimento in esame, più particolarmente, è stato collocato nella categoria dei procedimenti sommari di cui al titolo I del libro IV del codice di rito, posto che, pur con le peculiarità della sua disciplina, non sono pochi ne' trascurabili i punti di possibile accostamento con alcuni di essi, principalmente il procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 e ss. C.p.c. Se ne è coerentemente dedotto che, se, in linea di massima, l'opposizione alla sezione agraria, in sede di cognizione piena avverso l'ordinanza del pretore, può essere proposta anche nel caso di rigetto dell'istanza di affrancazione;
la parte soccombente conserva altresì la facoltà, analogamente a quanto la legge dispone in materia ingiuntiva (art.640 c.p.c.), di riproporre la domanda al pretore, corredandola della documentazione mancante o integrando quella già prodotta (Cass. 8 agosto 1997 n. 7362; 4 marzo 1986 n. 1359; 14 ottobre 1981 n. 5379;
S.U. 9 ottobre 1972 n. 2929; cfr. per l'assimilazione al procedimento monitorio, oltre a S.U. n. 2929 del 1972, cit. Cass. 6 novembre 1987 n. 8226 e 1° settembre 1982 n. 4782). La riproponibilità, senza limiti di tempo, in alternativa all'opposizione avanti alla Sezione specializzata agraria, dell'istanza di affrancazione rigettata dal pretore è argomento invero decisivo per escludere che una siffatta ordinanza negativa, qualora non opposta nei termini avanti al giudice agrario, abbia attitudine a passare in cosa giudicata. Si consideri peraltro che la cognizione sommaria della fase pretoria è normalmente documentale, e dunque, in forza di tale sommarietà, il pretore potrà emettere un provvedimento negativo solo quando "prima facie", sulla base della documentazione prodotta e senza procedere ad attività istruttoria, constati che l'affrancazione non può essere disposta (cfr. su tale ultimo punto, Cass. S.U. cit., in mot.). Viceversa si riconosce che l'ordinanza positiva di affrancazione, immediatamente esecutiva e destinata a divenire definitiva se nei tre mesi dalla sua notificazione il procedimento non sia riassunto davanti alla Sezione specializzata agraria per il giudizio a cognizione piena, è idonea a passare in giudicato (Cass. 4 marzo 1986 n. 1359; 12 ottobre 1982 n. 5269; 14 ottobre 1981 n. 5379; 4 dicembre 1980 n. 6319). Si verifica insomma una situazione in tutto e per tutto parificabile, da un lato, al decreto motivato di rigetto della domanda di ingiunzione (art. 640 2° e 3° comma c.p.c.), ritenuto senza contrasto inidoneo a passare in giudicato;
e dall'altro al provvedimento di accoglimento della medesima domanda, ossia al decreto ingiuntivo, per sua natura idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, se non opposto nei termini. In un solo caso può assumere efficacia di cosa giudicata il provvedimento negativo emesso dal pretore: vale a dire quando il pretore pronunci sulla domanda di affrancazione all'esito di un ordinario giudizio a cognizione piena, travalicando la cognizione sommaria che gli compete, entrando nel merito della controversia, esaminando "funditus" il rapporto dedotto in giudizio ed escludendo il diritto all'affrancazione con un provvedimento espressamente denominato sentenza, contro il quale saranno esperibili gli ordinari mezzi d'impugnazione, con la conseguenza, in mancanza, del suo passaggio in giudicato (Cass. 3 luglio 1989 n. 3172; S.U. 9 ottobre 1972 n. 2929, cit., in mot.). Questa ipotesi del pretore che oltrepassi i limiti della cognizione sommaria a lui attribuita, trascurando l'obbligo, impostogli dalla legge, di affidare al giudizi del giudice collegiale le riserve e le eccezioni formulate dalle parti (art. 4 4° comma l. n. 607 del 1966), ed emetta un provvedimento avente contenuto sostanziale di una sentenza, sia pure anomala, esulando dagli schemi ordinari, è tuttavia eccezionale, da verificare quindi caso per caso col dovuto rigore. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il giudicato esterno, asseritamente formatosi su un rigetto a cognizione piena, da parte del pretore, della domanda di affrancazione proposta ai sensi della legge n. 607 del 1966, è tenuto a valutare col massimo scrupolo il contenuto del provvedimento di diniego, specie quando non abbia nemmeno la denominazione formale di sentenza, esponendo, con una motivazione particolarmente approfondita ed esauriente, le ragioni per le quali debba ritenersi che il pretore si sia illegittimamente arrogato una potestà di cognizione piena e abbia proceduto, con l'ausilio di una compiuta istruttoria, ad un accertamento altrettanto pieno e definitivo dei fatti oggetto di causa, piuttosto che, secondo le speciali regole processuali, ad una semplice e sommaria delibazione, destinata a sfociare in un provvedimento interlocutorio avente carattere e sostanza di ordinanza.
È di tutta evidenza che la Corte territoriale non ha affatto adempiuto a tale rigoroso obbligo di motivazione, avendo affermato l'esistenza di una sostanziale sentenza e, per l'effetto, del giudicato con un argomento insignificante, ossia per il solo fatto che il pretore abbia ritenuto da un lato non provata la qualità di enfiteute in capo alle ricorrenti, e dall'altro abbia escluso che il rapporto dedotto in causa possa rientrare tra quelli passibili di affrancazione;
senza considerare che nulla vieta, dal punto di vista logico e giuridico, che un siffatto duplice accertamento negativo sia stato compiuto anche in via di semplice e sommaria delibazione, vale a dire senza attività istruttoria e sulla sola base dei documenti esibiti, cioè "prima facie", nel rispetto della competenza funzionale stabilita dalla legge.
L'interpretazione, da parte del giudice di merito, del giudicato esterno è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dell'art. 2909 c.c. e, in genere, di norme e principi di diritto in tema di "res judicata", oppure per motivazione insufficiente o incongrua;
vizi tutti fondatamente denunciati, per quanto sopra esposto, dalle ricorrenti col primo motivo e che pertanto impongono (con l'assorbimento del secondo, erroneamente numerato come terzo, giacché, se verrà meno il giudicato sulla inesistenza della colonia perpetua, si riproporranno gli ordinari oneri probatori stabiliti dalla legge) la cassazione della sentenza impugnata, col rinvio allo stesso giudice "a quo", il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Sezione specializzata agraria della Corte d'Appello di Messina.
Così deciso a Roma, addì 4 novembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MARZO 1999.