Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2017, n. 52030
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Sentenza 5 ottobre 2017

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In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'Avvocatura dello Stato non ha il diritto a ricevere la notifica del ricorso per cassazione avverso il diniego del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., dall'interessato al tribunale di sorveglianza in qualità di domiciliataria del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, non essendo detto adempimento previsto dalla legge ed essendo assicurate le esigenze di difesa dell'amministrazione dall'avviso dell'udienza e dalla possibilità di prendere visione degli atti. (In motivazione la Corte ha affermato che l'applicazione della norma invocata comporterebbe un ostacolo all'attuazione del rimedio che è regolato secondo il rito penale, prevedendo come principale modalità satisfattiva la riduzione della pena da espiare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2017, n. 52030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52030
    Data del deposito : 5 ottobre 2017

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