Sentenza 28 aprile 2009
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, il giudice dell'esecuzione deve essere individuato, per i procedimenti relativi ai coimputati per i quali la sentenza sia divenuta definitiva, nel giudice del rinvio e ciò anche qualora questi non si sia ancora pronunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2009, n. 19374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19374 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/04/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1450
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37820/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TARANTO;
nei confronti di:
1) ZZ LI n. il 03/03/1960;
avverso ORDINANZA del 11/05/2007 DELLA CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. CIAMPOLI chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accoglieva la richiesta avanzata da IZ IA ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e riteneva la continuazione tra due sentenze. In particolare riteneva la propria competenza funzionale in quanto ai sensi dell'art. 665 c.p.p. la Corte di Cassazione aveva annullato la decisione della Corte d'assise d'appello di Lecce in relazione ad altri imputati e aveva rinviato alla Sezione di staccata di Taranto. Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. rilevando che la competenza spettava alla Corte d'assise d'appello di Lecce e non alla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in quanto il processo a seguito di annullamento con rinvio era stato inviato ad altra sezione della medesima corte di assise di appello. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Deve essere ribadito il principio affermato da più pronunce della Suprema Corte in base al quale se la questione devoluta è il riconoscimento della continuazione tra più sentenze esecutive il giudice competente è quello la cui sentenza sia divenuta esecutiva per ultima anche se la sua sentenza non rientra tra quelle da riunire in continuazione (Sez. 1^ del 16/11/1999 n. 6270, rv. 214836) nonché il principio che il giudice dell'esecuzione deve sempre essere individuato in modo unitario come il giudice la cui sentenza è divenuta esecutiva per ultima, qualunque sia la questione a lui devoluta (Sez. 1^ del 25/6/1998 n. 3812, rv. 211428). Nel caso di specie l'applicazione di tale principio necessita di un'ulteriore esplicazione in quanto l'art. 665 c.p.p., comma 3, specifica che in caso di annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte il giudice dell'esecuzione va individuato nel giudice di rinvio anche per coloro per i quali la decisione non sia stata annullata e quindi sia divenuta esecutiva. La particolarità della situazione è che nel caso di cui ci stiamo occupando il giudice di rinvio non si è ancora pronunciata nel giudizio di rinvio e quindi la sentenza a carico dei correi non è ancora divenuta definitiva. La questione è già stata affrontata da Sez. 1^ 24 marzo 2004 n. 6027, non massimata sul punto, e risolta nel senso che la competenza funzionale del giudice di rinvio ha portata di carattere generale e riguarda ogni caso di annullamento con rinvio, essendo del tutto irrilevante che la sentenza del giudice di rinvio non sia divenuta esecutiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009