Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'Avvocatura dello Stato non ha il diritto a ricevere la notifica del ricorso per cassazione avverso il diniego del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., dall'interessato al tribunale di sorveglianza in qualità di domiciliataria del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, non essendo detto adempimento previsto dalla legge ed essendo assicurate le esigenze di difesa dell'amministrazione dall'avviso dell'udienza e dalla possibilità di prendere visione degli atti. (In motivazione la Corte ha affermato che l'applicazione della norma invocata comporterebbe un ostacolo all'attuazione del rimedio che è regolato secondo il rito penale, prevedendo come principale modalità satisfattiva la riduzione della pena da espiare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2017, n. 52030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52030 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
६ 52030-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/10/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente - Sent. n. sez. 3293/2017 Rel. Consigliere - ADET TONI NOVIK - REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO N.11197/2017 AS 12 zvole GAETANO DI RO IO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI BR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2016 del GIUD. SORVEGLIANZA di SIRACUSA sentita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Fehatter Marcilli le иfor chichi di dichiara a peace full K view RILEVATO IN FATTO 1. Con decreto emesso de plano il 20 settembre 2016 il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha dichiarato inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., perché manifestamente infondata, l'istanza proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. con cui CI IE, detenuto nella casa circondariale di Augusta, aveva chiesto il risarcimento del danno per essere stato ristretto in condizioni disumane. Il magistrato rilevava che il rimedio risarcitorio non aveva i caratteri della gravità ed attualità richiesti dall'articolo 69, sesto comma, O.P., in quanto, a seguito dell'istruttoria, si era accertato che il condannato era allocato in una cella di circa 9 m², con annesso locale bagno, che condivideva con un altro detenuto;
lo spazio di calpestio non era ingombro;
erano assicurati aereazione, illuminazione, riscaldamento e acqua calda ed il detenuto godeva di numerose ore d'aria.
2. Avverso il suddetto decreto CI IE ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Catania che, con decreto presidenziale in data 30 novembre 2016, lo ha dichiarato inammissibile per essere il decreto del magistrato di sorveglianza ricorribile per cassazione.
3. In data 5 gennaio 2017, CI IE, tramite la matricola della casa di reclusione, ha depositato in busta chiusa ricorso per cassazione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza insistendo per il riconoscimento dei rimedi compensativi per il periodo di detenzione dal 30 maggio 2010 al 3 maggio 2012 presso la casa circondariale di SS (sovraffollamento, impianto di riscaldamento non funzionante, spazio occupato da arredi e suppellettili, due ore d'aria giornaliere, nessuna forma di rieducazione, nemmeno sotto forma di partecipazione a pratiche di culto).
4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
5. L'Avvocatura dello Stato ha depositato in cancelleria una memoria di costituzione in giudizio rappresentando di non aver ricevuto, in violazione delle prescrizioni poste dall'articolo 11 del Regio Decreto n. 1611/1933, la notifica del ricorso presso i propri uffici ove il Ministero è domiciliato ex lege e instando per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva preliminarmente il Collegio che la richiesta dell'Avvocatura dello Stato non può essere accolta. La presente controversia concerne il ristoro economico (risarcimento del danno») previsto dall'art. 35-ter O.P. introdotto per rimediare alle disfunzioni evidenziate nella sentenza della Corte EDU, nel caso Torreggiani, e «introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di detenzione o a trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 della CEDU, le quali, a differenza di quelle al momento in vigore, avrebbero dovuto essere accessibili ed effettive;
procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione e, anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate. E questa richiesta deve costituire un indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina successivamente introdotta dal legislatore» (Corte cost. n. 204 del 2016). La presente controversia, pur relativa a risarcimento del danno», è regolata secondo il rito penale, in quanto la principale fra le modalità satisfattive previste dalla novella è costituito dalla riduzione della pena da espiare (il rimedio pecuniario essendo consentito solo ove non sia possibile la detrazione di pena). Atteso quindi che: a) la legge non prevede la notifica del ricorso per cassazione all'Avvocatura dello Stato;
b) le esigenze di difesa dell'Amministrazione sono assicurate dall'avviso dell'udienza e dalla possibilità di prendere visione degli atti -tanto più che è precluso dal vigente sistema delle impugnazioni la proposizione del ricorso per cassazione incidentale-, è consequenziale concludere che gli stretti termini di impugnazione per l'attivazione del reclamo giurisdizionale, unitamente alla condizione del soggetto ricorrente, determinano l'inapplicabilità della norma invocata dall'Avvocatura che si tradurrebbe in un ostacolo per l'applicazione del rimedio risarcitorio, pregiudicando quello che è l'obiettivo della legge.
2. Wel merito, è assorbente il rilievo che il ricorso è stato trasmesso a questa Corte in busta chiusa e per esso vale il principio secondo cui le richieste e le impugnazioni presentate in busta chiusa, tanto più quando non ne è rivelato il contenuto, non hanno i requisiti dell'atto ricevuto dal direttore penitenziario a norma dell'art. 123 cod. proc. pen. e, quindi, non possono produrre effetti come se fossero ricevuti dalla autorità giudiziaria (Sez. 5, Sentenza n. 35146 del 2010; Rv. 193753; Massime precedenti Conformi: Rv. 124815; Rv. 171306; Rv. 172306; Rv. 182134; Rv. 186166). "Invero tale forma di proposizione non corrisponde ne' alla disciplina dettata per le istanze dell'imputato detenuto 3 (poiché la consegna della busta senza indicazioni non manifesta il proposito di impugnare) ne' al sistema della spedizione per posta (per mancato invio della lettera raccomandata e dell'autentica della firma)". ( Conf mass n 167754).* (Sez. 1, n. 3019 del 29/11/1985 - dep. 12/12/1985, ORIGLIA, Rv. 171306).
3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Mariastefania Di Tomassi 66667 Con DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 NOV 2017 DIC M CANCELLIERE E R S P T E U T O Pietro D Mo R N O E C